Sentenza 8 maggio 2023
Decreto cautelare 24 giugno 2023
Ordinanza cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Decreto cautelare 20 novembre 2023
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2023
Decreto cautelare 5 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Ordinanza cautelare 8 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Parere interlocutorio 27 gennaio 2026
Massime • 1
Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, qualora la condotta si sviluppi senza soluzione di continuità, dipanandosi in un tempo concentrato e con una dinamica fattuale unitaria, la fattispecie criminosa da ritenersi integrata è unicamente quella del reato di violenza privata, nella quale rimane assorbita la condotta di minaccia).
Commentario • 1
- 1. Minaccia: il reato può concorrere con quello di violenza privata (Cassazione penale n. 19374/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19347 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione ELla pena;
inammissibilità nel resto udito il difensore L'avv. Consoloni espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento dei motivi Penale Sent. Sez. 5 Num. 19347 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 31.03.2022, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma ELla sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 14.02.2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in mesi sette di reclusione la pena nei confronti di IA AO per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. (capo A) - per avere nel corso di un diverbio stradale dopo aver inseguito per diversi chilometri il veicolo di TR RO MO, con violenza consistita nel posizionarsi a più riprese con la sua autovettura di fronte a quella EL TR, in maniera tale da costringerlo ad arrestare la propria marcia, nonchè con minaccia, servendosi ELl'arma di rappresentanza (essendo l'imputato agente di Polizia ed i fatti si verificavano dopo che lo stesso aveva terminato il servizio), costringeva il TR a fornire i documenti- nonché per il reato di cui agli artt. 612 co. 2 e 61 co. 1 n. 2 cod. pen. (capo B), perché scendendo dalla propria autovettura e posizionandosi di fronte al TR, servendosi ELl'arma di rappresentanza, lo minacciava di un male ingiusto ("ma adesso dove vai, se non ti fermi ti sparo, ti inseguo finché non ti fermi"), commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo A). 2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma ELl'Avv. Fabrizio Consoloni, affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione all'inosservanza ELl'art. 84 cod. pen., per avere la Corte territoriale mancato di affermare l'assorbimento EL reato di minaccia aggravata, di cui agli artt. 612, comma secondo, e 61, primo comma, n. 2 cod. pen., nella più grave fattispecie di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., erroneamente ritenendo che l'imputato abbia posto in essere due condotte differenti, volta l'una (capo A) alla coartazione ELla volontà ELla persona offesa q volta l'altra (capo B) alla coartazione ELla di lui libertà morale;
invero, la Corte territoriale, nel dare atto ELla erronea ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere che l'unitario intento di interrompere la marcia ELla persona offesa e ottenere le generalità ELlo stesso per aver causato un incidente era riconducibile alla sola fattispecie criminosa di cui all'art. 610 cod. pen., pur perseguito sia con violenza, quale era il posizionarsi ELl'imputato a più riprese di fronte alla vettura EL TR, che con minaccia, quale era, invece, l'indebita utilizzazione ELl'arma; 2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale indebitamente mancato di riqualificare i reati contestati in rubrica nella differente e meno grave fattispecie criminosa di cui all'art. 393 co. 2 e co. 3 cod. pen., ritenendo a tal proposito che non vi fossero concreti elementi dai quali desumere che l'agire ELl'imputato fosse volto ad esercitare arbitrariamente le proprie ragioni;
invero, la sentenza impugnata non ha considerato che il preteso diritto sarebbe consistito nello scambio di generalità e consegna dei documenti a seguito ELl'incidente occorso riguardante il dettato di cui all'articolo 189 codice ELla strada, che, nel caso di fuga, legittima l'arresto in flagranza di chi si allontana dal luogo EL sinistro senza fornire le proprie generalità; ne consegue che inconferente risulta essere l'assunto relativo alla sproporzione ELla condotta essendo l'imputato, agente in servizio permanente, tenuto ad accertare reati e infrazioni amministrative, mentre la parte offesa era per contro 1 perfettamente consapevole di aver cagionato la collisione a causa ELla manovra imprudente dandosi alla fuga e ponendo in essere una condotta imprudente e negligente;
