Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
I D E A A ) T O 4 S .7 S R S n O T A 7 P S T 8 I 9 M 'I 1 G A L E o R rz L R T a A L I m D A D REP UBB022 84 /0 1 6 E I , T e N O g N g G L E e L L O S O E 9 rt. 1 A B D IN NOMI (A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: assegnazione parziale dr. Pasquale Reale Presidente della casa familiare. dr. Mario Rosario Morelli Consigliere R.G. N. 16092/99 dr. Giuseppe Salmè Consigliere d . Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron. 4761 dr. Aniello Nappi Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 13.12.2000 SENT ENZA sul ricorso iscritto al n. 16092 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA MA IE RA, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Bosio n. 2, presso l'avv. Alessandra Giovannetti, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
IN BU, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Trionfale n. 6579/A nella propria residenza, uni- tamente all'avv. Emilio Dolfi del foro di Firenze, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE E Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2375 3000 per diritti L. 2000 16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE - 2 - controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, Sez. della persona e della famiglia, n. 1217, del 22 - 20 aprile 1999. Udita, all'udienza del ottobre 1998 13 dicembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv.ti Alessandra Giovannetti, per la ricorrente e Emilio Dolfi per il controricorrente, che insistono ognuno nelle proprie istanze e difese. Udito il P.M. dr. Antonio Martone, che chiede l'inammissibi- lità dei primi tre motivi e il rigetto del quarto mo- tivo del ricorso. Svolgimento del processo Nel 1997, il Tribunale di Roma, pronunciata la separa- zione dei coniugi GI UR e MA LL GU ra, affidava alla madre la figlia minore IC, con contributo per il mantenimento della stessa, a carico del padre, di f. 600.000 mensili rivalutabili e asse- gnazione alla donna dell'abitazione nella casa fami- liare fino alla divisione successiva in due unità abi- tative, così come progettata dal c.t.u. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 apri- le 1999, rigettava il gravame contro questa decisione proposto dalla Guerra, che aveva chiesto di elevare a £.
1.200.000 mensili il contributo del UR al man- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutivel da Sig. DOLF per diritti norrsts 03 MAR. 2001 • 11- ■ CANCELLIERE - 3 - tenimento della figlia e di evitare di dividere la ca- sa familiare;
in ordine al contributo, lo stesso non poteva elevarsi, perchè i redditi mensili delle due parti, lavoratori dipendenti Telecom, di f.
3.000.000 per il UR e di £.
2.300.000 per la Guerra, dimo- stravano una parità sostanziale delle loro posizioni, considerato anche che alla donna era stata assegnata la casa familiare con risparmio del relativo costo e tenuto conto delle esigenze della piccola e della ca- pacità contributiva dei genitori. L'immobile destinato ad abitazione dalla famiglia era "composto da quattro livelli con ampia superfice uti- lizzabile" e poteva "essere suddiviso in due distinte unità abitative"; doveva quindi rigettarsi la domanda della Guerra di evitare la divisione della casa fami- liare, con inutile maggiore prevaricazione del diritto di proprietà del UR. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Guerra per quattro motivi e il UR resiste con controri- corso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Guerra, nei primi tre motivi di ricorso, deduce che la Corte di merito, con motivazione insufficiente, avrebbe violato e falsamente applicato: a) gli artt. 4 -- 112 e 115 c.p.c., per aver valutato la relazione del c.t.u. sulla superficie della casa familiare, non ri- levando che due dei quattro livelli di questa (semin- terrato e sottotetto) non sono abitabili e che le aree destinabili a abitazione sono di circa mq. 95, con so- stanziale indivisibilità dell'immobile in due case;
b) gli artt. 155, comma 4 c.c. e 36 L. 19 maggio 1975 n. 51, per non avere rilevato che, con la divisione della casa familiare, non si consente alla minore di godere dell'abitazione come già fruita prima della separazio- ne, determinando la vicinanza dei due separati, i cui rapporti rimangono tesi;
c) gli artt. 112 e 115 c.p.c. e 155, comma 4 c.c., per non avere rilevato il fatto che nel 1997 al UR fu ordinato il ripristino del- lo stato dei luoghi della abitazione familiare per mo- difiche apportate in violazione della concessione edi- lizia e che non poteva procedersi alla divisione.
