Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
La nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi di per sè viziato il verbale di arresto eseguito dall'ufficiale di P.G., che era intervenuto in difesa del fratello coinvolto in un incidente d'auto, in quanto non era in servizio in quel momento).
Commentario • 1
- 1. Forze di Polizia, segni identificativi, falsità, dispositivo lampeggiante, detenzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2004, n. 38735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38735 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 09/07/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1096
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 6860/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 15-21 gennaio 2004;
nel procedimento a carico di:
Di CA NI, n. Napoli il 6.4.1964;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 15-21 gennaio 2004, annullava il provvedimento di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Torre Annunziata il 29 dicembre 2003, nei confronti di Di CA NI, a seguito di convalida dell'arresto in flagranza per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 583 c.p.. Il Tribunale riteneva che l'arresto del Di CA fosse stato effettuato "da una delle parti in causa", in quanto avvenuto a seguito di un alterco causato da un incidente tra la moto guidata da Di CA e l'auto guidata dal fratello dell'ufficiale di p.g. che aveva proceduto all'arresto e che si trovava a bordo della stessa auto. Il Tribunale dubitava che al verbale di arresto potesse darsi il valore tipico di prova privilegiata e, comunque, riteneva che i fatti descritti non fossero tali da configurare i reati contestati, poiché l'ufficiale di p.g. non era in servizio ed era parte in causa, di modo che nessun atto del suo ufficio aveva posto in essere, essendo intervenuto per difendere il proprio fratello. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, censurando l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 57 c.p.p., in quanto, in mancanza di indicazione specifica degli elementi concreti da cui possa inferirsi la non veridicità ovvero la falsità di quanto contenuto nel verbale di arresto, questo ha una valenza che prescinde dal suo autore e dal rapporto che egli possa avere con una delle parti in causa o con i fatti che ivi vengono esposti. Inoltre, gli ufficiali e gli agenti di p.g. devono ritenersi sempre in servizio ed hanno l'obbligo giuridico di intervenire al cospetto di fatti di reato e il loro intervento costituisce "atto d'ufficio" anche se la persona aggredita o offesa è un parente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono fondati.
Questa Suprema Corte ha già chiarito che gli agenti e gli ufficiali della polizia sono da considerare in servizio permanente, nel senso che, anche nei periodi di permesso o di licenza, sono obbligati ad assumere l'esercizio attuale delle funzioni, allorché se ne verifichino le condizioni di legge, a nulla rilevando la sussistenza di particolari rapporti di amicizia, parentela o altro con la parte offesa (Sez. 6^, 23/5/1989-18/5/1990, n. 7075, Mariotti, riv. 184345). Pertanto, incorre in violazione di legge l'ordinanza impugnata, nel punto in cui afferma che l'arresto è stato effettuato, e il relativo verbale è stato redatto, da una delle parti in causa, in quanto l'arresto è stato eseguito da un ufficiale di p.g., che deve considerarsi, come tale, in servizio permanente, e il verbale da esso redatto costituisce prova dei fatti in esso descritti come avvenuti in presenza di colui che lo ha redatto, salva la concreta dimostrazione della falsità. Certamente, la nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento (Sez. 1^, 8/10- 9/12/1993, n. 11298, Siller, riv. 195604; Sez. 1^, 17/4-28/5/2001, n. 21730, Micciché, riv. 219565): ciò implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio che faccia applicazione dei principi di diritto sopra specificati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2004