Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto; l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha desunto che tra le parti era intervenuta la risoluzione consensuale di un contratto di cessione d'azienda dalle seguenti circostanze: la cedente aveva agito per la risoluzione del contratto ottenendo il sequestro dei beni e delle attrezzature con l'estromissione della cessionaria; i macchinari e le attrezzature oggetto di contratto leasing, in cui la cessionaria non era subentrata, erano stati recuperati dalla società di leasing; la cessionaria aveva rilasciato i locali locatile da un terzo, così di fatto restituendo l'azienda; la cedente aveva abbandonato il giudizio diretto alla convalida del sequestro e alla risoluzione del contratto).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 30545 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 28/10/2021), n.30545 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 8253-2019 proposto da: P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FRANZESE; – ricorrente – contro AUTOGRILL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. DI NANNI L. Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHOCOLATE SAS, con sde in Milano, in persona del legale rappresentante sig.ra IA AP, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BU AG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 42, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO BONOTTO, difesa dall'avvocato SEBASTIANO CANNIZZARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3519/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 3^ Civile, emessa il 15/12/98 e depositata il 29/12/98 (R.G. 120/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre 1986, SE RO e la CO s.a.s., in persona di IA AP, stipulavano un contratto di cessione di azienda, con cui la prima acquistava un centro per abbronzatura ed estetica sito in Milano, via Eustacchi, pagando contestualmente una parte del corrispettivo e rilasciando per il resto diversi pagherò cambiari. Nel novembre del 1986, la RO prendeva in locazione i locali di via Eustacchi 8 concludendo con la AP un separato contratto. A seguito del mancato pagamento di cambiali per lire 17.000.000, la CO S.a.s. eseguiva un pignoramento presso terzi. La RO proponeva opposizione all'esecuzione, assumendo che i titoli posti a base dell'azione esecutiva erano privi di rapporto sottostante perché il contratto di cessione si era risolto a seguito di giudizio instaurato dalla CO S.a.s. e l'esercizio commerciale era stato restituito, anche a seguito di sfratto per morosità dai locali. Si costituiva la CO S.a.s., contestando il fondamento della domanda. Il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione. Proposto appello, la Corte d'appello di Milano lo accoglieva e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che la società CO non aveva diritto di procedere all'esecuzione nei confronti della RO.
Avverso questa sentenza, la CO S.a.s. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. SE RO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2728 c.c., 115 c.p.c., nonché la "violazione e falsa applicazione di norme di legge e principi di diritto, vizio di omessa ed insufficiente motivazione con travisamento dei fatti". La ricorrente critica la decisione della Corte di merito, deducendo che la sentenza impugnata costituiva il punto d'arrivo di un percorso logico inaccettabile perché radicato su mere presunzioni, a loro volta scaturenti da circostanze mai verificate, però ritenute certe. La Corte di merito aveva infatti soltanto presunto: che la CO S.a.s., dopo aver agito per la risoluzione del contratto, ottenendo il sequestro di beni ed attrezzature del centro estetico e l'estromissione della RO dall'azienda (in data 16.9.87), avesse abbandonato il giudizio;
che la RO non avrebbe potuto utilizzare i macchinari e le attrezzature aziendali, oggetto del contratto di leasing poiché questi "venivano pretesi e verosimilmente recuperati dalla società di leasing - stante il mancato pagamento dei canoni della locazione finanziaria";
che il 10.1.1988 - in esecuzione di una procedura di sfratto - la RO avrebbe rilasciati i locali;
che la CO S.a.s. avrebbe iniziato un giudizio per la risoluzione del contratto per poi abbandonarlo. Da tutte queste premesse, non accertate ma valutate alla stregua di indizi gravi, precisi e concordanti, la sentenza aveva fatto discendere la presunta risoluzione consensuale del contratto.
Fatta questa premessa, la ricorrente sottopone a critica specifici punti della sentenza.
