Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9632
CASS
Sentenza 10 settembre 1999

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L'autorizzazione amministrativa ad acquistare immobili e ad accettare donazioni o eredità, prevista, per le persone giuridiche di diritto privato, dall'art. 17 cod. civ., e, per gli enti ecclesiastici, dagli art. 9 e 10 legge n. 848 del 1929, è riferibile soltanto agli acquisti a titolo derivativo, giacché solo per essi è astrattamente concepibile la necessità di una preventiva autorizzazione, non anche agli acquisti a titolo originario, quali l'usucapione, che, non potendo essere previamente autorizzati, resterebbero, senza alcuna, razionale giustificazione, impediti alle persone giuridiche e agli enti ecclesiastici; ne consegue che la mancanza di autorizzazione all'acquisto di beni provenienti da legato testamentario non costituisce vizio del possesso di tali beni da parte dell'ente ecclesiastico beneficiario del legato, non essendo, peraltro, un siffatto vizio in alcun modo previsto dal sistema positivo in tema di acquisto di diritti immobiliari per usucapione ed essendo perciò irrilevante che il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale abbia la propria genesi in un lascito testamentario per il conseguimento del quale non sia intervenuta la prescritta autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9632
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9632
    Data del deposito : 10 settembre 1999

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