Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9077
CASS
Sentenza 21 giugno 2002

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In tema di procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui sia proposta opposizione avverso la condanna alle spese (ai sensi dell'art. 669 "septies" e 645 cod. proc. civ.) e tale giudizio sia definito dal giudice con il rito camerale ed in composizione collegiale (invece che con il rito ordinario e da giudice monocratico), la parte che voglia far valere siffatto vizio del procedimento non può limitarsi a lamentare genericamente la violazione del suo diritto di difesa, ma deve dedurre e provare in concreto quale danno abbia per lei comportato tale deviazione processuale. Peraltro, il provvedimento, anche se emesso nella forma dell'ordinanza a seguito dell'irrituale adozione della procedura camerale innanzi menzionata, assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale ed agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, il valore di sentenza e, come tale, è soggetto all'ordinario mezzo di impugnazione (l'appello) e non al ricorso straordinario per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9077
    Data del deposito : 21 giugno 2002

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