Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 1
In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento "deve essere ragionevolmente previsto" ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 cod. pen. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/1998, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 10/2/1998
Dott. Nicola MARVULLI Consigliere SENTENZA
" Giuseppe SICA " N. 269
" Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 25782/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. in proc. pen. a carico di TE NC, n. a Norimberga il 15 aprile 1978.
De NU IE, n. a Ugento il 7 ottobre 1979
avverso la sentenza della Corte d'appello di per Lecce, sezione per i minorenni, depositata il 29 marzo 1997
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Galati che ha chiesto il rigetto del ricorso
Motivi della decisione
Contro
NC TE e IE De NU fu esercitata azione penale, tra l'altro, per il delitto di omicidio volontario, commesso in concorso con NO UR e NO GE, iquali, nel corso di una rapina ai danni del macellaio SI FE, avevano esploso due colpi di fucile a canne mozze
contro
RA FE, successivamente deceduto in conseguenza delle ferite riportate. Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, a conclusione di giudizio abbreviato, dichiarò UR e GE colpevoli di omicidio preterintenzionale, assolvendo TE e De NU da questo reato per non aver commesso il fatto. E la sentenza, impugnata sul punto dal pubblico ministero, fu confermata dalla Corte d'appello di Lecce, sezione per i minorenni. Ritennero i giudici del merito che i quattro giovani avevano concordato la consumazione della rapina senza prevedere in concreto l'uso delle armi, neppure per provocare le lesioni e tantomeno la morte di RA FE. Sicché deve escludersi la configurabilità del concorso a norma dell'art. 110 c.p., mentre l'ipotizzabilità del concorso anomalo ex art. 116 c.p. nel delitto di omicidio preterintenzionale è esclusa da una concorde giurisprudenza.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero, che deduce violazione di legge, rilevando come l'accordo intervenuto tra i quattro giovani per commettere la rapina implicò la previsione e la volontà delle lesioni e delle percosse eventualmente necessarie alla consumazione di tale delitto. Sicché tutti debbono rispondere di concorso nell'omicidio preterintenzionale, perché, secondo la giurisprudenza richiamata dalla stessa corte d'appello, il concorso nelle lesioni rende addebitabile a tutti anche l'evento di morte non voluto.
Il ricorso è infondato.
I giudici del merito hanno congruamente giustificato il convincimento che i quattro giovani rapinatori avessero concordato di non adoperare le armi impugnate per eseguire la rapina, argomentando dal fatto che non avevano previsto l'intervento di RA FE, inopinatamente accorso dalla vicina rivendita di tabacchi in aiuto del figlio SI sol perché aveva chiuso il suo esercizio, che in realtà era l'obiettivo iniziale degli imputati. E questo convincimento, benché certamente opinabile, non è censurabile con ricorso per cassazione, perché, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, "in caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 C.P. sull'erroneo e apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento "deve essere ragionevolmente previsto" ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente" (Cass., sez. I, 22 ottobre 1990, Balsamo, m. 186150, Cass., sez. I, 30 giugno 1988, Pacileo, m. 180236, Cass., sez. I, 1 giugno 1987, Atzeni, m. 177308). Del resto lo stesso ricorrente non deduce vizi argomentativi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, nel presupposto, smentito dalla giurisprudenza citata, che il ricorso alle armi per commettere una rapina implichi necessariamente la previsione di un loro necessario uso a scopo di lesione personale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998