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Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37021 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Paola Colombo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Serena Ancillotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37021 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di CO NU per il reato di violenza privata commesso ai danni degli inquilini dell'abitazione di proprietà della moglie dell'imputato, costretti con violenza - consistita nell'interrompere l'erogazione idrica e dell'energia elettrica e nel bloccare il cancello d'ingresso - e minacce a lasciare l'immobile, mentre, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto per il concorrente reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché il fatto non sussiste, ritenendo contestualmente assorbito l'ulteriore reato di minacce contestato in quello di violenza privata. Conseguentemente, il giudice dell'appello ha rideterminato l'entità della pena irrogata, confermando le statuizioni civili adottate dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla mancata valutazione della credibilità soggettiva delle persone offese e della attendibilità intrinseca di quanto dalle stesse narrato, il giudizio sulle quali si sarebbe invece reso necessario in quanto, una volta esclusa la decisività della testimonianza resa dal M.Ilo Forziati, la decisione assunta si sarebbe basata sulle sole dichiarazioni delle parti civili, le cui dichiarazioni, però non solo mancherebbero di riscontri esterni, ma sarebbero per di più contraddittorie. In questa direzione, infatti, andrebbe letto sia quanto asserito a proposito dell'esistenza di un pulsante, presente nell'abitazione dell'imputato, capace di influire sull'erogazione di energia elettrica nel loro appartamento, ipotesi esclusa dalle foto dei luoghi che dimostrerebbero la presenza esclusiva di contatori esterni accessibili anche alle stesse persone offese, sia alcune discrepanze tra i loro racconti. 2.2 Con il secondo motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta riferibilità della condotta all'imputato, avendo omesso la Corte territoriale di rispondere alla specifica doglianza proposta con i motivi d'appello in merito all'accessibilità indiscriminata ai contatori dell'energia elettrica e dell'acqua e al cancello, anche da parte di terzi, come ad esempio gli addetti che, proprio nel periodo in contestazione, erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e, nello specifico, all'ingiustificato scostamento della pena dal minimo edittale, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché alla mancata riduzione dell'entità del risarcimento disposto in favore delle parti civili. 3. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Indeducibile in sede di legittimità è il primo motivo di ricorso, attinente la credibilità soggettiva della persona offesa, il quale si compone di censure non solo ampiamente versate in fatto ma altresì generiche e parzialmente inedite. Nello specifico, manifestamente infondata risulta innanzitutto l'affermazione secondo cui le dichiarazioni della teste HI ST contrasterebbero con quanto osservato dal M.11o Forziati una volta giunto sui luoghi, dovendosi constatare che la doglianza non si confronta adeguatamente con la motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto, avendo questa condivisibilmente ritenuto i rilievi dell'agente non decisivi in quanto successivi alla denuncia e all'allontanamento dei coimputati e, per questo, incapaci di ergersi a parametro di confronto con il racconto della parte civile. D'altra parte, per quanto attiene alle asserite contraddizioni tra i racconti delle più persone offese, va evidenziato che, stando agli atti, la questione risulta non essere s.;tata prospettata in sede di appello, essendone quindi del tutto precluso il vaglio a questa Corte, alla quale vengono per la prima volta prospettate questioni relative all'attendibilità della testimone, e che, comunque, il ricorso appare privo di autosufficienza sul punto, mostrandosi invero le dedotte discontinuità nelle dichiarazioni non solo prospettate in maniera generica e poco chiara ma anche non puntualmente allegate o riportate nel ricorso, il quale non fa che estrapolare, dalle più ampie dichiarazioni rese dalle parti, alcune frasi, le quali si rivelano però del tutto inconferenti rispetto alle censure avanzate. Ancora, comunque, a voler analizzare la doglianza, essa vede principalmente sul fatto che alcuni degli elementi di fatto posti alla base della decisione troverebbero esclusivo riscontro nella versione fornita dalla teste HI ST, costituitasi parte civile, affermazione che, però, non ne lede assolutamente l'attendibilità, avendo anzi la Corte territoriale correttamente applicato il principio per cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa in quanto queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. U., n. 41461 del 12/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) 3. Manifestamente infondate risultano poi le censure volte a mettere in discussione la riferibilità della condotta all'imputato, avendo la sentenza già dato atto, con motivazione esente da vizi logici, come dai racconti concordanti di tutte le persone offese emerga che l'unico membro della famiglia CO che si occupava delle utenze era proprio il ricorrente, ragione per cui la Corte territoriale ha congruamente ritenuto di non poter ascrivere la condotta ad alcuno degli altri familiari conviventi. Per quanto riguarda invece %/i la contestuale presenza, sul luogo, di alcuni muratori, oltre a doversi rilevare la natura parzialmente inedita del motivo di ricorso in quanto prospettato, in sede di appello, con esclusivo riferimento alla chiusura del cancello principale e invece connesso, con il presente ricorso, alla totalità degli atti di turbativa alla vita privata dei locatari, con conseguente indeducibilità dello stesso di fronte al giudice di legittimità, ne va altresì affermata la genericità. Invero, appare evidente come l'affermazione, priva di specifico riferimento all'effettiva sussistenza di un possibile nesso causale tra l'attività svolta dagli operai e il distaccamento dell'erogazione idrica e di energia elettrica, non sia in grado di scalfire l'affermazione di responsabilità di cui alla sentenza impugnata, ineccepibilmente fondata sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, correttamente vagliate. 