Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA* # 95 8 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget.to SEZIONE SECONDA CIVILE Serviti. Esti one. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: cate estermafindicato Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 8215/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron.10653 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1754 - Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 22/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 per, diritti L. ✓ 4 APR. 2001 ON NC, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA G ANTONELLI 47, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO N, che lo difende unitamente all'avvocato CAROPPO ANTONIO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
SC GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA CG508892 VIA D A AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, che lo difende unitamente agli avvocati DE ---- GIOACCHINO, CARPAGNANO LUIGI, giusta delega inCILLIS 2000 atti;
2147 controricorrente -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 835/98 della Corte d'Appello di Richiesta copia legale dal Sig. CAROPRO BARI, depositata il 28/09/98; per diritti (36000 +3 #45 610.2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE Consigliere Dott. Umberto udienza del 22/12/00 dal GOLDONI;
udito l'Avvocato GAROPPO Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del му ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del 1° motivo del ricorso, rigetto CANCELLERIA del 2°. CB224825 0988272 0988273 CG055943 CG055344 CG055345 AE389228 AS614992 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29.5.89, US NA esponeva: di essere proprietario di un appartamento in Barletta al primo piano del fabbricato di via Mons. Dimiccoli n.20, avente accesso attraverso la porta sul secondo ballatoio delle scale dello stabile;
che NC GO era proprietario del contiguo appartamento di tre vani e accessori, munito di due separati ingressi, “uno con entrata da una passerella esistente nel ballatoio di primo piano (cioè terzo ballatoio delle scale) e l'altro da quest'ultimo ballatoio"; che, con rogito notarile, a MI GO, dante causa di NC GO, veniva riconosciuta la servitù di passaggio, attraverso la saletta di entrata dell'alloggio del deducente attore, per accedere alla terrazza scoperta e alla soffitta dell'immobile di proprietà y GO;
che tale servitù MI GO esercitava attraverso una porta di comunicazione a tal fine aperta fra la camera al primo piano del di lui alloggio e la predetta saletta di entrata, che, nel 1964, avendone acquistato il diritto dal padre MI GO, NC GO aveva costruito, sulla terrazza scoperta e sulla area occupata dalla soffitta, un secondo piano dotato di scala esterna in muratura per l'accesso, sicchè la botola di accesso alla terrazza attraverso la saletta veniva chiusa. Sostenendo che, in conseguenza, erano maturate le cause estintive della servitù previste dagli artt. 1073 e 1074 c.c., lo NA conveniva in giudizio NC GO per sentir dichiarare cessata la detta servitù di passaggio e perché si ordinasse la chiusura con muratura di tufi, a cura e spese del convenuto, della porta di comunicazione, fra la camera al 1° piano di proprietà del GO e la saletta di entrata appartenente al deducente attore, siccome strumentale solo all'esercizio della servitù e oramai divenuta inutile. Si costituiva il convenuto, il quale faceva presente che una domanda identica aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Trani, Ruggiero NA, dante causa dello NA,
contro
NC GO, dante causa di esso deducente, e che quel giudizio, definito in appello nel 1967, si era concluso negativamente per l'istante di allora. A sua difesa, NC GO, invocava la sentenza dell'epoca, passata in giudicato, della quale riportava ampi brani. Eccepiva, inoltre, il resistente che la servitù di passaggio era sempre stata e ancora veniva esercitata. Chiedeva, pertanto, il convenuto il rigetto della domanda con il favore di spese di lite. Il Tribunale di Trani, con sentenza in data 16.11.93, dichiarava l'estinzione della servitù di passaggio, costituita con atto per notar Frezza di Barletta in data 30.12.36 rep. N.4149, per l'accesso attraverso la saletta del quartino di proprietà NA alla sovrastante terrazza del GO, ora edificata, rigettava la domanda dello NA per la chiusura della porta di comunicazione esistente tra la proprietà GO e la cennata saletta dell'attore e condannava il convenuto alla rifusione delle spese processuali. Avverso la sentenza proponeva appello il GO. Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale avverso il rigetto della domanda di chiusura della porta di comunicazione esistente tra la camera del GO e la saletta di entrata della proprietà NA, aperta appunto per accedere al terrazzo di proprietà GO oggi edificato. 2 Con sentenza in data 8.7/28.9.98, la Corte di appello di Bari rigettava l'appello principale e accoglieva in parte l'appello incidentale, regolando le spese. Rilevava la Corte, innanzitutto che nessuna domanda riconvenzionale è stata ritualmente spiegata in primo grado dal GO. domandaAndava pertanto dichiarata inammissibile la relativa riconvenzionale, proposta con l'atto di appello, per il divieto di cui all'art.345 cpc e conseguentemente andava rigettato l'appello principale. Con riferimento all'appello incidentale, si rilevava che originariamente gli appartamenti dei litiganti appartenevano ad un unico proprietario, sì che la porta in questione era una comune porta di comunicazione tra due stanze dello stesso appartamento. y Era evidente pertanto, dalla lettura dell'atto e delle sue condizioni particolari, che, con la vendita dell'appartamento di 1° piano ai due acquirenti, si erano voluti creare due piccoli