Relativamente alla presunta risoluzione consensuale, la sentenza impugnata era carente di motivazione in ordine all'affermazione che tra le parti sarebbe intercorso un accordo finalizzato alla risoluzione del contratto. Sarebbe stato doveroso da parte dei giudici di merito accertare l'effettiva esistenza di tale accordo transattivo nonché le rinunce e i vantaggi reciproci a tale accordo connessi, poiché in ipotesi, non si comprendeva quale sarebbe stato il "vantaggio" per la CO S.a.s. che aveva perso un avviato esercizio commerciale ed aveva dovuto adempiere agli obblighi non onorati da controparte. La sentenza, viceversa, si limitava ad un subliminale cenno al "tempo" dell'accordo transattivo ("pochi mesi" dopo la cessione dell'azienda), senza l'esperimento di una seppur minima istruttoria, ma aderendo immotivatamente a quanto sostenuto dall'appellante RO. Inoltre: non corrispondeva al vero che, in sede di sequestro, la RO fosse stata "estromessa dall'azienda", poiché il sequestro conservativo dei beni non si materializza in una estromissione, bensì consiste in una misura cautelare mirata, appunto, alla conservazione dei beni;
la RO, dopo circa un anno dall'acquisto era ancora in possesso dell'esercizio e, con ricorso del 3.11.1987, aveva chiesto l'immediata restituzione dei locali ... "per svolgere l'attività acquistata e pagata", chiedendo nella procedura di sfratto il termine di grazia per poter sanare la morosità. Nessuna delle circostanze indicate era stata risultata esaminata e tenuta in considerazione nella sentenza impugnata. Per quanto concerneva il giudizio per la risoluzione del contratto era arbitrario e privo di riscontri il ragionamento fatto dalla Corte di merito secondo cui l'abbandono sarebbe derivato dall'accordo transattivo. Le valutazioni sull'opportunità di intraprendere e proseguire un giudizio sono esclusivamente rimesse alla libera discrezionalità della parte. E la società CO aveva abbandonato il giudizio per evitare conseguenze pregiudizievoli date le condizioni economiche di controparte. La circostanza relativa all'impossibilità di utilizzo dei macchinari e delle attrezzature aziendali oggetto del contratto di leasing da parte della RO si appalesava ininfluente, poiché l'eventuale perdita dei macchinari avrebbe dovuto attribuirsi al comportamento inadempiente della RO che, prima, non aveva permesso il trasferimento del leasing a suo nome e, poi, non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione finanziaria, costringendo la società di leasing ad attivarsi per la tutela dei propri interessi.
Inoltre, il contratto in questione non era relativo all'acquisto di macchinari, bensì all'acquisto di una azienda - che, notoriamente, è costituita dall'elemento materiale, macchinari ed attrezzature, e dall'elemento immateriale, l'immagine e l'avviamento commerciale - per cui la perdita del solo elemento materiale non avrebbe certamente reso impossibile la sua sopravvivenza.
Per quanto concerneva lo sfratto, i giudici d'appello avevano affermato che la RO, avendo rilasciato i locali in seguito allo sfratto, non poteva proseguire l'attività, senza considerare l'irrilevanza della circostanza, potendosi trasferire l'esercizio commerciale in altri locali.
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto essere intervenuta la risoluzione consensuale del contratto di cessione del centro estetico, che aveva determinato la restituzione dell'azienda e aveva privato di causa gli effetti cambiari che erano stati emessi per il pagamento del prezzo.
Ha ritenuto intervenuta la risoluzione sulla base di presunzioni - considerate nella sentenza gravi, precise e concordanti - consistenti nelle seguenti circostanze: la società CO aveva agito per la risoluzione del contratto, ottenendo il sequestro dei beni e delle attrezzature del centro estetico e la RO era stata estromessa dall'azienda, poiché il 16 settembre 1987, in sede di esecuzione della misura cautelare, aveva consegnato le chiavi all'ufficiale giudiziario;
i macchinari e le attrezzature aziendali, oggetto di un contratto di leasing, nel quale la RO non era subentrata per volontà della concedente, erano stati "pretesi e verosimilmente recuperati dalla società di leasing", cosicché non potevano essere utilizzati;
in esecuzione dello sfratto per morosità la RO aveva rilasciato i locali, che se pur non facevano parte del complesso aziendale - essendo stati locati non dalla società concedente ma dalla AP - costituivano però l'indispensabile presupposto per lo svolgimento dell'attività aziendale, cosicché con l'abbandono dell'immobile la RO aveva di fatto restituito anche l'azienda; la società CO aveva abbandonato il giudizio diretto, oltre che alla convalida del sequestro, a far dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento.
