Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9643 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 9732/99 UD. 24.04.2001 LA CORTE 9643 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLO CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEZIONE 2a CIVILE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: per diritti L. 300 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente 11 16 LUG 2001 IL CANCELLIERE Dott. NT VELLA Consigliere Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. 3286 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE كيا 22 aron ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 9732/99 proposto Oggetto: Violazione distanze legali. da 1,55 L3000 DAMIN ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via CANCELLERIA Cosseria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Romanelli che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Fiorella Losa lo rap- presenta e difende come da procura in calce al ricorso. DF022232 RICORRENTE
contro
IA TO e LI NE, elettivamente domici- liati in Roma, Via della Giuliana n. 80, presso lo studio dell' Avv. Roberto Volpi che unitamente e disgiuntamente all'Avv. 721/01 Sergio Bastianon li rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1587/98 del 20.05.1998 / 05.06.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Gabriele Pafundi per delega dell'Avv. Enrico Romanelli. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.07.1989, NT Da- min conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Busto Arsi- zio, NI GI e ES LI al fine di sentirli condannare alla rimozione della catena sorretta da pali metallici e dei vasi con fiori posti lungo il confine tra il fondo dei medesimi e la corte comune, perché collocati in contrasto con i patti di cui all'atto per notaio Porro di Gallerate del 1927, nonché alla ri- mozione di un pluviale posto a distanza inferiore a quella mi- nima prevista dall'art. 889 c.c.. I convenuti costituitisi resistevano alla domanda e in via ri- convenzionale chiedevano la condanna dell'attore alla rimo- zione di quelle opere dallo stesso abusivamente costruite. 2 Espletata l'istruttoria, il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore limitatamente alla rimozione del pluviale posto a di- stanza inferiore a quella legale (art. 889 c.c.) e la rigettava nel resto, rinviando al prosieguo del giudizio la decisione sulla domanda riconvenzionale dei convenuti. Il gravame proposto dal IN veniva rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1587/98 del 20.05.1998 / 05.16.1998. Premesso che il divieto contenuto nel rogito Porro stabiliva che "non potranno essere erette costruzioni di sorta stabili o provvisorie fuori terra e nemmeno essere fatte piantagioni”, osservava la Corte milanese, per quel che ancora interessa, che la catenella sostenuta dai paletti non poteva essere inclu- sa nel concetto di costruzione, riguardando questa strutture o manufatti che emergono dal suolo in maniera sensibile con caratteristiche di “consistenza, stabilità, compattezza”. Analo- gamente per quanto riguardava i vasi, osservava che questi non potevano essere assimilati alle piantagioni che presup- pongono la incorporazione nel terreno. H In ordine alla reiezione della domanda di risarcimento danni provocati dal pluviale, la Corte distrettuale condivideva la de- cisone del Tribunale osservando che il pluviale è per sua natu- ra destinato a convogliare le acque piovane proprio al fine di impedire che esse scendano liberamente lungo i muri e per- 3 tanto se nessuna traccia di umidità appare sulle pareti esterne può tranquillamente escludersi che all'interno della muratura vi sia umidità, essendo la parte esterna quella che per prima risentirebbe del cattivo funzionamento del pluviale dovuto ad un'eventuale rottura o a cattiva manutenzione. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NT IN in base a due motivi, ai quali NI GI e ES LI hanno resistito con controricorso. Il ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce:
1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 812 e art. 1362 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia, per avere l'im- pugnata sentenza escluso dal concetto di "costruzione" la re- cinzione realizzata con paletti e catena. Afferma il ricorrente che si tratterebbe di vera e propria costruzione in quanto ri- spondente ai requisiti (indicati dalla giurisprudenza) di solidi- tà, struttura, consistenza, immobilizzazione e sporgenza ri- spetto al suolo. Anche in ordine alla nozione di piantagione l'impugnata sentenza avrebbe dato una nozione diversa da quella espressa dalla giurisprudenza di legittimità che ricomprende nel con- cetto di piantagione non soltanto quelle direttamente piantate 4 nel terreno, ma anche quelle poste in contenitori infissi al suolo, anche ove le radici non abbiano un contatto col terreno. Inoltre l'impugnata sentenza, nel ritenere la recinzione con catena sorretta da paletti ed i vasi di grosse dimensioni non in contrasto con il divieto contenuto nel rogito Porro, avrebbe interpretato erroneamente tale divieto giacché con esso le parti avevano inteso proibire di erigere costruzioni di ogni sorta, an- che provvisorie, e di porre piantagioni sulle porzioni ricompre- se nel cortile antistante il fabbricato, ciò al fine di non porre alcun tipo di opera che fosse di ostacolo alle attività dei vicini.
