Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
L'autorizzazione amministrativa ad acquistare immobili e ad accettare donazioni o eredità, prevista, per le persone giuridiche di diritto privato, dall'art. 17 cod. civ., e, per gli enti ecclesiastici, dagli art. 9 e 10 legge n. 848 del 1929, è riferibile soltanto agli acquisti a titolo derivativo, giacché solo per essi è astrattamente concepibile la necessità di una preventiva autorizzazione, non anche agli acquisti a titolo originario, quali l'usucapione, che, non potendo essere previamente autorizzati, resterebbero, senza alcuna, razionale giustificazione, impediti alle persone giuridiche e agli enti ecclesiastici; ne consegue che la mancanza di autorizzazione all'acquisto di beni provenienti da legato testamentario non costituisce vizio del possesso di tali beni da parte dell'ente ecclesiastico beneficiario del legato, non essendo, peraltro, un siffatto vizio in alcun modo previsto dal sistema positivo in tema di acquisto di diritti immobiliari per usucapione ed essendo perciò irrilevante che il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale abbia la propria genesi in un lascito testamentario per il conseguimento del quale non sia intervenuta la prescritta autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9632 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. -
Dott. Giuseppe BOSELLI "
Dott. Matteo IACUBINO "
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9459/96 R. G. proposto da AL NA RI, quale erede della madre AR RO, domiciliata per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'Avv. Giuseppe Lapenna in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
MONASTERO CISTERCENSE MA IS DI COTRINO, in persona del suo procuratore generale ad negotia IO GU, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Federico Carella che, con l'Avv. Paolo Camassa, lo difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso, controricorrente e, per integrazione del contraddittorio, nei confronti di AL NI,
intimato per la cassazione della sentenza 8 febbraio-11 aprile 1996 n. 223/96 della Corte d'appello di Lecce.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 13 novembre 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per la ricorrente, l'Avv. Giuseppe La Penna che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sono comparsi, per la parte resistente, gli Avv. Paolo Camassa e Federico Carella che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre del 1985 RO AR, nipote di IA PA HI, morta il 7.1.1945, convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Brindisi, il Monastero dei Cistercensi di Latiano, esponendo che questo, legatario, in base a testamento segreto di UI CC, marito della HI deceduto il 7.2.1934, di una casa di abitazione e di un fondo rustico in Latiano, non aveva mai validamente accettato tale legato in difetto della necessaria autorizzazione governativa, sicché detti beni, come da sostituzione ordinaria disposta dal testatore per il caso di mancata accettazione da parte dell'onorato, dovevano ritenersi entrati nel patrimonio della HI cui essa attrice era subentrata in universum ius per effetto di successivi passaggi ereditari.
Rivendicò, quindi, la proprietà degli immobili in parola in quanto detenuti senza titolo dal Monastero convenuto.
Quest'ultimo si costituì, contestando il fondamento della pretesa avversaria ed eccependo, tra l'altro, l'usucapione di detti immobili dei quali aveva conseguito pacificamente il possesso sin dal 1946. Con sentenza del 25.6.1992 il Tribunale, dopo aver dato atto che effettivamente il Monastero non si era mai dotato della necessaria autorizzazione governativa all'acquisto immobiliare, ex artt. 9 e 10 della L. n. 848 del 1929 e successive modificazioni, ritenne tuttavia provato che esso aveva avuto l'ultraventennale possesso uti dominus, pacifico ed ininterrotto, degli immobili legati, per cui rigettò la domanda attorea.
Avverso tale sentenza propose gravame RO AR al quale il Monastero appellato resistette.
Il processo, interrottosi per la morte della appellante, fu riassunto dai di lei eredi, cioè dalla figlia NA RI AS e dal marito NI AS il quale ultimo però, non si costituì. Con la sentenza precisata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, nella dichiarata contumacia di NI AS, ha confermato la decisione di primo grado in base a considerazioni che, per quanto ancora rileva in questa sede, possono così sintetizzarsi:
- Era ampiamente provato che gli immobili la cui nuda proprietà aveva formato oggetto del legato disposto con il testamento di UI CC, deceduto il 7.2.1934, erano stati posseduti pubblicamente, continuamente, ininterrottamente e pacificamente dal Monastero Cistercense di Latiano almeno a partire dal 1946, data della morte dell'usufruttuaria IA PA HI;
- Nessuna efficacia interruttiva dell'usucapione poteva attribuirsi alle asserite continue richieste di rilascio oralmente fatte dall'appellante RO AR al Padre Superiore del Monastero, per cui la deduzione di prova orale al riguardo era chiaramente inammissibile, come pure inammissibile, stante l'assoluta genericità dei relativi capitoli, era la richiesta di provare per testi la diversa causa interruttiva consistente nel riconoscimento verbale del diritto da parte di detto Padre Superiore, sicché doveva ritenersi che il primo atto interruttivo fosse quello rappresentato dall'atto di citazione notificato il 29.11.1985, quando il tempo necessario ad usucapire era già abbondantemente trascorso;
- Non poteva in alcun modo considerarsi vizio del possesso il mancato conseguimento, da parte del Monastero, dotato di personalità giuridica fin dal 1° novembre 1940, dell'autorizzazione governativa all'accettazione del legato, sia perché un vizio siffatto non è assolutamente previsto dal sistema positivo, sia perché detta autorizzazione non costituisce un elemento integrativo della fattispecie acquisitiva, cioè necessario per l'esistenza e validità dell'atto, ma solo una condizione legale di efficacia dell'acquisto operante ex tunc.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sola NA RI AS sulla base di tre motivi ai quali il Monastero Cistercense IA IS di Cotrino ha replicato con controricorso, eccependone preliminarmente l'improcedibilità ex art.369, 1°comma, cod. proc. civ. per tardivo deposito.
