Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7526
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Il combinato disposto degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 - che, nel disciplinare l'opposizione alle ordinanze/ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, dispongono che l'opposizione stessa si propone mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata; che l'opponente può stare in giudizio di persona; che il ricorso deve contenere, in mancanza di nomina di un difensore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del ricorrente nel comune del giudice adito; che, in mancanza dell'una o dell'altra circostanza ora indicata, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria - va interpretato nel senso che le notifiche presso la cancelleria predetta possono considerarsi legittimamente compiute soltanto con riferimento agli atti interni al procedimento, e non anche rispetto all'impugnazione, la cui notificazione deve, pertanto, ritenersi giuridicamente inesistente se non compiuta ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7526
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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