Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 303, comma primo lettera d), cod. proc. pen., in forza della quale, in caso di sentenza di condanna sia in primo che in secondo grado, deve trovare applicazione esclusivamente la norma sulla durata complessiva della custodia cautelare di cui al comma quarto art. cit., si applica anche nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata pronunciata in conseguenza dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza da parte della Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/1999, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 23/6/99
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. " RZ AN " N. 2206
3. " AL GG " REGISTRO GENERALE
4. " ROMIS VINCENZO rel. " N. 21689/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AN, nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce Sez. Riesame in data 19- 30/3/1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Romis udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
La Corte d'Appello di Lecce rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare presentata a favore di LL RA. Avverso detto provvedimento veniva proposta impugnazione nell'interesse del LL stesso, sul rilievo che alla data del 6/2/1999 sarebbe stato superato il doppio dei termini di fase, computati dal 6/2/1997 e cioè dalla data della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Taranto poi annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce: a sostegno del gravame l'appellante sottolineava l'applicabilità della regola stabilita dall'art. 304, comma sesto, c.p.p. - secondo cui la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p. per la fase presa in considerazione - anche nell'ipotesi di regressione del processo o di rinvio ad altro giudice, e non soltanto nei casi di provvedimenti di sospensione ex art. 304 c.p.p., così come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 292 del 7-18/7/1998. Il Tribunale della libertà di Lecce rigettava il proposto gravame, osservando che nella fattispecie non poteva avere alcuna incidenza la citata decisione del giudice delle leggi, non essendovi un termine di fase da considerare: a seguito della sentenza di condanna di primo e di quella, parimenti di condanna, intervenuta in secondo grado (quest'ultima emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in conseguenza dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Taranto), rilevava esclusivamente la durata complessiva della custodia cautelare, peraltro non ancora decorsa. Ricorre per Cassazione il LL, tramite il difensore, riproponendo la tesi già sottoposta al vaglio del Tribunale della libertà ed ipotizzando profili di incostituzionalità delle succitate norme nella parte in cui prevedono, in caso di annullamento con rinvio, l'applicabilità dei soli termini complessivi di durata della custodia cautelare.
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Ed invero, la normativa che disciplina la durata dei termini di custodia in relazione alle singole fasi del procedimento, può e deve trovare applicazione solo allorquando è necessario determinare la durata della custodia cautelare in relazione ad un termine di fase;
nella concreta fattispecie, viceversa, non può parlarsi di un termine di fase atteso che a carico del LL è stata (validamente) pronunciata sentenza di condanna sia in primo che in secondo grado:
si è dunque in presenza del caso della doppia condanna espressamente e specificamente previsto e disciplinato dall'art. 303, comma primo lett. d), del codice di rito, in forza del quale, in tale ipotesi, deve trovare applicazione esclusivamente la norma sulla durata complessiva della custodia cautelare di cui al comma quarto dell'art.303 del codice di procedura penale. Nè può condividersi quanto asserito dal ricorrente il quale sostiene che la disposizione di cui all'art. 303, comma primo lett. d), c.p.p., avendo carattere eccezionale, non potrebbe essere estensivamente applicata al caso di annullamento con rinvio previsto dal secondo comma dello stesso articolo 303 c.p.p.: è agevole osservare al riguardo che in tal caso, una volta eliminata dalla Cassazione la prima sentenza di appello in conseguenza dell'annullamento con rinvio, è la sentenza pronunciata dal giudice del rinvio a porre in essere la seconda condanna.
Per quel che concerne, infine, la prospettata questione di incostituzionalità, la stessa appare manifestamente infondata. L'art. 13, comma quinto, della Costituzione, prevede la custodia cautelare e dispone che è la legge a stabilire i limiti massimi. Non può quindi in proposito ravvisarsi alcun contrasto con il principio della presunzione di innocenza, fissato nell'art. 27, secondo comma, della Costituzione stessa, e neppure con il principio di uguaglianza:
per situazioni diverse possono ben esservi, infatti, limiti diversi:
e non può certo ritenersi irragionevole un limite più ampio in caso di doppia condanna.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all'art. 23 c.1 bis della legge 8/8/1995 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, dichiarando manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c.1 bis Legge 8/8/1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 23 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999