All'udienza del 13.11.1998, fissata una prima volta per la discussione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del nominato NI AS, integrazione che è stata ritualmente e tempestivamente eseguita dalla ricorrente nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 371 bis cod. proc. civ.. NI AS non ha svolto attività difensive in questa sede. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esclusa l'eccepita improcedibilità del ricorso, poiché questo, come ha espressamente riconosciuto in sede di memoria lo stesso controricorrente nel rinunciare all'eccezione, risulta depositato entro il ventesimo giorno dalla sua notifica, avvenuta il 5.7.1997 , dovendo aversi riguardo a tal fine, giusta il disposto dell'art. 134 disp. att. c. p. c.
come modificato dall'art. 3 della L.
7.2.1979 n. 59, alla data, 25.7.1997, di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già a quella successiva del suo arrivo alla Cancelleria della Corte di cassazione. Con il primo motivo vengono denunziati: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme vigenti con riferimento sia all'art. 17 cod. civ. e all'art. 100 c. p. c., sia al diritto ecclesiastico (artt. 29 e 31 del Concordato tra Stato e Chiesa del 1929 e art. 7 n. 5 del nuovo concordato del 1984), sia al diritto canonico (canone 531 Codex Iuris Canonici), il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Si sostiene, cioè, che con l'atto di citazione davanti al Tribunale di Brindisi erano stati convenuti i Monaci Cistercensi- Monastero dei Padri Cistercensi corrente in Latiano, mentre a costituirsi in giudizio e a proporre la domanda riconvenzionale di usucapione era stato il Monastero IA IS di Cotrino;
in ogni caso, l'Ente canonico Monaci Cistercensi è unico e si articola in più Case le quali, però, non hanno un'autonoma personalità e una soggettività distinta da quella dell'Ordine di cui fanno parte ma sono soltanto degli organi inseriti nella struttura interna dell'Ordine stesso, come tali incapaci di acquistare e possedere autonomamente. Le censure sono destituite di fondamento.
Ove con esse si intenda prospettare una questione di legitimatio ad causam in capo all'attuale parte resistente, come sembra desumersi dal richiamo all'art. 100 cod. proc. civ. e come è confermato nella memoria presentata dalla difesa della ricorrente per l'udienza del 13.11.1998, deve osservarsi che con l'atto di citazione iniziale di RO AR vennero evocati in giudizio i "Monaci Cistercensi - Monastero dei Padri Cistercensi corrente in Latiano", quali indiscussi destinatari del legato testamentario di UI CC e detentori degli immobili oggetto di tale legato;
e sinora non è stato mai messo in dubbio da alcuno che detto soggetto fosse proprio quello che ebbe a costituirsi in primo grado con la denominazione, sostanzialmente identica, di Monastero Cistercense IA SS. di Cotrino con sede in Latiano e nei confronti del quale sono stati diretti i successivi atti di impugnazione, sicché non si comprende in che cosa si voglia far consistere oggi l'adombrata mancanza di identità tra l'ente monastico convenuto e quello che ha costantemente resistito alla domanda invocando l'usucapione. Nè vale addurre una pretesa articolazione in più Case dell'ente canonico Monaci Cistercensi, trattandosi di assunto generico e del tutto indimostrato, oltre che estraneo al thema decidendum dibattuto in sede di merito, dove non si è mai messa in discussione l'autonoma soggettività giuridica del Monastero IA SS. di Cotrino, destinatario del legato e detentore degli immobili in contestazione. E, d'altra parte, nessuna censura viene mossa col ricorso alla precisa ed esplicita affermazione della sentenza impugnata (pag. 10) secondo cui detto Monastero aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con R.D. 1° novembre 1940 n. 1898. Con il secondo mezzo - denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 17 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n. 5 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, in dispregio della ragione storica ispiratrice di detta norma, che l'autorizzazione governativa ivi prevista sia una semplice condizione legale di efficacia dell'acquisto e non incida sulla validità dello stesso e che, quindi, anche in mancanza di essa, un ente morale possa acquistare per usucapione la proprietà di un immobile e accumulare ricchezza.