1.1 Il motivo è infondato sotto ogni profilo, anche perché ri- propone questioni già esaminate e che sono state corretta- mente disattese dal giudice di merito. La Corte d'appello ha, infatti, rigettato la domanda del ricor- rente di rimozione della catena con paletti e dei vasi da fiori, in quanto ha ritenuto che tali opere non rientravano nel concetto di “costruzioni” e “piantagioni”, pervenendo a tale soluzione sulla scorta dei concetti elaborati dalla giurisprudenza in ma- teria e in base all'interpretazione del divieto contenuto nel ro- gito Porro del 19.2.1927. 1.2. Ha, infatti, osservato la Corte di merito, mutuando il concetto elaborato da questa Corte ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c. (cfr. fra le tante: Cass. 22.5.1998 n. 5116; 24.5.1997 n. 4639), che per costruzione S deve intendersi ogni opera edilizia eseguita in muratura o in materiale diverso che, per struttura e destinazione, abbia ca- rattere di consistenza, stabilità, compattezza, solidità e sia saldamente infissa al suolo. Caratteristiche queste che certa- mente non si potevano ravvisare nella catenella con relativi paletti, attesa la natura e consistenza. Non può essere condivisa la diversa tesi del ricorrente, il quale sostiene che tale nozione di costruzione sarebbe al- quanto riduttiva, potendo la incorporazione o congiunzione fi- sica col suolo avere anche carattere transitorio e non perma- nente, per cui la realizzata recinzione con paletti e catenella sarebbe rispondente ai requisiti di solidità, struttura, consi- stenza, immobilizzazione e sporgenza rispetto al suolo. Invero, a parte il rilievo che le decisioni invocate a sostegno riguarda- no opere (manufatti) diverse rispetto a quella realizzata lungo il confine con la corte comune, va osservato che un'opera mo- bile, provvisoria e temporanea, quale la recinzione con catena sorretta da paletti estraibili dal suolo, non può certamente considerarsi costruzione in senso tecnico, idonea a impedire la visuale ovvero a creare pericolose e/o dannose intercapedini.
1.3. Quanto alla nozione di piantagione, la Corte d'appello ha escluso che i vasi contenti fiori potessero essere ricompresi in tale termine. 6 La doglianza del ricorrente, secondo cui tale affermazione non terrebbe conto della sentenza di questa Corte (Cass. n. 6487/89) che ricomprende nel concetto di piantagione non solo le piante direttamente incorporate nel terreno, ma anche quelle poste in contenitori infissi nel suolo, ancorché le radici non abbiano un contatto diretto con il terreno, non coglie nel segno, attesa la puntuale precisazione della Corte d'appello che ha testualmente osservato che "a nulla vale in senso con- trario la decisione menzionata dall'appellante, che fa riferi- mento alla definizione di piantagione comprendendo anche 'alberi' (nella fattispecie peraltro la vegetazione contenuta nei vasi non ha dimensione arborea) piantati in contenitori, in quanto specifica che questi ultimi devono essere infissi' al suolo". Pertanto correttamente l'impugnata sentenza ha rite- nuto che non ricorreva l'ipotesi della piantagione, in quanto nel caso specifico si trattava di fiori e non di' alberi', di vasi mobili e non 'infissi' al suolo.
1.4. Infine è da escludere l'asserito carattere contraddittorio della motivazione, perché la sentenza impugnata - dopo aver valutato la comune intenzione delle parti, senza violare le norme ermeneutiche, precisando che la finalità del divieto di cui al rogito Porro era quella di impedire che ciascun proprie- tario di porzioni di cortile in via esclusiva potesse occuparle secondo le proprie necessità con costruzioni della più varia 7 natura e destinazione tali da modificare ed alterare l'aspetto dell'unica corte, creando tra l'altro antiestetiche barriere visive o impedendo il passaggio sulle parti comuni - coerentemente a logica ha ritenuto che la catenella con i paletti e i vasi da fiori non erano in contrasto con il suddetto divieto, atteso che essi per la loro consistenza e struttura non erano idonei a modifi- care o alterare l'aspetto dell'unica corte, non creavano antie- stetiche barriere visive, né impedivano il passaggio sulle parti comuni.
2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
art. 2043 c.c. e art. 2729 c.c., insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver respinto l'istanza istruttoria di c.t.u. finalizzata all'accertamento e quantificazione dei danni causati al suo immobile per le infil- trazioni d'acqua derivanti dal pluviale posto a distanza irrego- lare dal confine. Il motivo è infondato. Trattasi all'evidenza di censura di merito tendente al riesa- ild me della situazione fattuale, che ha portato il giudice di meri- to, in seguito a sopralluogo (e non soltanto in base a mera presunzione), ad escludere l'esistenza di macchie di umidità e, quindi, di infiltrazioni d'acqua, delle quali peraltro non era stata fornita alcuna prova. 8 Non può essere condiviso l'assunto del ricorrente che la de- cisione sulla domanda risarcitoria dipendeva unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, non potendo i fatti posti a base del giudizio essere altrimenti provati o dimostrati, per- ché le macchie di umidità, stante la loro visibilità, non richie- dono, per essere provate, necessariamente l'espletamento di una consulenza tecnica. E' ius receptum che la consulenza tecnica non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, giacché il relativo onere e le connesse conse- guenze gravano solo su di essa (Cfr. ex plurimis Cass. 15.1. 1997 n. 342; 16.3.1996 n. 2205). L'effettuato sopralluogo ha consentito al giudice di merito di accertare direttamente e personalmente l'assenza di macchie di umidità sulle pareti esterne del muro situato nelle vicinanze del pluviale, con la conseguenza logica di escludere, in assen- za di prove, o perlomeno di indizi contrari, l'esistenza di infil- trazioni sulla parete interna del muro. Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito acco- gliere o rigettare l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti, come nel caso specifico, dalle risultan- 9 ze probatorie già acquisite e valutate con giudizio immune da vizi logici e giuridici (Cass. 24.1.1997 n. 722; 14.2.1994 n. 1467). Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- tato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 60000 complessive £173000 oltre £.
2.000.000 per onorario. 310000 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 24 aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antarino Eslifeink лург UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in de OTT. 20011. al 46585 (lire trecentodic (Doressa ManaA IL CANCELLIERE C1 p. Diri n Valeria Neri alerieyeri Il Responsable S udiziari (D/M. FACCION ITATO IN CANCELLERIA 1.6 LUG.2001 IL CANCELLIERE C1 10