CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14447 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza tra: GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ROVIGO e MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di PADOVA sollevato con l'ordinanza del 09/12/2025 del Magistrato di sorveglianza di Padova udita la relazione svolta dal Consigliere LA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14447 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 11/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 09 dicembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in ordine all'istanza presentata da TI AN, con cui questi chiedeva concedersi la liberazione anticipata per il periodo in cui aveva svolto lavori di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva, disposta dal predetto giudice di merito ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. Il G.i.p. del Tribunale ordinario di Rovigo, adito dal AN, aveva dichiarato la competenza del Magistrato di sorveglianza, stante l'oggetto della richiesta, mentre il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la competenza spetti al giudice che ha disposto tale sanzione sostitutiva, nonostante le diverse decisioni della giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto, infatti, che debbano applicarsi le norme che attribuiscono al giudice di merito l'esecuzione delle sanzioni sostitutive non detentive, anche perché tale giudice conosce la gestione di tale sanzione, mentre essa è del tutto ignota al magistrato di sorveglianza, che potrebbe non ottenere dall'UEPE tutte le informazioni necessarie e non essere in grado di formulare la valutazione positiva necessaria per concedere la liberazione anticipata. Ha ritenuto altresì rilevante, sotto un profilo sistematico, il fatto che l'art. 69-bis Ord. pen. sia inserito nell'ordinamento penitenziario, che non riguarda l'applicazione e l'esecuzione delle pene sostitutive.
2. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sollevato è ammissibile in quanto, pur in assenza di una formale declinazione della propria competenza da parte del G.i.p. del Tribunale di Rovigo, questi l'ha di fatto esclusa, disponendo il non luogo a provvedere sull'istanza perché già pendente davanti al Magistrato di sorveglianza, ritenuto competente;
doverosamente, quindi, il Magistrato di sorveglianza, nel negare la propria competenza, ha sollevato il conflitto, in quanto al rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova, ribadendo l'indirizzo ormai consolidato della 2 giurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687, Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Rv. 289436, ed altre non massimate), secondo cui «In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza». Tale indirizzo si fonda sui testi normativi e risponde ad un criterio logico- sistematico che permette, in primo luogo, di affermare che l’istituto della liberazione anticipata è applicabile con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, come peraltro stabilito da questa Corte, in particolare con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687, sopra citata, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, 47 comma 12-bis Ord. pen. e 54 Ord. pen.
3. Riguardo alla individuazione del giudice competente a decidere sulla concedibilità della liberazione anticipata, deve evidenziarsi che l’art. 69-bis Ord. pen., come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è l’unica norma che regola detto istituto sotto l’aspetto procedurale. A tale disposizione deve attribuirsi una portata generale, non avendo il legislatore inteso disciplinare diversamente la procedura applicativa del predetto beneficio, nonostante le numerose modifiche apportate al sistema delle sanzioni sostitutive e delle forme di espiazione della pena, alternative alla detenzione;
anche nel caso di applicazione dell'istituto al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pertanto, deve logicamente applicarsi l'art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., secondo cui «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza». Appare chiara, infatti, la volontà del legislatore di attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza riguardo alla concessione della liberazione anticipata in tutte le ipotesi in cui tale istituto sia applicabile;
sotto un profilo sistematico, poi, appare logico concentrare tale attribuzione nella figura del giudice che svolge abitualmente tale funzione. La considerazione, formulata da questa Corte nella sentenza n. 10302/2025 e citata nell'ordinanza in esame, secondo cui «esigenze sistematiche avrebbero consigliato una concentrazione della competenza ... in capo al giudice che ha disposto la misura», non può consentire una disapplicazione della legge, o una sua interpretazione in palese contrasto con il suo testo e con la volontà del legislatore, come sino ad oggi espressa. 4. Le obiezioni avanzate dal Magistrato di sorveglianza di Padova, nel declinare la propria competenza, non appaiono fondate. 3 Non vi è un problema di incompatibilità tra l'art. 76 legge n. 689/1981 e l'art. 69-bis Ord. pen., perché la riserva di compatibilità contenuta nella prima norma non consente di escludere l’applicazione della seconda, se non altro perché tale riserva si riferisce alle norme dell'ordinamento penitenziario specificamente richiamate: l'attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza, pertanto, non crea alcun contrasto normativo, né alcuna violazione di legge. Inoltre l'attribuzione della competenza, relativamente a questo specifico istituto, al magistrato di sorveglianza anziché al giudice che ha disposto la sanzione e che ne cura l’esecuzione, non produce alcuna incompatibilità sistematica. Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, sia nelle forme stabilite dall'ordinamento penitenziario, sia nelle forme sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 e, oggi, dall'art. 20-bis cod. pen., l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata è una vicenda “eccezionale”, che risponde a criteri soggettivi e temporali autonomi rispetto all'esecuzione stessa, e non vi sono controindicazioni o incompatibilità nel prevedere che di tale istituto si occupi uno specifico giudice: l'ordinamento, attualmente, individua il magistrato di sorveglianza quale giudice naturale di tale istituto, al quale quindi deve logicamente essere attribuita la competenza per decidere su di esso, qualunque sia la forma in cui la pena è stata espiata. Tale attribuzione, pertanto, non solo non produce alcuna incompatibilità nel sistema, ma al contrario appare rispondere appieno al principio stabilito dall'art. 25, comma 1, Cost. Anche l'obiezione circa il mancato possesso, da parte del magistrato di sorveglianza, degli strumenti conoscitivi indispensabili per valutare la concedibilità del beneficio, è infondata. Il magistrato di sorveglianza ha una continua ed abituale interlocuzione con l’U.E.P.E. e con le forze dell’ordine, e può svolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della sanzione, nonché per giudicare la condotta tenuta dal condannato e valutare il suo «concreto recupero sociale» ed il «positivo evolversi della sua personalità», senza che il fatto di non possedere l'intero fascicolo relativo alla concessione della sanzione sostitutiva possa limitare le sue possibilità di indagine e di approfondimento. Tanto meno il magistrato di sorveglianza può essere ritenuto in concreto limitato, nell'acquisire gli elementi necessari per la sua decisione, dal fatto che il rapporto esecutivo sia regolato, sotto ulteriori aspetti, da un diverso giudice, anche perché i rispettivi ambiti di giurisdizione risultano ben distinti e non interferenti.
5. Sulla base dei principi sopra ribaditi, il conflitto di competenza deve perciò essere risolto individuando, quale giudice competente, il Magistrato di sorveglianza di Padova, a cui devono pertanto essere trasmessi gli atti. 4
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI MO NI 5
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14447 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 11/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 09 dicembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in ordine all'istanza presentata da TI AN, con cui questi chiedeva concedersi la liberazione anticipata per il periodo in cui aveva svolto lavori di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva, disposta dal predetto giudice di merito ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. Il G.i.p. del Tribunale ordinario di Rovigo, adito dal AN, aveva dichiarato la competenza del Magistrato di sorveglianza, stante l'oggetto della richiesta, mentre il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la competenza spetti al giudice che ha disposto tale sanzione sostitutiva, nonostante le diverse decisioni della giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto, infatti, che debbano applicarsi le norme che attribuiscono al giudice di merito l'esecuzione delle sanzioni sostitutive non detentive, anche perché tale giudice conosce la gestione di tale sanzione, mentre essa è del tutto ignota al magistrato di sorveglianza, che potrebbe non ottenere dall'UEPE tutte le informazioni necessarie e non essere in grado di formulare la valutazione positiva necessaria per concedere la liberazione anticipata. Ha ritenuto altresì rilevante, sotto un profilo sistematico, il fatto che l'art. 69-bis Ord. pen. sia inserito nell'ordinamento penitenziario, che non riguarda l'applicazione e l'esecuzione delle pene sostitutive.
2. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sollevato è ammissibile in quanto, pur in assenza di una formale declinazione della propria competenza da parte del G.i.p. del Tribunale di Rovigo, questi l'ha di fatto esclusa, disponendo il non luogo a provvedere sull'istanza perché già pendente davanti al Magistrato di sorveglianza, ritenuto competente;
doverosamente, quindi, il Magistrato di sorveglianza, nel negare la propria competenza, ha sollevato il conflitto, in quanto al rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova, ribadendo l'indirizzo ormai consolidato della 2 giurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687, Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Rv. 289436, ed altre non massimate), secondo cui «In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza». Tale indirizzo si fonda sui testi normativi e risponde ad un criterio logico- sistematico che permette, in primo luogo, di affermare che l’istituto della liberazione anticipata è applicabile con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, come peraltro stabilito da questa Corte, in particolare con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687, sopra citata, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, 47 comma 12-bis Ord. pen. e 54 Ord. pen.