2.2. Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice che, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto;
l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 17 aprile 2002, n. 5526;
sull'incensurabilità in sede di legittimità, v. pure, ex multis, Cass. 19 settembre 2000, n. 12422; 19 marzo 2000, n. 3974; 14 settembre 1999, n. 9782). La società ricorrente, come risulta dal motivo di ricorso sopra riassunto, censura la sentenza impugnata sviluppando sostanzialmente tre ordini di considerazioni e, cioè: a) che la Corte d'appello aveva fondato le presunzioni su circostanze mai verificate e però ritenute certe;
b) che era viziata la motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza della risoluzione del contratto;
c) che vi era violazione degli artt. 2727 e 2728 c.c.. Quanto al primo profilo risulta chiaro che ciò che si contesta non è l'esistenza dei fatti secondari utilizzati nel ragionamento del giudice, ma - inammissibilmente in questa sede - l'interpretazione di quei fatti data dalla Corte di merito.
Ciò risulta evidente relativamente alla promozione e all'abbandono del giudizio (circostanza quest'ultima confermata anche nel ricorso, nel quale peraltro si indicano le proprie soggettive motivazioni). Anche la circostanza che il 16 settembre 1987, in sede di esecuzione della misura cautelare, la RO aveva consegnato le chiavi all'ufficiale giudiziario, così di fatto non potendo più gestire l'azienda, non è contestato nella sua materialità storica, quanto nell'interpretazione data dalla Corte d'appello contrapponendo argomenti relativi alla natura giuridica del sequestro e alla possibilità di chiedere l'affidamento in custodia dell'azienda. Analoghi rilievi valgono, poi, in relazione in ordine all'affermazione relativa allo sfratto.
2.3. Quanto al profilo relativo alla carenza di motivazione in ordine alla "presunta risoluzione consensuale", si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (v. per es.
Cass. 17 dicembre 2000, n. 456). Con riferimento al caso di specie, risulta evidente che la ricorrente non porta all'attenzione di questa Corte una carenza di effettiva logica nella motivazione della sentenza impugnata o di contraddittorietà all'interno della stessa, ma contesta direttamente le valutazioni espresse dalla Corte di merito in ordine all'ammissione delle presunzioni. Peraltro, non si riscontra alcun vizio di motivazione, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi posta a base della decisione. E le stesse circostanze indicate dalla ricorrente come omesse nell'esame della Corte territoriale non sono relative a punti decisivi nel senso richiesto dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ma evidenziano una diversa valutazione di fatti in ordine all'ammissione delle presunzioni.
2.4. Non si riscontra poi alcuna violazione degli artt. 2727 e 2728, essendo la relativa doglianza, pur sotto la rubrica di violazione di legge, rivolta al convincimento della Corte di merito in ordine alle presunzioni.
3. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 92 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5.
Secondo quanto dedotto la condanna alle spese processuali era ingiusta, poiché le spese processuali non possono essere ancorate unicamente alla soccombenza, bensì anche al comportamento delle parti. E la RO con la sua condotta irresponsabile tenuta in sede extraprocessuale aveva provocato ingenti danni alla società CO.
Anche questo motivo è infondato.
È sufficiente osservare che presupposto della condanna alle spese processuali è la soccombenza (art. 91 c.p.c.), mentre rientra tra i poteri discrezioni del giudice l'opportunità di disporre in tutto o in parte la compensazione per la sussistenza di giusti motivi (art. 92, secondo comma c.p.c.).
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003