tUtte le condotte poste in essere - inseguimento, impedimento ELl'uscita dal parcheggio e l'utilizzo ELl'arma - sono state poste in essere per ottenere le generalità ELla persona offesa e tale comportamento risulta rispettoso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di ragion fattasi quando vi sia una connessione diretta tra la violenza e minaccia ed esercizio ELle proprie ragioni, con particolare riferimento alla contestualità ELla condotta violenta;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza EL reato di minaccia, sia dal punto di vista oggettivo, che dal punto di vista soggettivo, per avere la Corte territoriale, pur smentendo la credibilità ELla ricostruzione fattuale operata dal primo giudice nella parte in cui riteneva l'imputato colpevole EL reato in contestazione, per aver puntato la pistola contro la persona offesa, ovvero proferito dichiarazioni minacciose nei suoi confronti, e, comunque, affermato la responsabilità penale ELl'imputato a ragione ELla incongrua utilizzazione ELl'arma, mancando di adeguatamente parannetrare - nel definire come incongruo il detto comportamento - l'agire ELl'imputato alla condotta posta in essere dal TR, che si dava alla fuga, a seguito EL sinistro stradale in cui era coinvolto;
inoltre, la sentenza impugnata va censurata nella parte in cui ritiene la condotta ELl'imputato idonea a menomare la libertà morale ELla persona offesa, posto che non si vede come possa qualificarsi come male ingiusto il diritto ELl'imputato di ottenere le generalità ELla persona con lui coinvolta nel sinistro stradale;
2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza ELla scriminante di cui all'art. 53 cod. pen., in relazione a quanto disposto e dall'art. 55 cod. pen. e dall'art. 59 cod. pen., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza ELla scriminante ELl'uso legittimo ELle armi con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, argomentando nel senso che l'eccesso colposo e l'esimente putativa non sarebbero rinvenibili a favore di un pubblico ufficiale che deve essere in grado di distinguere le situazioni che si trova ad affrontare;
2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di concedere la circostanza attenuante ELla provocazione, di cui all'art. 62 co. 1 n. 2 cod. pen., atteso che la condotta ELl'imputato era all'evidenza generata dallo stato d'ira dovuto allo scorretto agire EL TR, il quale, urtata e danneggiata la vettura ELl'imputato, si rifiutava comunque di arrestare la propria marcia;
la sentenza impugnata, pertanto, nella rideterminazione EL trattamento sanzionatorio, ha indebitamente mancato di operare l'ulteriore decurtazione di pena che sarebbe stata conseguenza ELl'applicazione ELla detta circostanza attenuante, ove correttamente riconosciuta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso relativamente al reato di minaccia di cui al capo B) e la sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per tale reato con esclusione ELla relativa pena, mentre va respinto nel resto. 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di affermare l'assorbimento EL reato di minaccia aggravata di cui al capo B) nella più grave fattispecie di violenza privata contestata al capo A), indebitamente ritenendo che l'imputato abbia posto in essere due condotte criminose differenti, pur integrando la condotta di minaccia uno degli elementi costitutivi ELla fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. Il motivo è fondato. All'uopo giova innanzitutto evidenziare che in più pronunce di questa Corte è stato evidenziato che il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte EL soggetto passivo di un contegno (comrnissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato (Sez. 6, n. 14 EL 09/10/2008, Rv. 243185). Il discrimen tra la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen. e la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., è stato ricondotto agli effetti che dall'atteggiamento minatorio originano, dal momento che esclusivamente nella seconda fattispecie il condizionamento EL soggetto passivo si giustappone alla coartata attuazione di un contegno, commissivo o omissivo, che egli non avrebbe altrimenti assunto, ovvero tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore ed i rispettivi esiti coartanti, potenziali (minaccia) o reali (violenza privata). Nella fattispecie in esame, tuttavia, la