appartamenti con ingressi indipendenti e che l'unica servitù che è stata volontariamente creata era quella di passaggio sulla saletta dello NA per accedere alla terrazza scoperta ed alla soffitta. Una volta dichiarata estinta quella servitù di accesso alla terrazza, era automaticamente cessata la servitù di passaggio sulla saletta dello NA e conseguentemente, essendo la porta in questione solo strumentale all'esercizio di detta servitù di passaggio su detta saletta per la finalità indicata, andava disposta la chiusura di detta porta di comunicazione, che era stata lasciata aperta, nella divisione dell'originario unico appartamento in due quartini, solo come strumento per l'esercizio della servitù contemplata nell'atto Frezza, e costituita volontariamente. Nessuna influenza esplicava la circostanza che la porta preesistesse all'acquisto da parte dei due acquirenti, non potendo farsi alcuna questione 3 di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, incompatibile con una espressa dichiarazione negoziale costitutiva di una servitù nello stesso atto di vendita ai due acquirenti, dichiarazione negoziale che è di ostacolo all'acquisto della servitù ex art. 1062 c.c., come fatto che impedisce il completamento della fattispecie, interferendo nel relativo iter formativo, essendosi disposta la servitù di passaggio solo per quel fine cennato, a prescindere dalla evidente manifestazione implicita di volontà contraria risultante dalla espressa previsione di ingressi indipendenti per i due nascenti quartini. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, il GO;
resiste con controricorso lo NA. му Motivi della decisione NC GO, nei due motivi in cui si articola il suo ricorso, si duole sostanzialmente del fatto che la Corte di appello di Bari non abbia tenuto conto, nella sentenza impugnata, del giudicato formatosi tra i danti causa degli odierni paciscienti in forza della sentenza n.663 del 1967 della stessa Corte di appello di Bari, che aveva statuito su analoghe domande;
e ciò sia sotto il profilo dell'omessa o comunque insufficiente motivazione di un punto essenziale della controversia, che sotto quello della violazione di legge. Va premesso che la Corte barese ha rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente, rilevando che questi aveva proposto per la prima volta una domanda riconvenzionale in grado di appello e ciò in violazione del disposto dell'art. 345 cpc. 4 La stessa Corte ha poi esaminato l'appello incidentale dello NA e lo ha accolto, disponendo la chiusura, a spese comuni, della porta di comunicazione tra i due appartamenti. Orbene, non necessita, ai fini che ne occupano, disquisire sulla natura della domanda spiegata dal GO in primo grado;
è comunque infatti certo, in base alla lettura del suo atto di appello (consentito a questa Corte, atteso che si propone una questione di error in procedendo, anche se l'art. 112 cpc è menzionato non nell'intestazione ma comunque nel contesto del secondo motivo di ricorso) che egli sottopose alla attenzione della Corte di appello di Bari la questione afferente alla sussistenza nella specie di un giudicato esterno che doveva essere applicato nella fattispecie. Ora, poiché lo stesso ricorrente riconosce di aver creato una qualche confusione terminologica in ordine alle sue domande, ben può convenirsi ry che la sanzione di inammissibilità dell'appello principale può trovare giustificazione, quanto meno sulla lettura dell'atto di impugnazione;
ma è certo che, quanto meno ai fini di difesa in ordine all'appello incidentale proposto ex adverso, il GO sottopose ai giudici di secondo grado una eccezione riconvenzionale fondata sulla portata del giudicato esterno costituito dalla citata sentenza della Corte di appello barese del 1967, quando scrisse: "ove alla luce della precedente sentenza del Tribunale di Trani riconfermata dalla Ecc.ma Corte di appello di Bari, il Collegio giudicante avesse considerato quanto richiesto e domandato dall'appellante con i suoi scritti, depositati nel giudizio di primo grado, le risultanze sarebbero state diverse". Poiché poi l'eccezione riconvenzionale, avendo una finalità pratica di difesa intesa a far rigettare la domanda attorea, è proponibile anche per la prima volta nel giudizio di secondo grado e non presuppone la previa proposizione della domanda né richiede particolari formalità o l'uso di formule 5 sacramentali, è sufficiente che la parte indichi fatti o circostanze che abbiano, a suo modo di vedere, un rilievo determinante per la decisione della controversia (cons. Cass. 10.11.1998, n.11287); ciò è stato fatto nei termini suddetti e pertanto era compito della Corte territoriale -che a tanto non ha minimamente adempiuto esaminare l'eccezione di giudicato esterno, valutandone la portata e l'eventuale valenza ai fini della decisione da adottare (a nulla rilevando, per i motivi detti, che la domanda riconvenzionale non fosse stata riproposta del GO nelle conclusioni di primo grado). Tanto integra il vizio di insufficiente motivazione, attesa la potenziale decisività dell'argomento, che inficia la sentenza impugnata, che va pertanto cassata, in accoglimento del profilo sin qui esaminato del ricorso, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che provvederà anche sulle spese. hoooo
P.Q.M.
290000 La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 22.12.2000 Il President Il Consigliere estensore نید ما سلم ال عليه سلام IL CANCELLIERE C1 Paolo Paolo Talarico ezco DE DIN CANC ERIA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Roma - 4. APR. 2001. IL CANCELLIERE CT 22 MAG. 2001. brie 290.000 1 LA Registrato in data 24053 versate DUECENTONOVANTAMILA 9. ..) p. Il Dirigento Area Serviar cn (D.ssa Maria Grazia DIZALIPOL (Re Responsabile Servizieii udiziari (Dr. M. RACCHINI)