Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro s.r.l. Lucchino, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi, n. 43, presso l'avv. Giovanna Mauro, che, unitamente all'avv. Albino Mauro, lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
- intimata costituita -
avverso la sentenza della Corte d'appello di NZ n. 701 del 9 dicembre 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre per Cassazione - con unico motivo - il Ministero dalle finanze avverso la sentenza n. 701 del 9 dicembre 1998, con cui la Corte d'appello di NZ (in parziale riforma della sentenza del Tribunale di NZ del 21 agosto 1997, appellata dall'Amministrazione delle finanze) ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente di quel Tribunale in data 18 luglio 1995 in favore della s.r.l. Lucchino e notificato il 27 luglio 1995, ed ha condannato il Ministero delle finanze a rimborsare alla società la somma di L. 24 milioni (oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo) da questa indebitamente corrisposta a titolo di tassa di concessione governativa sulle società per rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, accogliendo la domanda limitatamente al 1988 e 1990, rigettandola per intervenuta decadenza triennale (ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972) per il 1989 e compensando parzialmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Il giudice di appello ha, infatti, accolto il primo motivo d'impugnazione, costituito dall'eccezione di decadenza triennale dall'azione di rimborso (con termine decorrente dal pagamento e non già, come ritenuto dal giudice di primo grado, dalla data di ricezione nel diritto nazionale della direttiva del Consiglio n. 339/69/CEE), escludendo, così, la rimborsabilità dell'annualità
del 1989, ed ha rigettato il secondo ed ultimo motivo di gravame concernente l'invocata applicabilità, nella specie, non già degli interessi di diritto comune, ma di quelli del 3% semestrale, decorrenti dalla data della domanda di rimborso, previsti, per il rimborso di somme pagate per tasse ed imposte indirette sugli affari, dall'art. 5 della l. n. 29 del 1961, confermato dall'art. 13 del d.l. n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni dalla l. n. 133 del 1994.
L'intimata s.r.l. si è costituita nella presente fase di giudizio depositando la procura alla lite, senza proporre controricorso e senza difendersi in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è tempestivo, perché notificato il 7 maggio 1999, nel rispetto del termine annuale di cui all'art. 327 cod.proc.civ. (la sentenza impugnata risulta depositata il 9 dicembre 1998 e non notificata).
2.- Il Ministero ricorrente invoca, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, chiedendo: a) la compensazione tra quanto dovuto per il rimborso e l'importo della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo della s.r.l. (L. 500.000); b) la compensazione con l'importo della tassa d'iscrizione di altri atti sociali (L. 400.000 x 8 anni); e) l'applicazione, sulla somma da rimborsare, di interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%.
3.- Il ricorso, poiché è in parte inammissibile ed in parte infondato, va rigettato.
3.1.- Per quanto attiene alla tassa di iscrizione originaria, la questione esula dall'oggetto del giudizio, che, come chiaramente risulta dalla sentenza impugnata, è limitato alla tassa di rinnovo annuale dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. 3.2.- Per quanto attiene alla tassa annuale per le ulteriori iscrizioni, va premesso che la pronuncia di condanna emessa dal giudice di appello si riferisce, contrariamente a quanto indicato nel ricorso (che menziona otto annualità), ai soli anni 1988 e 1990. Orbene, non solo il ricorrente ha omesso di precisare di avere in precedenza dedotto se, quante volte e per quali anni (ed in particolare per il 1988 e per il 1990), vi siano state ulteriori iscrizioni nel registro delle imprese e non solo ha omesso tali indicazioni anche nel ricorso, ma non ha dedotto, neppure in astratto, la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della normativa invocata, posto che non viene specificata la ragione della remuneratività di tali tasse di concessione forfetarie annuali retroattive, istituite dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, le quali, del resto, sono state giudicate dalla Corte di giustizia CE, con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C- 222/99 (immediatamente efficace nell'ordinamento italiano), prive di carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lettera e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (e dunque illegittime in relazione all'art. 10 della stessa direttiva), ove si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto ad iscrizioni;
ovvero qualora le iscrizioni abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le tasse retroattive hanno sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
ovvero, ancora, qualora non siano calcolate secondo i criteri specificati nella stessa sentenza. 3,3.- Infine, con riguardo agli interessi previsti specificamente per il rimborso di tali tasse, illegittime perché in contrasto con l'ordinamento comunitario, l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 non è applicabile dal giudice italiano, data l'evidente violazione del principio di equivalenza (su cui v. Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96, C-291/96), derivante dalla disparità di trattamento tra ipotesi di violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale: in riferimento proprio al regime degli interessi in discorso, la citata sentenza della Corte di giustizia CE del 10 settembre 2002 ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. Di qui l'infondatezza del motivo di ricorso.
4.- In mancanza della proposizione di controricorso e di difesa in udienza dell'intimata, non va assunta alcuna decisione in ordine alle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004