condotta antigiuridica si è sviluppata senza soluzione di continuità, dipanandosi in un tempo concentrato con una dinamica fattuale unitaria. Peraltro non può dubitarsi che il reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. sia reato complesso, che ha quale elemento costitutivo una condotta che, isolatamente considerata, costituirebbe elemento materiale di altro reato. Il soggetto agente, difatti, è da ritenersi responsabile EL reato di violenza privata qualora costringa altri a fare, tollerare od omettere qualcosa servendosi, alternativamente o congiuntamente, di violenza e minaccia allo scopo di raggiungere il proprio intento. Conseguentemente, quando nel contesto di un'unitaria dinamica fattuale vengano posti in essere e comportamenti violenti e condotte minacciose finalizzate ad imporre alla vittima un facere o un non facere, la fattispecie criminosa da ritenersi integrata è unicamente quella di violenza privata prevista e disciplinata dall'art. 610 cod. pen. - nel caso in cui il soggetto agente raggiunga il proprio scopo - o quella di tentata violenza privata - nel caso in cui, invece, il soggetto agente non raggiunga il proprio scopo - restando all'evidenza conseguentemente assorbita la condotta di minaccia nel ELitto di violenza privata, quale elemento costitutivo ELlo stesso (Sez. 5, n. 43219 EL 17.10.2008, Rv. 242190). 3 Nel caso in esame, la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito non può che determinare in applicazione dei detti principi di diritto, l'assorbimento EL reato di minaccia contestato al capo B) ELla rubrica nella più grave fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. Infatti l'inseguimento EL IA e la condotta minacciosa serbata dallo stesso anche con l'arma di ordinanza nei confronti ELla p.o. non era caratterizzata da autonoma rilevanza finalistica, ma inserita nell'unitario contesto eli vio(enid che aveva quale esito la condotta coartata ELla persona offesa a fornire i documenti e che era fine specifico ELl'unitario agire EL ricorrente. L'agire ELl'imputato è stato descritto nella sentenza impugnata come indubbiamente funzionale, nei convergere dei singoli segmenti ELl'azione, al raggiungimento in definitiva di un unico interesse, ovverosia costringere il TR ad arrestare la propria marcia al fine di ottenerne i dati identificativi, mosso dal disappunto per il danneggiamento ELla propria autovettura a seguito ELla intervenuta collisione. In tale sequenza fattuale, il IA, occorso il sinistro stradale, inseguiva la vettura ELla quale la persona offesa era alla guida e, raggiuntala in un parcheggio, si serviva di manovre azzardate e ELl'arma di ordinanza al fine di impedirne l'allontanamento e di interromperne la marcia, sicchè l'atteggiamento minatorio ELl'imputato e l'estrazione ELl'arma di ordinanza, specificamente, contestati al capo secondo ELla rubrica e riconosciuti dai giudici di merito come comportamenti atti ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 612 cod. pen. appaiono condotta strumentale all'intento coartante, assorbita di conseguenza dal disvalore sotteso alla dichiarata responsabilità penale EL ricorrente per il reato di violenza privata di cui al capo A) ELla rubrica. La fondatezza EL motivo di ricorso in esame comporta l'eliminazione ELla pena irrogata per il reato di cui al capo B) di mesi tre di reclusione. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di riqualificare i reati di cui in contestazione nella differente e meno grave fattispecie criminosa di cui all'art. 393 cod. pen., dovendosi ritenere integrata tale fattispecie criminosa qualora il soggetto agisca al fine di soddisfare un diritto effettivamente suscettibile di tutela - da individuarsi specificamente, nel caso in questione, nel diritto ELl'imputato di avere contezza ELle generalità EL soggetto con lui coinvolto nel sinistro stradale - e assorbito il reato di violenza privata in quello di ragion fattasi, laddove vi sia connessione diretta tra esercizio di violenza e minaccia ed esercizio ELle proprie ragioni. Il motivo è infondato. All'uopo, come correttamente rilevato dal procuratore generale anche nelle conclusioni scritte, la prospettazione difensiva si fonda sull'assioma che il ricorrente stesse esercitando un proprio diritto, o comunque una sua facoltà, laddove se è pur vero che un membro ELle forze di polizia è sempre in servizio, per la prevenzione e l' accertamento di reati o illeciti amministrativi, nel caso di specie, a parte l'assenza di qualsiasi reato, il ricorrente - come evidenziato nella sentenza impugnata a pag.