3. Riguardo alla individuazione del giudice competente a decidere sulla concedibilità della liberazione anticipata, deve evidenziarsi che l’art. 69-bis Ord. pen., come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è l’unica norma che regola detto istituto sotto l’aspetto procedurale. A tale disposizione deve attribuirsi una portata generale, non avendo il legislatore inteso disciplinare diversamente la procedura applicativa del predetto beneficio, nonostante le numerose modifiche apportate al sistema delle sanzioni sostitutive e delle forme di espiazione della pena, alternative alla detenzione;
anche nel caso di applicazione dell'istituto al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pertanto, deve logicamente applicarsi l'art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., secondo cui «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza». Appare chiara, infatti, la volontà del legislatore di attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza riguardo alla concessione della liberazione anticipata in tutte le ipotesi in cui tale istituto sia applicabile;
sotto un profilo sistematico, poi, appare logico concentrare tale attribuzione nella figura del giudice che svolge abitualmente tale funzione. La considerazione, formulata da questa Corte nella sentenza n. 10302/2025 e citata nell'ordinanza in esame, secondo cui «esigenze sistematiche avrebbero consigliato una concentrazione della competenza ... in capo al giudice che ha disposto la misura», non può consentire una disapplicazione della legge, o una sua interpretazione in palese contrasto con il suo testo e con la volontà del legislatore, come sino ad oggi espressa. 4. Le obiezioni avanzate dal Magistrato di sorveglianza di Padova, nel declinare la propria competenza, non appaiono fondate. 3 Non vi è un problema di incompatibilità tra l'art. 76 legge n. 689/1981 e l'art. 69-bis Ord. pen., perché la riserva di compatibilità contenuta nella prima norma non consente di escludere l’applicazione della seconda, se non altro perché tale riserva si riferisce alle norme dell'ordinamento penitenziario specificamente richiamate: l'attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza, pertanto, non crea alcun contrasto normativo, né alcuna violazione di legge. Inoltre l'attribuzione della competenza, relativamente a questo specifico istituto, al magistrato di sorveglianza anziché al giudice che ha disposto la sanzione e che ne cura l’esecuzione, non produce alcuna incompatibilità sistematica. Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, sia nelle forme stabilite dall'ordinamento penitenziario, sia nelle forme sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 e, oggi, dall'art. 20-bis cod. pen., l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata è una vicenda “eccezionale”, che risponde a criteri soggettivi e temporali autonomi rispetto all'esecuzione stessa, e non vi sono controindicazioni o incompatibilità nel prevedere che di tale istituto si occupi uno specifico giudice: l'ordinamento, attualmente, individua il magistrato di sorveglianza quale giudice naturale di tale istituto, al quale quindi deve logicamente essere attribuita la competenza per decidere su di esso, qualunque sia la forma in cui la pena è stata espiata. Tale attribuzione, pertanto, non solo non produce alcuna incompatibilità nel sistema, ma al contrario appare rispondere appieno al principio stabilito dall'art. 25, comma 1, Cost. Anche l'obiezione circa il mancato possesso, da parte del magistrato di sorveglianza, degli strumenti conoscitivi indispensabili per valutare la concedibilità del beneficio, è infondata. Il magistrato di sorveglianza ha una continua ed abituale interlocuzione con l’U.E.P.E. e con le forze dell’ordine, e può svolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della sanzione, nonché per giudicare la condotta tenuta dal condannato e valutare il suo «concreto recupero sociale» ed il «positivo evolversi della sua personalità», senza che il fatto di non possedere l'intero fascicolo relativo alla concessione della sanzione sostitutiva possa limitare le sue possibilità di indagine e di approfondimento. Tanto meno il magistrato di sorveglianza può essere ritenuto in concreto limitato, nell'acquisire gli elementi necessari per la sua decisione, dal fatto che il rapporto esecutivo sia regolato, sotto ulteriori aspetti, da un diverso giudice, anche perché i rispettivi ambiti di giurisdizione risultano ben distinti e non interferenti.
5. Sulla base dei principi sopra ribaditi, il conflitto di competenza deve perciò essere risolto individuando, quale giudice competente, il Magistrato di sorveglianza di Padova, a cui devono pertanto essere trasmessi gli atti. 4
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI MO NI 5