Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
In tema di procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui sia proposta opposizione avverso la condanna alle spese (ai sensi dell'art. 669 "septies" e 645 cod. proc. civ.) e tale giudizio sia definito dal giudice con il rito camerale ed in composizione collegiale (invece che con il rito ordinario e da giudice monocratico), la parte che voglia far valere siffatto vizio del procedimento non può limitarsi a lamentare genericamente la violazione del suo diritto di difesa, ma deve dedurre e provare in concreto quale danno abbia per lei comportato tale deviazione processuale. Peraltro, il provvedimento, anche se emesso nella forma dell'ordinanza a seguito dell'irrituale adozione della procedura camerale innanzi menzionata, assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale ed agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, il valore di sentenza e, come tale, è soggetto all'ordinario mezzo di impugnazione (l'appello) e non al ricorso straordinario per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9077 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITALSEMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL QUIRINALE 26, presso l'avvocato MARIO LIBERTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI NO & IG Sas;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di SIRACUSA, depositato il 16/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giglio, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la IO NO & IG s.a.s. chiese al Tribunale di Siracusa che fosse inibito alla Italsemi s.r.L, cautelarmente prima della causa ed in via d'urgenza, l'uso del marchio IO. Il Tribunale respinse la richiesta. A seguito di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dalla IO NO & IG s.a.s., il Tribunale revocò la prima ordinanza, accolse la domanda cautelare e condannò la Italsemi s.r.l. al pagamento delle spese dell'intero procedimento. Contro la condanna alle spese la Italsemi s.r.l. propose opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 septies e 645 c.p.c. ed il Tribunale, con rito camerale ed in composizione collegiale, dichiarò inammissibile l'impugnazione, sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'opposizione delineata dal terzo comma dell'art. 669 septies c.p.c., posto che il procedimento cautelare s'era concluso con un provvedimento d'accoglimento (e non negativo, come espressamente previsto dalla menzionata disposizione). La Italsemi s.r.l. propone ora ricorso per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa, svolgendo un unico motivo. Non si difende in questo giudizio la IO NO & IG s.a.s. Motivi della decisione
La ricorrente - nel lamentare l'inesistenza del procedimento e del provvedimento per abnormità: violazione del diritto di difesa (art. 111, 2^ co. Cost.) - sostiene che, benché l'opposizione alla condanna alle spese fosse stata incardinata con atto di citazione e con conseguente procedimento ordinario (ai sensi degli artt. 669 septies e 645 c.p.c,), il giudice ha emanato il provvedimento "con abnorme rito camerale ed parimenti abnorme composizione collegiale". Tale circostanza avrebbe prodotto la violazione del diritto di difesa e la necessità di impugnare il provvedimento stesso con il ricorso straordinario per cassazione.
Il ricorso è inammissibile per due distinte e concorrenti ragioni. Per un verso, infatti, l'utilizzo del rito camerale, invece di quello ordinario, non comporta di per sè la nullità del procedimento (nullità non prevista dall'ordinamento) se non nel caso in cui la parte deduca e dimostri che il procedimento utilizzato (diverso da quello prescritto) abbia comportato la violazione del suo diritto di difesa. Nella specie, la ricorrente si limita alla mera deduzione di tale violazione, senza specificare il vulnus che in concreto sia derivato alla sua difesa.
In secondo luogo, il provvedimento impugnato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza e da giudice collegiale a seguito dell'irrituale adozione della speciale procedura camerale, assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale ed agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, il valore di sentenza e, come tale, è soggetto ai mezzi ordinari di impugnazione, ossia all'appello e non al ricorso per cassazione (per i concetti espressi cfr. Cass. 27 marzo 1995, n. 3603, 16 dicembre 1994, n. 10823, entrambe in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per liquidazione di competenze professionali di avvocato, trattata con rito camerale invece che ordinario). In conclusione, va affermato il principio secondo cui, in tema di procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui sia proposta opposizione avverso la condanna alle spese (ai sensi degli artt. 669 septies e 645 c.p.c.) e tale giudizio sia definito dal giudice con rito camerale ed in composizione collegiale (invece che con rito ordinario e da giudice monocratico), la parte che voglia far valere siffatto vizio del procedimento non può limitarsi a lamentare genericamente la violazione del suo diritto di difesa, ma deve dedurre e provare in concreto quale danno abbia per lei comportato tale deviazione processuale. Peraltro, il provvedimento, anche se emesso nella forma dell'ordinanza a seguito dell'irrituale adozione della procedura camerale innanzi menzionata, assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale ed agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, il valore di sentenza e, come tale, è soggetto all'ordinario mezzo d'impugnazione (l'appello) e non al ricorso straordinario per cassazione.
La mancata difesa in giudizio dell'intimata esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002