1.2. I primi tre motivi di ricorso, in quanto domanda- no valutazioni di fatto in sede di legittimità sono da ritenere preclusi e inammissibili. tenza impugnata, che possano far cassare la sentenza, ур La diversa valutazione da parte della Corte del merito circa le conclusioni del c.t.u. sulla superficie della casa da dividere, rispetto a quella della ricorrente, non evidenzia vizi logici della motivazione della sen- 5 non potendosi rivalutare il progetto di divisione del- l'immobile elaborato dal c.t.u. in questa sede. La valutazione dei giudici del merito, che hanno asse- gnato solo parte della casa familiare al genitore af- fidatario, tenendo conto delle esigenze della minore e degli effetti sulla stessa della divisione della ca- sa prevista successivamente (Cass. 11 dicembre 1990 n. 11787), non è violativa dell'art. 155, 4° comma, C.C., costituente deroga eccezionale al diritto di proprie- tà, consentita nell'interesse della prole, da esaminare comunque nell'insieme dei vari interessi in conflitto nel giudizio di separazione e in particolare tenendo conto anche di quelli del genitore non affidatario, proprietario della casa, e delle esigenze dello stesso a seguito della perdita dell'abitazione. Il terzo motivo di ricorso non evidenzia vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, non avendo rilievo la situazione amministrativa dell'immobile in cui è la casa familiare e le eventuali difficoltà, di fatto o di diritto, per ottenere le concessioni neces- sarie alla modifica di essa, che costiuiscono oneri a carico del UR, il cui eventuale mancato adempi- mento potrà in fatto ostacolare l'attuazione della sentenza sul punto, ma di certo non può incidere sul- la eventuale cassazione della stessa. 6 I primi tre motivi di ricorso implicano accertamenti sia di natura estimativa circa la misura della casa da dividere, che di carattere psicologico e tecnico rela- tivamente agli effetti sulla minore della divisione e all'idoneità dell'alloggio diviso alla vita di lei e della madre, con un esame, di carattere amministrati- vo-burocratico e di fatto in ordine alle concessioni o autorizzazioni per i lavori da farsi;
essi sono di conseguenza tutti inammissibili, comportando indagini non consentite in sede di legittimità.
2. Il quarto motivo di ricorso enuncia, con la motiva- zione insufficiente della sentenza impugnata, la vio- lazione in essa degli artt. 147, 148 e 155 c.c., per- chè la Corte territoriale collega la misura del con- tributo al mantenimento della figlia ai soli redditi e non ai patrimoni dei due genitori, ritenendo l'asse- gnazione dell'abitazione integrativa delle entrate per la donna, senza evidenziare l'inidoneità della casa divisa ad ospitare la ricorrente e la figlia e l'as- senza attuale di un interesse dell'uomo ad avere la disponibilità di un'abitazione in Roma, essendo stato trasferito in altra città.
2.1. Ciascuno dei genitori collabora al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze e non solo ai propri redditi, che però sono espressione an- - 7 che della situazione patrimoniale di chi li fruisce, cui la Corte territoriale si riferisce con il richiamo alla capacità contributiva dei due genitori e alle lo- ro "posizioni" evidentemente economico-patrimoniali. Qualsiasi sia la "dimensione" della casa assegnata per il futuro solo in parte, la fruizione di essa per la : ricorrente è un risparmio integrativo dei suoi reddi- ti, mentre l'esigenza, oggi incontesta, del Guerra di procurarsi altro alloggio ne riduce le entrate. Il quarto motivo di ricorso va quindi respinto, risul- tando comparate in sentenza "posizioni" e non redditi delle due parti e con esso va rigettata l'intera impu- gnazione, per l'inammissibilità degli altri motivi.
4. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della ricor- rente, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in ₤.
4.120.00 delle ' quali £.
4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000. Il presidente Consigliere extensore COME ONE IL-GANCELLSANCELLIERE Depatte N 46 FIBY2086 FEB 2081 MAGANCELL E