Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire, il giudice è tenuto a valutare la documentazione di parte dalla quale dovrebbe desumersi l'assoluta impossibilità di comparizione dell'imputato (per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento) anche quando consista in atti redatti in lingua straniera, atteso che: l'art. 242, comma 1, cod. proc. pen., prescrive la traduzione di ogni documento acquisito quando sia necessaria per la sua comprensione; l'art. 124 cod. proc. pen. impone l'osservanza anche delle norme non corredate da sanzione di nullità; comunque l'omessa considerazione di elementi rilevanti per la dichiarazione di contumacia inficia la motivazione del relativo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2002, n. 38774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38774 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 24/10/2002
1. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 1169
3. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO LO - Consigliere - N. 22465/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto per MI SE LO, n. a L'Aquila il 25.10.45; avverso sentenza C. A. dell'Aquila 7.12.01;
- udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA;
- udite le richieste di rigetto del P.M., il s. P.G., Dr. M. FRATICELLI;
RITENUTO
1 - CI è stato condannato dal Pretore di Pescara il 15.3.99, per ingiuria e minaccia nei confronti di CC G. Battista, a L. 350.000 di multa, ed al risarcimento del danno nella misura di L. 850.000 alla P.C.. La condanna è stata confermata in appello. Con il ricorso denuncia: 1^ - violazione di norme processuali, per vizio di notifica del decreto di citazione di 1^ grado, avvenuta nelle mani del difensore e non presso la sua residenza;
2^ - violazione di legge - vizio di motivazione in punto di dichiarazione di contumacia in appello (l'imputato aveva fatto pervenire certificato in lingua tedesca, ed informalmente tradotto per l'urgenza); 3^ - violazione art. 603 CPP, per mancata acquisizione di prove emerse dopo il giudizio di primo grado, relative a procedimento nel quale CC avrebbe rivestito la qualità di imputato in procedimento contro la moglie dell'imputato; il rinvio avrebbe consentito anche la comparizione dell'imputato impedito;
4^ - mancata assunzione di prova decisiva - vizio di motivazione, ai fini della dimostrazione della reciprocità delle accuse;
- notifica della sentenza di 1^ grado mediante consegna al primo difensore nominato d'ufficio e non al sostituto in giudizio.
Con motivi nuovi si denuncia: 1^ - il delitto di minaccia è stato ritenuto sull'affermazione di un solo teste, legato alla parte civile da rapporti personali e contrattuali, ma tra l'altro non concerne un male ingiusto;
2^ - applicazione artt. 35 e 64 L. 274/00 - estinzione del reato per essere stato liquidato il danno cagionato a CC ancorché non in giudizio avanti al giudice di pace, che tanto consente anche in via transitoria, vieppiù che la parte civile aveva manifestato la sua disponibilità alla remissione di querela, ove CI si fosse presentato personalmente;
3 intervenuta prescrizione. 2^ - Il motivo nuovo relativo alla prescrizione è preliminare e manifestamente infondato. Il termine massimo spira il 3.11.02 (e salvo sospensione prevista da S.U. 1021702, Cremonese, CED rv. 220509).
Il 1^ motivo del ricorso è infondato. L'imputato aveva eletto domicilio in un luogo diverso dalla sua residenza. In quel luogo è risultata impossibile la notificazione del decreto di citazione di primo grado, che è stata eseguita ai sensi dell'art. 161/4 CPP. Non aveva indicato l'intervenuto mutamento di domicilio, ed il luogo di residenza non è previsto dalla legge quale sostitutivo, al fine della certezza legale che si deve acquisire, di conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Che poi il decreto di citazione in 2^ grado sia stato notificato efficacemente proprio nel luogo di residenza, non toglie validità retroattiva alla notifica di quello del grado precedente. Invero, se per una successiva notifica, ancorché in luogo diverso da quello indicato dall'imputato, si acquisisca indirettamente prova di conoscenza reale dell'atto da parte sua (nella specie l'imputato ha chiesto rinvio per legittimo impedimento), e tal cosa consente la costituzione del rapporto processuale in diverso grado di giudizio, tanto non serve quale conferma dell'erroneità della procedura di notifica ex art. 161/4 CPP del decreto di citazione nel grado precedente, adottata per impossibilità di notifica nel domicilio eletto, laddove si è in tal caso seguita la procedura ritualmente prevista per la prova legale di conoscenza.
Il 2^ motivo è fondato ed assorbente. Nel caso era applicabile l'articolo 420 ter CPP (e non più l'art. 486, abrogato dall'art. 39 L. 479/99). Dal suo tenore si desume che quando risulta (co. 1^) o appare probabile (co. 2^) che l'imputato non è comparso per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice rinvia il procedimento.
Ma, per stabilire che non vi è prova, ovvero non risulta legittimo ed assoluto impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, giusto l'art. 124 CPP, non può sottrarsi agli oneri impostigli dalla legge per prenderne compiuta cognizione. Tra questi vi è quello di disporre d'ufficio la traduzione degli atti in lingua straniera, acquisiti al procedimento, se sono incomprensibili (art. 242). Pertanto se è acquisito un documento allegato dall'imputato a riprova dell'impedimento, che è redatto in lingua diversa da quella italiana, e ritenuto risolutivo, solo se il suo tenore è comprensibile il giudice può fare la valutazione di risultato prevista dall'art. 4200/ter co. 1^. La norma dell'art. 242 CPP è invero sfornita di sanzione. Ma la sua inosservanza, quando si ritenga indimostrato l'impedimento per non disposta traduzione, incide sulla motivazione del provvedimento che, rigettando la richiesta di rinvio, disponga procedersi in contumacia. Ed è pertanto erronea la motivazione del provvedimento impugnato, perché da essa non si evince l'assenza di prova dell'impedimento, ma proprio che il giudice si è sottratto all'onere di verifica ad essa relativo, disponendo la traduzione del documento peraltro depositato in cancelleria il giorno prima dell'udienza.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2002