4. Ancora, ad ulteriore conferma della inammissibilità del ricorso, è opportuno sottolineare come lo stesso, nei diversi motivi nei quali si articola, risulti in realtà incapace di porre in discussione la configurazione del reato di violenza privata così come ascritto all'imputato. Invero, stando alla ricostruzione emergente dalla sentenza di appello è chiaro come questa, nel riformare la sentenza di primo grado, abbia ritenuto il delitto di minaccia insuscettibile di integrare una fattispecie autonoma di reato, sostenendo invece, alla stregua dei principi di cui alla giurisprudenza di legittimità, che, stanti le modalità della condotta, articolatasi in un tempo concentrato e con una dinamica fattuale unitaria, esso dovesse dirsi assorbito nel reato di violenza privata (Sez. 5, n. 19347 del 15/02/2023, Baraglia, Rv. 284751) A questo punto, va rilevato che il presente ricorso non risulta volto a censurare la sussistenza della condotta di minaccia, la quale però, ove determini, come nel presente caso, il contegno commissivo od omissivo da parte della persona offesa, è certo capace di integrare autonomamente, in termini alternativi rispetto alle condotte di violenza, il reato previsto dall'art. 610 c.p. Di conseguenza, anche ove le doglianze sopra analizzate avessero trovato accoglimento, esse non sarebbero comunque state in grado di condurre la decisione ad un esito diverso, risultando pur sempre la fattispecie astratta già integrata da parte della fattispecie concreta, pur se, eventualmente, solo sulla base delle ritenute e inconfutate minacce. 5. Ancora, indeducibile in questa sede e manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. e che, nel presente caso, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, nello specifico, la dimensione concreta della vicenda (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata). I medesimi vizi sconta poi la censura relativa alla mancata rideterminazione, a fronte della parziale assoluzione dell'imputato, dell'entità del danno liquidato dalla Corte d'appello a favore delle parti civili, dovendosi invero applicare il principio per cui, in tema di risarcimento del danno, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul quantum della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare ex se un danno oggettivamente diverso alla persona offesa - circostanza non ravvisabile nel caso di specie - assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili„ che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/6/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Paola Colombo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Serena Ancillotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37021 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di CO NU per il reato di violenza privata commesso ai danni degli inquilini dell'abitazione di proprietà della moglie dell'imputato, costretti con violenza - consistita nell'interrompere l'erogazione idrica e dell'energia elettrica e nel bloccare il cancello d'ingresso - e minacce a lasciare l'immobile, mentre, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto per il concorrente reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché il fatto non sussiste, ritenendo contestualmente assorbito l'ulteriore reato di minacce contestato in quello di violenza privata. Conseguentemente, il giudice dell'appello ha rideterminato l'entità della pena irrogata, confermando le statuizioni civili adottate dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla mancata valutazione della credibilità soggettiva delle persone offese e della attendibilità intrinseca di quanto dalle stesse narrato, il giudizio sulle quali si sarebbe invece reso necessario in quanto, una volta esclusa la decisività della testimonianza resa dal M.Ilo Forziati, la decisione assunta si sarebbe basata sulle sole dichiarazioni delle parti civili, le cui dichiarazioni, però non solo mancherebbero di riscontri esterni, ma sarebbero per di più contraddittorie. In questa direzione, infatti, andrebbe letto sia quanto asserito a proposito dell'esistenza di un pulsante, presente nell'abitazione dell'imputato, capace di influire sull'erogazione di energia elettrica nel loro appartamento, ipotesi esclusa dalle foto dei luoghi che dimostrerebbero la presenza esclusiva di contatori esterni accessibili anche alle stesse persone offese, sia alcune discrepanze tra i loro racconti. 2.2 Con il secondo motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta riferibilità della condotta all'imputato, avendo omesso la Corte territoriale di rispondere alla specifica doglianza proposta con i motivi d'appello in merito all'accessibilità indiscriminata ai contatori dell'energia elettrica e dell'acqua e al cancello, anche da parte di terzi, come ad esempio gli addetti che, proprio nel periodo in contestazione, erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e, nello specifico, all'ingiustificato scostamento della pena dal minimo edittale, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché alla mancata riduzione dell'entità del risarcimento disposto in favore delle parti civili. 3. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Indeducibile in sede di legittimità è il primo motivo di ricorso, attinente la credibilità soggettiva della persona offesa, il quale si compone di censure non solo ampiamente versate in fatto ma altresì generiche e parzialmente inedite. Nello specifico, manifestamente infondata risulta innanzitutto l'affermazione secondo cui le dichiarazioni della teste HI ST contrasterebbero con quanto osservato dal M.11o Forziati una volta giunto sui luoghi, dovendosi constatare che la doglianza non si confronta adeguatamente con la motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto, avendo questa condivisibilmente ritenuto i rilievi dell'agente non decisivi in quanto successivi alla denuncia e all'allontanamento dei coimputati e, per questo, incapaci di ergersi a parametro di confronto con il racconto della parte civile. D'altra parte, per quanto attiene alle asserite contraddizioni tra i racconti delle più persone offese, va evidenziato che, stando agli atti, la questione risulta non essere s.;tata prospettata in sede di appello, essendone quindi del tutto precluso il vaglio a questa Corte, alla quale vengono per la prima volta prospettate questioni relative all'attendibilità della testimone, e che, comunque, il ricorso appare privo di autosufficienza sul punto, mostrandosi invero le dedotte discontinuità nelle dichiarazioni non solo prospettate in maniera generica e poco chiara ma anche non puntualmente allegate o riportate nel ricorso, il quale non fa che estrapolare, dalle più ampie dichiarazioni rese dalle parti, alcune frasi, le quali si rivelano però del tutto inconferenti rispetto alle censure avanzate. Ancora, comunque, a voler analizzare la doglianza, essa vede principalmente sul fatto che alcuni degli elementi di fatto posti alla base della decisione troverebbero esclusivo riscontro nella versione fornita dalla teste HI ST, costituitasi parte civile, affermazione che, però, non ne lede assolutamente l'attendibilità, avendo anzi la Corte territoriale correttamente applicato il principio per cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa in quanto queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. U., n. 41461 del 12/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) 3. Manifestamente infondate risultano poi le censure volte a mettere in discussione la riferibilità della condotta all'imputato, avendo la sentenza già dato atto, con motivazione esente da vizi logici, come dai racconti concordanti di tutte le persone offese emerga che l'unico membro della famiglia CO che si occupava delle utenze era proprio il ricorrente, ragione per cui la Corte territoriale ha congruamente ritenuto di non poter ascrivere la condotta ad alcuno degli altri familiari conviventi. Per quanto riguarda invece %/i la contestuale presenza, sul luogo, di alcuni muratori, oltre a doversi rilevare la natura parzialmente inedita del motivo di ricorso in quanto prospettato, in sede di appello, con esclusivo riferimento alla chiusura del cancello principale e invece connesso, con il presente ricorso, alla totalità degli atti di turbativa alla vita privata dei locatari, con conseguente indeducibilità dello stesso di fronte al giudice di legittimità, ne va altresì affermata la genericità. Invero, appare evidente come l'affermazione, priva di specifico riferimento all'effettiva sussistenza di un possibile nesso causale tra l'attività svolta dagli operai e il distaccamento dell'erogazione idrica e di energia elettrica, non sia in grado di scalfire l'affermazione di responsabilità di cui alla sentenza impugnata, ineccepibilmente fondata sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, correttamente vagliate. 4. Ancora, ad ulteriore conferma della inammissibilità del ricorso, è opportuno sottolineare come lo stesso, nei diversi motivi nei quali si articola, risulti in realtà incapace di porre in discussione la configurazione del reato di violenza privata così come ascritto all'imputato. Invero, stando alla ricostruzione emergente dalla sentenza di appello è chiaro come questa, nel riformare la sentenza di primo grado, abbia ritenuto il delitto di minaccia insuscettibile di integrare una fattispecie autonoma di reato, sostenendo invece, alla stregua dei principi di cui alla giurisprudenza di legittimità, che, stanti le modalità della condotta, articolatasi in un tempo concentrato e con una dinamica fattuale unitaria, esso dovesse dirsi assorbito nel reato di violenza privata (Sez. 5, n. 19347 del 15/02/2023, Baraglia, Rv. 284751) A questo punto, va rilevato che il presente ricorso non risulta volto a censurare la sussistenza della condotta di minaccia, la quale però, ove determini, come nel presente caso, il contegno commissivo od omissivo da parte della persona offesa, è certo capace di integrare autonomamente, in termini alternativi rispetto alle condotte di violenza, il reato previsto dall'art. 610 c.p. Di conseguenza, anche ove le doglianze sopra analizzate avessero trovato accoglimento, esse non sarebbero comunque state in grado di condurre la decisione ad un esito diverso, risultando pur sempre la fattispecie astratta già integrata da parte della fattispecie concreta, pur se, eventualmente, solo sulla base delle ritenute e inconfutate minacce. 5. Ancora, indeducibile in questa sede e manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. e che, nel presente caso, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, nello specifico, la dimensione concreta della vicenda (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata). I medesimi vizi sconta poi la censura relativa alla mancata rideterminazione, a fronte della parziale assoluzione dell'imputato, dell'entità del danno liquidato dalla Corte d'appello a favore delle parti civili, dovendosi invero applicare il principio per cui, in tema di risarcimento del danno, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul quantum della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare ex se un danno oggettivamente diverso alla persona offesa - circostanza non ravvisabile nel caso di specie - assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili„ che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/6/2023