Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA + 03 LA CORTE05 5 37 CASSAZ ONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 19145/0 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.72253 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Consigliere Ud.19/12/02 Dott. Pasquale PICONE - Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S ENTENZA י sul ricorso proposto da: TO LE, elettivamente domiciliato in ROMA VTA SESTIO CALVINO 193, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AVITABILE, rappresentato e difeao dall'avvocato LUIGI SCIALDONI, giusta delega in alti;
ricorrente
contro
FF SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRSPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 10 studio in ROMA VIA C MONTEVERDI 16, presso dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e 2002 5665 difende, giusta delega in atti;
" -1
- controricorrente -
avverso la sentenza 11. 3297/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/10/99 - R.G.N. 40516/97; . . . udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso i'accoglimento del ricorso. -2- 19146/00 Svolgimento del processo con ricorso al Pretore di Napoli il lavoratore in epigrafe, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, esponeva: di essere cessato dal servizio in data 1 luglio 1991 per prepensionamento volontario ai sensi della legge 7.6.1990 II. 141 che con circolare del 24.7.1990 l'ente convenuto aveva disposto che i benefici economici derivanti dal CCNL 1990/1992 dovevano essere corrisposti alle scadenze previste al personale comunque cossato dal servizio nell'arco di vigenza contrattuale;
che ì'art. 94 del CCNL stabiliva che i benefici economici sono quelli Iisultanti dall'applicazione dei punti 1, 2, 3 忙 ئیے dell'art. 37"; che сол CC intervenuto tra ie Ferrovie dello Stato € le organizzazioni sindacali in data 21.5.1992 veniva modificatO il testo dell'art. 94 con la soppressione della frase "e 4"; che detto CC era nullo sia perché in contrasto con la normativa contrattuale sia perché costituiva una reformatio in peius ai danni del lavoratore. Ciò premesso i.1 ricorrente chiedeva al Pretore: a) di dichiarare nulio l'CC 21.5.1992; b) di riconoscere il diritto del pensionistico e di ricorrente al computo, sul trattamento quiescenza, del miglioramento economicos di cui al punto 4 dell'art. 37 del CCNL, 1990/1992, richiamato dall'art. 96 dello stesso contratto, a decorrere dal 1 novembre 1992, avendo ur. vero e proprio diritto quesito al beneficio in questione, intangibile е ΠΟΠ sopprimibile per effetto di una писта pattuizione collettiva;
d: ordinare alla convenuta di inserire negli elementi della base pensionabile di cui alla delibera n. 2194/92 anche il beneficio previsto dall'art. 37 2 punto del CCNL e di provvedere alla Iideterminazione del trattamento pensionistico e di quiescenza. Le Ferrovie dello Stato si costituivano e si opponevano alla domanda. Il Pretore rigettava il ricorso aul presupposto che nella specie nor sussistessero a favore del lavoratore diritti quesiti intangibili, in quanto il beneficio de quo avrebbe avuto applicazione dal novembre 1992. mentre 'CC contesta o era del maggio 1992. I l Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigottava l'appello del Lavoratore. In motivazione precisava che l'interpretazione dell'art. 16 del d.p. . 1 febbraio 1986 1. 13, contenente modifiche del meccanismo dell'indennità integrativa speciale per i pubblici dipendenti destinatari Jess legge quadro 29 marzo 1983 11. 930, ed estesc della successivamente ai dipendenti delle FF.SS.. aveva previsto soltanto la rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti a lire 500.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione eccedente tale parte;
rilevava altresi che questa parte dello stipendio era costituita dallo "st-pendio mensile della qualifica di appartenenza" ottenuto dividendo per 12 quello lordo annuɔ, e cioè dallo stipendio base depurato da ogni altro elemento, con esclusione quindi degli aumenti periodici c delle successivo classi stipendiali. Per la cassazione di tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso con un motivo. Le Ferrovie dello Stato hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione ricorso, denunciando violazioneCon l'unico motivo di dell'art. 112 c.p. . e nullità della sentenza, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli ha pronunciato su un petitum del tutto estraneo al thema decidendum sottoposto a que.. Collegio con l'atto di appello, negando al ricorrente un bene della vita non richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente o implicitamente, nella domanda originaria. Il ricorso è fondato. Con il ricorso in appello il lavoratore aveva chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza pretorile, dichiarasse пило l'CC 21.5.1992 con riconoscimento del diritto del ricorrente al computo, sul trattamento pensionistico e di miglioramento economico di cui al punto 4 quiescenza, de! dell'art. 37 del CCNL 1990/1992, richiamato dall'art. 96, punto 4 dello stesso CCNL. Il Tribunale di Napoli, соп la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello Osservando che Con l'inciso "stipendio monsilo della qualifica di appartenenza" di cui all'art. 16 del d.p.r. 1 febbraio 1986 n. 13, contenate modifiche del meccanismo dell'indennità integrativa speciale per i pubblici dipendenti, il legislatore ha inteso riferirsi allo stipendio base della qualifica di appartenenza, соп esclusione degli aumenti periodici e delle successive classi stipendiali. E' di tutta evidenza che il Tribunale nella motivazione del provvedimento ha trattato un problema completamente diverso da quello sottoposto al suo esame dall'appellante. Il giudice di primo grado, infatti, ha escluso la valutabilità ai fini del di quiescenza degli aumenti calcolo del trattamento contrattuali maturati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ancorchè nel corso di vigenza del CCNL;
il giudice di appello ha invece deciso sulla indennità integrativa speciale dovuta ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. n. 13 del 1966, materia del tutto estranea alla domanda introdotta col ricorso al Pretore. Ne consegue che il rigetto dell'appello non è sorretto da alcuna motivazione, poiché quella espressa nel provvedimento qui inpugnato non ha alcuna attinenza con la questione devoluta all'esame del giudice di appello. Pertanto, in accoglimento del ricorso, ia sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Salernɔ. Coal deciso in Roma il 19 dicembre 2002 Il Presidente Il Cons. estensore dzytick famle Усть ОбраноDdy IL CANCELLIERE Depositate in Cancelieria APR/2003 Xoggi, IL CANCELLIERE