Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2002, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
ee 60659 EPUBBLICA ITALIANA 1 A 35 14/ 02 R. N IO Z A 6 R / 8 T 4 9 IS / 1 I 5 EG 2 R R LA CO ORTE SU E A DI CASSAZIONE A Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12763/98 Dott. Giovanni OLLA Consigliere 15696/98 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 8370 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 25/10/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T E N ZA N. 60658 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CHEMICAL BANK NEW YORK IN LIQ;
intimato e sul 2° ricorso n° 15696/98 proposto da: CHEMICAL BANK OF NEW YORK SEDE MILANO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2100 -1- in ROMA VIA G. PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato PERRONE LEONARDO, che lo difende TARDELLA GIANMARCO, giustaunitamente all'avvocato Notaio ANITA VARSALLONA di MILANO, rep. 45340procura del 27/7/1998; ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 307/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 20/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato PERRONE, che si rimette;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo La IC NK di New York, sede secondaria italiana in liquidazione, ha impugnato l'accertamento relativo all'Irpeg ed all'Ilor del 1985. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello della contribuente ed ha annullato l'accertamento. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo tre motivi. La IC ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale condizionato, nonché con memoria. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. Quindi, va esaminata la ritualità dell'impugnazione dal momento che la sentenza impugnata è stata notificata il 26.11.1997 all'Ufficio IIDD di Milano, che ha emanato l'accertamento, mentre il ricorso principale è stato notificato il 1.7.1998. Avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale n.225/2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 21, comma 1, legge n. 133/99 nella parte in cui tale norma prevedeva la sua efficacia retroattiva, e ritenuta, quindi, la idoneità della notifica della sentenza effettuata nei confronti dell'ufficio a fare decorrere il termine breve dell'impugnazione, occorre dichiarare inammissibile il ricorso principale perché è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni. In conseguenza di ciò, anche il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. A I 5 6 E 8 R
P.Q.M.
. 9 N N A 1 / O - T I 4 Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese. Così deciso in Roma / B Z U 6 A B 2 L I R . L R T R A . S T P 25.10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. I S G A E L T E R D Il Presidente A Il cons. est. S P E D Dr. Giovanni Olla Dr. Giuseppe Falcone DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 AL Ascanio AL Ascanio