Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2002, n. 38774
CASS
Sentenza 24 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impedimento a comparire, il giudice è tenuto a valutare la documentazione di parte dalla quale dovrebbe desumersi l'assoluta impossibilità di comparizione dell'imputato (per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento) anche quando consista in atti redatti in lingua straniera, atteso che: l'art. 242, comma 1, cod. proc. pen., prescrive la traduzione di ogni documento acquisito quando sia necessaria per la sua comprensione; l'art. 124 cod. proc. pen. impone l'osservanza anche delle norme non corredate da sanzione di nullità; comunque l'omessa considerazione di elementi rilevanti per la dichiarazione di contumacia inficia la motivazione del relativo provvedimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2002, n. 38774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38774
    Data del deposito : 24 ottobre 2002

    Testo completo