7 - ha agito per un interesse puramente personale, per un fatto che lo riguardava personalmente, cioè per l'accertamento EL lieve incidente stradale in cui era 4 rimasto coinvolto ossia per un fatto riguardante se stesso, che ben avrebbe potuto accertare annotando il numero di targa ELla vettura con la quale si era verificato l'incidente. 2.1.Tanto premesso appare, anzitutto, opportuno precisare che il reato di ragion fattasi ricorre qualora la pretesa attuata arbitrariamente dall'agente corrisponda perfettamente all'oggetto ELla tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, essendo tratto caratterizzante ELla detta fattispecie criminosa che il privato sostituisca allo strumento di tutela pubblico quello privato, indebitamente attribuendosi poteri e facoltà invero spettanti al giudice (Sez. 5, n. 38820 EL 26.10.2006, Rv. 235765). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha in plurime occasioni precisato che la condotta di violenza atta ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 610 cod. pen., qualora sia stata dal soggetto agente posta in essere perché funzionale all'esercizio EL preteso diritto e senza soluzione di continuità quanto al contesto spaziale e temporale, debba ritenersi assorbita nel reato di ragion fattasi di cui all'art. 393 cod. pen., di cui si configura quale elemento costitutivo. I due reati concorrono invece ogniqualvolta la direzione finalistica ELla condotta di violenza posta in essere dal soggetto agente non sia convergente alla soddisfazione e all'esercizio EL preteso diritto, non potendosi dunque ritenere effettivamente sussistente una diretta connessione tra la violenza posta in essere e l'intento di esercitare le proprie ragioni (Sez. 5, n. 49025 EL 23.06.2017 - dep. 25.10.2017, Rv. 271272). Perché dunque possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. è necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, concretandosi in un comportamento costrittivo ELl'altrui libertà di determinazione grave al punto tale da fuoriuscire dall'orbita di applicazione ELla fattispecie criminosa in questione e integrare invece gli estremi EL più grave reato di violenza privata (Sez. 5, n. 38820 EL 26.01.2006, Rv. 235765; Sez. 5, n. 7468 EL 28.11.2013, Rv. 258985). Nel caso in questione, anche a voler riconoscere nella condotta criminosa EL ricorrente l'esercizio di una pretesa legittima perché tutelata dall'ordinamento - quale il diritto di avere contezza ELle generalità ELl'individuo coinvolto nell'intervenuto sinistro stradale - e pur volendosi ritenere la connessione tra la condotta di violenza posta in essere e il fine ultimo di esercizio da parte EL ricorrente ELle proprie ragioni, tuttavia nel contempo non può non affermarsi che l'agire EL ricorrente sia stato, nel suo dispiegarsi, manifestamente eccessivo e sproporzionato nella coartazione ELla volontà altrui rispetto all'esigenza da perseguire, di guisa che le personn offenn era determinata nella prwria volontà di manifestare all'imputato le proprie genèrdlità dalle ripetute e pericolose manovre che questi compiva al fine di arrestarnp il proseguire e dall'estrazione, infine, ELl'arma di ordinanza, L'indubbia incisività EL detto agire si concretava in costrizione tale che impedisce la sussunzione ELle condotte poste in essere nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., divenendo preponderante la violenza ELla condotta ELl'imputato rispetto al di lui intento di esercitare un proprio diritto e in tal modo determinando la riconducibilità ELla fattispecie concreta in questione all'ipotesi astratta non di ragion fattasi ma di violenza privata. I giudici di merito hanno fatto dunque corretta applicazione dei principi di diritto enunciati affermando la riconducibilità ELla condotta criminosa in questio non al 5 reato di cui all'art. 393 cod. pen. ma alla più grave ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen. e la sentenza impugnata non è pertanto censurabile sul punto. Peraltro, nella fattispecie in esame, anche a voler considerare che nell'esercizio arbitrario l'agente deve essere convinto di stare esercitando un proprio diritto, è anche vero che il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione ELla legittimità ELla sua pretesa, e non vi è dubbio che le modalità ELl'azione EL ricorrente come descritte in sentenza non permettono di ravvisare ciò, atteso che l'utilizzo di un'arma da parte di un agente di polizia non solo per farsi rivelare le generalità di una persona che non ha commesso reati, ma per finalità EL tutto personali e non "di servizio" non può ritenersi rientrante nel perimetro suddetto. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza EL reato di minaccia, sotto il profilo soggettivo che oggettivo, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento EL primo motivo di ricorso. 