Anche questa censura è priva di giuridica consistenza. Non ritiene la Corte di dover affrontare ex professo la questione con essa prospettata, poiché la sua soluzione in un senso o nell'altro non incide più di tanto nell'economia della decisione impugnata la quale si fonda essenzialmente sul rilievo che la mancanza dell'autorizzazione ad acquistare immobili e ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati, prevista per le persone giuridiche di diritto privato dall'art. 17 cod. civ. e per gli enti ecclesiastici dagli artt. 9 e 10 della L. 27.5.1929 n. 848 e successive modificazioni, non costituisce vizio del possesso, non essendo un siffatto vizio in alcun modo previsto dal sistema positivo in tema di acquisto di diritti immobiliari per usucapione, il che equivale a dire che nel caso di specie era del tutto irrilevante la circostanza che il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale degli immobili da parte del Monastero avesse avuto la sua genesi nel legato testamentario di UI CC e che per il conseguimento di questo, in quanto tale, non fosse intervenuta la necessaria autorizzazione.
Nè può essere posta in dubbio la correttezza giuridica di tale ratio decidendi, poiché, se è vero che gli artt. 9 e 10 della L. 848/1929, analogamente all'art. 17 cod. civ. per le persone giuridiche di diritto privato, vietano agli enti di culto e agli istituti ecclesiastici di acquistare beni immobili senza autorizzazione amministrativa, è altrettanto vero che tali disposizioni, per il loro chiaro tenore letterale e logico, possono essere riferite soltanto agli acquisti derivativi, cioè per atto negoziale (inter vivos o mortis causa), dato che solo per questi è astrattamente concepibile la necessità di un'autorizzazione (sia essa condizione di validità o di efficacia dell'atto), ma non anche ai modi di acquisto a titolo originario, come l'usucapione, l'accessione, l'alluvione e così via, i quali non possono essere previamente autorizzati e resterebbero, quindi, sostanzialmente impediti, senza alcuna razionale giustificazione, alle persone giuridiche e agli enti ecclesiastici (v. sent. 24.2.1982 n. 1134, 20.10.1997 n. 10253). Con il terzo mezzo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1164 e 1158 cod. civ. in relazione all'art. 360 n.3 cod. proc. civ. - si lamenta che la Corte salentina, col respingere la richiesta di prova testimoniale mirante a dimostrare che il Padre Superiore del Monastero aveva dichiarato e riconosciuto che non vi era alcuna intenzione di appropriarsi il bene e di sottrarlo alla AR, abbia ritenuto ammissibile l'usucapione pur in assenza di un animus rem sibi habendi e, anzi, in presenza di una prova contraria alla sua esistenza data dal voto di povertà fatto dai Monaci Cistercensi, incompatibile con la volontà di acquisire l'immobile al loro patrimonio.
Quest'ultimo argomento viene sviluppato diffusamente nella memoria con dotte disquisizioni basate sulle norme di diritto canonico e sulla regola benedettina, ma tali disquisizioni appaiono del tutto inconferenti ed inidonee a dimostrare la pretesa incapacità di acquistare e di possedere del Monastero resistente la quale non trova il benché minimo riscontro nell'ordinamento interno dello Stato italiano, essendo del tutto inconsistente la tesi del recepimento in esso di canoni e precetti che attengono alla sfera squisitamente spirituale e religiosa di certi ordini monastici e nulla hanno a che fare con quella giuridica e patrimoniale dei medesimi.
È la stessa ricorrente, del resto, ad affermare nella menzionata memoria che l'eventuale collegamento tra l'ordinamento civile italiano e quello canonico opera solo ai fini del riconoscimento della personalità giuridica "delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede", per cui ogni questione resta superata dal fatto incontestato che il Monastero resistente, come già detto, ebbe a conseguire quel riconoscimento con R.D.
1.11.1940 n. 1898. Quanto, poi, alla doglianza concernente la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sulla concreta esistenza dell'animus rem sibi habendi, doglianza per altro formulata solo sotto il profilo di violazione degli artt. 1141 e 1164 cod. civ., è sufficiente rilevare che la Corte salentina, nel negare ingresso al mezzo istruttorio mirante a provare che il Padre Superiore del Monastero aveva più volte dichiarato e riconosciuto non esservi alcuna intenzione di sottrarre il legittimo diritto di proprietà alla signora AR RO , ha evidenziato l'assoluta genericità della relativa deduzione per mancanza di un qualsiasi riferimento al tempo, al luogo e alle circostanze in cui collocare i pretesi riconoscimenti, senza che al riguardo venga mossa la benché minima censura col motivo in esame.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
L A C O R T E
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del procedimento di cassazione a favore della parte resistente, liquidandole in L. 5.216.450, ivi comprese £ 5.000.000 (cinque milioni) per onorario.
Così deciso in Roma il 26 marzo 1999.