Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 05764/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLO ITALIANO LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 19774/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cro n.17083 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 28/02/02 - Rel. ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: BR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DELL'ERBA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OTTAVIO SCIFO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 2002 procure speciall giusta denega in atti;
899 -1- controricorrente la sentenza n. 332/99 del Tribunale di avverso VERCELLI, depositata il 08/07/99 - R.G.N. 387/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato SCIFO;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Vercelli, confermando in sede di appello la sentenza del locale Pretore, rigettava la domanda proposta da AR RU contro l'Inail, diretta al riconoscimento del diritto dell'istante a conseguire l'indennità temporanea assoluta e la rendita per inabilità permanente in relazione alle conseguenze dell'incidente stradale occorsogli la notte del 28 aprile 1993. Il ricorrente, svolgente le funzioni di direttore sanitario nel locale Ospedale Maggiore, sosteneva la ricorrenza nella specie di un infortunio in itinere, poiché egli stava facendo ritorno alla sua abitazione al termine di una cena di lavoro, Il Tribunale rigettava la domanda, osservando che ad escludere la possibilità di considerare sussistente l'occasione di lavoro a norma dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124/1965, per interruzione del nesso temporale con la prestazione lavorativa, concorrevano le seguenti circostanze: la cena, che aveva avuto luogo dopo il termine del normale orario di lavoro, non era stata preventivamente programmata in funzione di riunione su temi di lavoro, né ufficialmente convocata con tali finalità, né dettata da particolari ragioni di urgenza e necessità che ne giustificassero lo svolgimento senza preventiva programmazione. In concreto la cena era stata organizzata con una semplice serie di comunicazioni telefoniche da una persona che si interessava di politica e che svolgeva attività connessa al commercio del riso;
inoltre erano presenti non solo medici ospedalieri ed universitari, ma anche almeno due esponenti politici, tra cui un senatore, nonché un ingegnere. La cena, come altre che ebbero luogo in quel periodo, aveva avuto prevalentemente la funzione di amalgamare la realtà medica ospedaliera con quella universitaria, attraverso una conoscenza personale dei medici al di fuori dei normali orari lavorativi, e occasionalmente si era anche parlato dell'istituenda cardiologia universitaria. Non era stata effettuata nessuna preventiva determinazione dell'oggetto di discussione tra i partecipanti e il ricorrente aveva 3 partecipato alla riunione solo a seguito di comunicazione telefonica ricevuta dal primario universitario di radiologia. In definitiva la funzione della cena non era stata in alcun modo preventivamente determinata in modo oggettivo e la scelta se parteciparvi o meno era rimessa alle singole persone, che non vi erano in alcun modo obbligate da esigenze lavorative. Ricorre per cassazione il RU. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il RU - lamentando violazione dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizio di motivazione osserva che il Tribunale ha trascurato di considerare la funzione espletata dal ricorrente che, nella sua qualità di direttore sanitario, era incaricato anche della gestione delle trattative decentrate e dell'organizzazione del lavoro, comprese le proposte per l'individuazione dei posti d'organico nell'ambito delle autorizzazioni regionali. Concretamente tutta l'attività della mattinata antecedente l'infortunio era stata dedicata allo svolgimento di detta mansione, con colloqui telefonici con la sede della Regione. E' stato logico che le parti interessate medici ospedalieri e - universitari aventi in un certo senso aspettative divergenti, abbiano cercato un'immediata occasione di confronto, tramite la mediazione dell'istante, correlata alle sue funzioni istituzionali. Né la presenza alla cena di alcuni soggetti, apparentemente esterni, ma in realtà spinti dal benevolo intento di favorire l'accordo, poteva assumere rilievo determinante al fine di escludere la rilevanza lavorativa dell'incontro. E il RU non si sarebbe potuto esimere dalla partecipazione all'incontro, che aveva un'evidente connessione con il suo lavoro. Il ricorso è infondato. Il ricorrente non contesta in linea di principio che, come ritenuto dal giudice di merito, la partecipazione ad una cena in un ristorante, dopo il termine dell'orario di lavoro, possa incidere negativamente sul nesso tra prestazione 4 lavorativa e l'esecuzione del percorso di ritorno con il veicolo privato all'abitazione del lavoratore. Del resto, in linea di principio, una significativa cesura temporale ha rilievo ostativo anche ai sensi dell'attuale tenore dell'art. 2, terzo comma, nel testo introdotto, ai fini della regolamentazione dell'infortunio in itinere, dall'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 36. Inoltre, poiché indubbiamente può essere più elevato il rischio di incorrere in incidenti stradali quando il percorso in un'autovettura condotta dallo stesso lavoratore avvenga in un'ora più notturna e a seguito della partecipazione ad una cena in ristorante, è logico anche da questo punto di vista, che in questa evnienza non si ritenga esistente un'interruzione rilevante tra attività lavorativa e trasferimento spaziale del lavoratore. Il ricorrente censura, invece, la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che in concreto potesse ritenersi esistente un legame di connessione e dipendenza tra le prestazioni lavorative e la cena e, quindi, la configurabilità della nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 del d.P.R n. 1124/1965, quanto al successivo percorso di ritorno all'abitazione. Il relativo accertamento compiuto dal giudice a quo costituisce, però, un giudizio di fatto, censurabile in questa sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione dei principi giuridici rilevanti ai fini del medesimo accertamento. E vizi di tale genere non sono nella specie configurabili, perché il giudice di merito ha compiuto un ampio esame degli aspetti che, ai fini in esame, hanno caratterizzato l'episodio in questione, pervenendo alla motivata conclusione dell'insussistenza di un adeguato nesso tra l'attività lavorativa e la partecipazione del RU, avvenuta per una sua libera scelta personale, ad una cena non programmata, né convocata ufficialmente, in funzione di riunione su temi di lavoro. D'altra parte, la tesi, formulata nel ricorso, che vi era stata la necessità di un confronto immediato 5 riguardo a problemi di organizzazione del lavoro e di determinazione degli organici dell'ospedale, rientranti nelle attribuzioni del RU, è stata esposta nei termini di una, sostanzialmente apodittica, contrapposizione di una diversa ricostruzione del fatto a quella compiuta dal Tribunale, e non della individuazione di vizi di motivazione rilevanti in cassazione. Quanto alla mancata attribuzione di rilevanza alla generica finalità della cena in questione, come di altre svoltesi nello stesso periodo, di amalgamare la realtà medica ospedaliera con quella universitaria, va rilevato che, come in sostanza correttamente osservato dal giudice a quo (secondo cui "l'esistenza di un'occasione di lavoro non può essere rimessa alla mera volontà del lavoratore, anche se egli rivesta la particolare qualifica di direttore sanitario della struttura ospedaliera”), non può darsi rilievo, al fine di ritenere l'occasione di lavoro, nei sensi di cui all'art. 2 cit., alla circostanza che attività non ricollegabili alla volontà del datore di lavoro e svolte dal lavoratore pur avente un ruolo - dirigenziale al di fuori dell'orario e del luogo di lavoro, per sua libera - determinazione, possano trarre occasione dall'attività professionale e avere finalità con la stessa in qualche maniera collegate. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Per le spese del giudizio si fa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
del giudizio. La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Milloمع تالار ' Sore Th محملة موانا O B I D A T T S S IL CANCELLIERE, sauc I O Depositato in Cancelleria N P S G M N I O E A Leaoggi, 2.0 APR. 2002 A A S D D I E A E E , G T O O G M N IL CANCELLIERE T E R E E T T S L I S 6 E I R zauc I G A D E L R L O E D