4.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà ed insufficienza ELla motivazione quanto alla ritenuta insussistenza ELla scriminante di cui all'art. 53 cod. pen. altresì in relazione a quanto disposto dall'art. 55 cod. pen. e dall'art. 59 cod. pen., per avere la Corte territoriale e mancato di adeguatamente valorizzare che la condotta posta in essere dal ricorrente era mossa dall'esclusivo intento di adempiere ad un dovere a lui proprio quale pubblico ufficiale e affermato apoditticamente che l'eccesso colposo, nel porre in essere una condotta che escluda l'antigiuridicità di un comportamento astrattamente criminoso, dei limiti stabiliti ovvero l'errata rappresentazione ELla esistenza ELl'esimente non possano in ogni caso rinvenirsi in capo ad un pubblico ufficiale, che in ogni occasione deve mantenere il controllo ELle concrete circostanze che si trova ad affrontare. Tale doglianza è manifestamente infondata, oltre che in considerazione di quanto evidenziato al par. 2, per il fatto che le deduzioni svolte non si confrontano con la motivazione ELla sentenza impugnata, sostanzialmente riducendosi ad una censura in fatto. La Corte territoriale, difatti, con compiuta ed esaustiva motivazione ha dato contezza ELle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'operatività ELla scriminante richiamata dalla difesa EL ricorrente, specificamente in tal senso sottolineando come emergesse dal complessivo compendio istruttorio che il ricorrente era mosso nel proprio agire non tanto dalla volontà di adempiere al proprio dovere quanto piuttosto dal disappunto per il danneggiamento ELla propria vettura avvenuto a ragione EL sinistro stradale con la persona offesa, altro elemento probatorio non deponendo in senso contrario. In tale contesto, appare altresì evidente che la colposa (a detta ELla difesa) pericolosità ELla condotta EL ricorrente o l'asserita erronea rappresentazione ELle circostanze fattuali non sia dirimente, atteso che la Corte territoriale nell'escludere la sussistenza ELl'esimente di cui all'art. 53 cod. pen. non ha omesso di applicare il disposto ELl'art. 55 cod. pen. o il disposto ELl'art. 59 cod. pen., ma si è limitata a valutare le emergenze fattuali, escludendo che alla luce ELla ricostruzione ELla dinamica ELl'avvenimento potesse affermarsi la sussistenza ELl'esimente ELl'adempimento di un dovere invocata dalla difesa. 6 5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di riconoscere la circostanza attenuante ELla provocazione, di cui all'art. 62 co. 1 n. 2 cod. pen., sostenendo che la condotta ELl'imputato era all'evidenza conseguenza ELlo stato d'ira ingenerato nel ricorrente dallo scorretto agire ELla persona offesa a seguito ELl'occorso sinistro stradale. Anche tale doglianza è manifestamente infondata. Più volte questa Corte ha evidenziato che non può ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione avanzata in sede di gravame, laddove ne risulti il rigetto dalla motivazione nel complesso considerata (Sez. 5, n. 6746 EL 13.12.2018 - dep. 12.02.2019, Rv. 275500). Nel caso in questione, la Corte territoriale pur non motivando espressamente in ordine al mancato riconoscimento ELla circostanza attenuante in questione, sostanzialmente ha rigettato nel merito la deduzione prospettata. Difatti, la circostanza attenuante ELla provocazione di cui all'art. 62 co. 1 n. 2 cod. pen. deve ritenersi integrata nell'ipotesi in cui la condotta EL soggetto agente sia mossa dallo stato d'ira ingenerato dal fatto ingiusto altrui. Orbene, nel caso di specie, la difesa identifica nell'occorso sinistro stradale e nel rifiuto EL TR di fermarsi il fatto ingiusto che avrebbe determinato nel ricorrente l'astio concretatosi nella condotta criminosa. Emerge tuttavia dalle risultanze processuali - e la Corte territoriale ne ha dato specificamente contezza - che il ricorrente aveva serbato una condotta di guida "pericolosa" determinando così l'impatto tra i veicoli e non la persona offesa, la cui vettura era stata ingiustamente danneggiata dalla manovra pericolosa EL IA - prova ne è che la vicenda si risolveva nel risarcimento, da parte ELl'assicurazione ELl'imputate% EL dnnnod lui procurato alta vettura pergonA offesa. pertaraw, ld Corte territoriale, accogliendo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado ha di fatto chiaramente escluso l'integrarsi ELla provocazione, che é ipotesi che appunto presuppone il fatto ingiusto altrui, nel caso di specie non imputabile alla persona offesa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perche' assorbito nel reato di cui al capo A) ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15.2.2023