Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2014, n. 32964
CASS
Sentenza 29 maggio 2014

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Integra il reato di illecita detenzione di oggetti che identificano un corpo di polizia o ne simulano la funzione, previsto dall'art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen., e non, invece, la violazione amministrativamente sanzionata di cui all'art. 177 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la condotta di un appartenente alla Guardia di Finanza che, durante il periodo di godimento delle ferie e senza essere impegnato in alcun servizio, detiene un lampeggiante del tipo in uso alle Forze di Polizia collocandolo sul tetto della propria auto, consistendo la stessa non in un uso improprio del dispositivo da parte di soggetto legittimato, ma in un uso del dispositivo da parte di soggetto non legittimato). (In motivazione, la S.C. ha precisato che la liceità della condotta non poteva essere desunta dal "servizio permanente effettivo" in cui l'agente si trovava per via della qualifica, dovendosi distinguere la nozione di "servizio permanente" da quella di "esercizio delle funzioni", implicando la prima che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che il medesimo le stia concretamente esercitando in ogni momento).

Commentari2

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  • 2Forze di Polizia, segni identificativi, falsità, dispositivo lampeggiante, detenzioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2014, n. 32964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32964
Data del deposito : 29 maggio 2014

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