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Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA US IN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Onnbretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. oLeit Penale Sent. Sez. 6 Num. 10916 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno riformava la sentenza di condanna di US SN RA per evasione continuata (art. 385 cod. pen.; art. 81 cod. pen.), rideterminando la pena in mesi dieci e venti giorni di reclusione. 2. Ricorre avverso la sentenza US IN RA che, per il tramite del suo difensore, avvocato Antonio Aiello, articola un unico motivo in cui deduce violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. Il difensore, ricevuto l'incarico professionale in data 15/09/2022, apprendeva contestualmente dall'imputato che per il giorno successivo era fissata udienza in Corte d'appello. Depositava, dunque, presso la cancelleria la propria nomina con revoca del precedente difensore, chiedendo il rinvio del processo ad altra udienza per prendere contezza dei fatti di causa e degli altri atti del procedimento, preparare una difesa esaustiva ed eventualmente concordare un appuntamento con il Procuratore generale allo scopo di definire il procedimento nelle forme del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. La Corte d'appello, tuttavia, rigettava la richiesta, opponendo che: non era stata presentata richiesta di trattazione in presenza entro i termini di legge;
l'udienza si doveva, quindi, svolgere "non in presenza"; il precedente difensore aveva già rassegnato conclusioni scritte, assicurando per tal via il pieno esercizio del diritto di difesa e rendendo quindi inattuabili diverse strategie difensive, quali la definizione concordata del giudizio, peraltro prospettata solo genericamente. In tal modo, sarebbe stato però disatteso il disposto dell'art. 108 cod. proc. pen. e quindi sarebbero stati violati i principi sul giusto processo, avendo i giudici di secondo grado precluso, tra l'altro, al nuovo difensore di prendere visione del fascicolo e di dedurre la nullità del decreto di citazione a giudizio in relazione ad uno dei procedimenti penali, per omessa o irregolare notifica dell'atto all'imputato. Nemmeno sussisteva - si aggiunge - l'esigenza di contemperare l'esercizio del diritto di difesa con la ragionevole durata del processo, non essendo stata disposta misura cautelare ed essendo stati i fatti commessi in tempi recenti. 3. Il ricorrente presenta altresì, in data 19 febbraio 2023, conclusioni di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale che, tuttavia, in quanto inoltrate a casella PEC non abilitata a tale titolo di ricezione e non tempestive, non sono oggetto di valutazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e 2 dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel respingere la richiesta di rinvio, tempestivamente presentata in udienza dall'avvocato subentrato un giorno prima al precedente, la Corte d'appello di Salerno ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa, in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità. Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di Mauro, Rv. 267804). Soprattutto, come ricordato nel medesimo ricorso, i giudici dell'appello hanno osservato che il precedente avvocato aveva già presentato conclusioni scritte, rendendo, pertanto, inattuabili eventuali differenti strategie difensive. Di conseguenza, risultando già esperita l'intera attività difensiva, in ragione del rito cartolare assentito dal ricorrente, nessuna violazione della legge processuale e tantomeno di diritti costituzionalmente tutelati è prospettabile nel caso di specie. 2. Il ricorso appare, dunque, manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2023
udita la relazione del consigliere Onnbretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. oLeit Penale Sent. Sez. 6 Num. 10916 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno riformava la sentenza di condanna di US SN RA per evasione continuata (art. 385 cod. pen.; art. 81 cod. pen.), rideterminando la pena in mesi dieci e venti giorni di reclusione. 2. Ricorre avverso la sentenza US IN RA che, per il tramite del suo difensore, avvocato Antonio Aiello, articola un unico motivo in cui deduce violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. Il difensore, ricevuto l'incarico professionale in data 15/09/2022, apprendeva contestualmente dall'imputato che per il giorno successivo era fissata udienza in Corte d'appello. Depositava, dunque, presso la cancelleria la propria nomina con revoca del precedente difensore, chiedendo il rinvio del processo ad altra udienza per prendere contezza dei fatti di causa e degli altri atti del procedimento, preparare una difesa esaustiva ed eventualmente concordare un appuntamento con il Procuratore generale allo scopo di definire il procedimento nelle forme del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. La Corte d'appello, tuttavia, rigettava la richiesta, opponendo che: non era stata presentata richiesta di trattazione in presenza entro i termini di legge;
l'udienza si doveva, quindi, svolgere "non in presenza"; il precedente difensore aveva già rassegnato conclusioni scritte, assicurando per tal via il pieno esercizio del diritto di difesa e rendendo quindi inattuabili diverse strategie difensive, quali la definizione concordata del giudizio, peraltro prospettata solo genericamente. In tal modo, sarebbe stato però disatteso il disposto dell'art. 108 cod. proc. pen. e quindi sarebbero stati violati i principi sul giusto processo, avendo i giudici di secondo grado precluso, tra l'altro, al nuovo difensore di prendere visione del fascicolo e di dedurre la nullità del decreto di citazione a giudizio in relazione ad uno dei procedimenti penali, per omessa o irregolare notifica dell'atto all'imputato. Nemmeno sussisteva - si aggiunge - l'esigenza di contemperare l'esercizio del diritto di difesa con la ragionevole durata del processo, non essendo stata disposta misura cautelare ed essendo stati i fatti commessi in tempi recenti. 3. Il ricorrente presenta altresì, in data 19 febbraio 2023, conclusioni di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale che, tuttavia, in quanto inoltrate a casella PEC non abilitata a tale titolo di ricezione e non tempestive, non sono oggetto di valutazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e 2 dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel respingere la richiesta di rinvio, tempestivamente presentata in udienza dall'avvocato subentrato un giorno prima al precedente, la Corte d'appello di Salerno ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa, in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità. Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di Mauro, Rv. 267804). Soprattutto, come ricordato nel medesimo ricorso, i giudici dell'appello hanno osservato che il precedente avvocato aveva già presentato conclusioni scritte, rendendo, pertanto, inattuabili eventuali differenti strategie difensive. Di conseguenza, risultando già esperita l'intera attività difensiva, in ragione del rito cartolare assentito dal ricorrente, nessuna violazione della legge processuale e tantomeno di diritti costituzionalmente tutelati è prospettabile nel caso di specie. 2. Il ricorso appare, dunque, manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2023