CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13717 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TE IB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/4/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udita l'Avv. Elena Marastoni che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, pronunciate con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 7 luglio 2021, in ordine ai delitti di truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione, aventi ad oggetto la fraudolenta conclusione da parte dell'imputato, nella veste di agente di una società operante nel settore del Penale Sent. Sez. 2 Num. 13717 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 09/02/2023 commercio di bevande, di contratti di fornitura di merci mediante falsi ordini inviati alla società mandante, coinvolgendo ignari acquirenti, con la materiale ricezione delle merci da parte dell'imputato e in difetto del corrispettivo pagamento, che interveniva solo a distanza di tempo e con l'emissione di assegni privi di provvista. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; la Corte territoriale, nel valutare il calcolo del termine di prescrizione dei reati di truffa per cui è stata pronunciata condanna, ha modificato il tempo (e quindi il luogo) di consumazione dei singoli reati, fissandolo nelle date (diverse da quelle indicate nell'imputazione) in cui l'imputato, dopo aver già conseguito l'ingiusto profitto della ricezione delle merci, emetteva assegni risultati privi di copertura. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 83, comma 9, dl. 18/2020, con riguardo all'operato calcolo del termine di prescrizione;
la sentenza aveva tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio disposto all'udienza del 31 marzo 2020 sino alla successiva udienza del 25 maggio 2021, anziché nella misura stabilita dalla legge, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In più occasioni la Suprema Corte ha statuito che «l'accertamento di una data di commissione del fatto diversa rispetto a quella indicata nel capo di imputazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora non risulti che questo abbia determinato, in danno dell'imputato, lo sviamento della strategia difensiva apprestata» (Sez. 5, n. 44974 del 04/10/2012, Agostini, Rv. 253781 - 01), salva la dimostrazione che «il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato» (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 - 01), situazione che non ricorre, ad esempio, ove «dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato» e « l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli» (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01). 2 9 Nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale la circostanza dell'emissione degli assegni, in ciascuna delle vicende oggetto della descrizione contenuta nei capi di imputazione, era conosciuta dall'imputato e dalla difesa sicché alcuna concreta lesione può dirsi realizzata (né con il ricorso si specifica quale sia stato il pregiudizio rispetto all'esercizio delle prerogative difensive). 1.2. Lo stesso dato, invece, assume valore decisivo in relazione alla censura sollevata con il secondo motivo di ricorso, che risulta fondata. Dalla ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado, e non smentita da un diverso accertamento della Corte territoriale, in tutti gli episodi oggetto di addebito il reato si è realizzato attraverso gli artifici posti in essere dall'imputato, consistiti nell'inviare alla società, per cui operava nella qualità di agente di commercio, falsi ordini da parte di clienti (talvolta facendoli precedere dall'esecuzione di ordinativi reali, regolarmente adempiuti dagli acquirenti), provvedendo poi a ritirare personalmente la merce ordinata o attestando il ritiro nell'interesse dell'apparente acquirente, senza provvedere al pagamento delle forniture. A distanza di tempo, solitamente circa un anno, per evitare - come afferma la sentenza del Tribunale (pagg. 14 e 15) - di "insospettire la società" provvedeva a inviare assegni di conto corrente, tratti su conti privi di provvista. La consumazione delle truffe così realizzate è avvenuta quando, in ciascun episodio, la merce oggetto dei falsi ordini di acquisto era stata consegnata e ritirata dall'imputato, il quale in assenza del pagamento del corrispettivo conseguiva l'ingiusto profitto della merce ricevuta (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, De Marco, Rv. 276665 - 02; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420 - 0); Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688 - 01). L'emissione "postuma" degli assegni non assume in tale ricostruzione alcun rilievo quale elemento costitutivo del fatto di reato, già perfezionato, trattandosi di post factum che l'imputato metteva in atto con l'obiettivo di ritardare l'emergere delle condotte truffaldine. Pertanto, poiché dalle imputazioni e dalle sentenze risulta che l'ultima delle condotte di truffa si è consumata con la ricezione della merce avvenuta il 12 dicembre 2011, tenendo conto della contestata e ritenuta recidiva, il termine massimo sarebbe maturato dopo 9 anni;
considerato il rinvio del processo disposto dal 21 ottobre 2019 al 30 marzo 2020, per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle organizzazioni professionali, ed il successivo periodo di sospensione dettato dall'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020 sino all'il maggio 2020 (come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 7 luglio 2021), per complessivi mesi 6 e giorni 21, il termine massimo è maturato il 3 luglio 2021, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. 3 Consegue, pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 9/2/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udita l'Avv. Elena Marastoni che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, pronunciate con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 7 luglio 2021, in ordine ai delitti di truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione, aventi ad oggetto la fraudolenta conclusione da parte dell'imputato, nella veste di agente di una società operante nel settore del Penale Sent. Sez. 2 Num. 13717 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 09/02/2023 commercio di bevande, di contratti di fornitura di merci mediante falsi ordini inviati alla società mandante, coinvolgendo ignari acquirenti, con la materiale ricezione delle merci da parte dell'imputato e in difetto del corrispettivo pagamento, che interveniva solo a distanza di tempo e con l'emissione di assegni privi di provvista. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; la Corte territoriale, nel valutare il calcolo del termine di prescrizione dei reati di truffa per cui è stata pronunciata condanna, ha modificato il tempo (e quindi il luogo) di consumazione dei singoli reati, fissandolo nelle date (diverse da quelle indicate nell'imputazione) in cui l'imputato, dopo aver già conseguito l'ingiusto profitto della ricezione delle merci, emetteva assegni risultati privi di copertura. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 83, comma 9, dl. 18/2020, con riguardo all'operato calcolo del termine di prescrizione;
la sentenza aveva tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio disposto all'udienza del 31 marzo 2020 sino alla successiva udienza del 25 maggio 2021, anziché nella misura stabilita dalla legge, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In più occasioni la Suprema Corte ha statuito che «l'accertamento di una data di commissione del fatto diversa rispetto a quella indicata nel capo di imputazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora non risulti che questo abbia determinato, in danno dell'imputato, lo sviamento della strategia difensiva apprestata» (Sez. 5, n. 44974 del 04/10/2012, Agostini, Rv. 253781 - 01), salva la dimostrazione che «il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato» (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 - 01), situazione che non ricorre, ad esempio, ove «dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato» e « l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli» (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01). 2 9 Nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale la circostanza dell'emissione degli assegni, in ciascuna delle vicende oggetto della descrizione contenuta nei capi di imputazione, era conosciuta dall'imputato e dalla difesa sicché alcuna concreta lesione può dirsi realizzata (né con il ricorso si specifica quale sia stato il pregiudizio rispetto all'esercizio delle prerogative difensive). 1.2. Lo stesso dato, invece, assume valore decisivo in relazione alla censura sollevata con il secondo motivo di ricorso, che risulta fondata. Dalla ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado, e non smentita da un diverso accertamento della Corte territoriale, in tutti gli episodi oggetto di addebito il reato si è realizzato attraverso gli artifici posti in essere dall'imputato, consistiti nell'inviare alla società, per cui operava nella qualità di agente di commercio, falsi ordini da parte di clienti (talvolta facendoli precedere dall'esecuzione di ordinativi reali, regolarmente adempiuti dagli acquirenti), provvedendo poi a ritirare personalmente la merce ordinata o attestando il ritiro nell'interesse dell'apparente acquirente, senza provvedere al pagamento delle forniture. A distanza di tempo, solitamente circa un anno, per evitare - come afferma la sentenza del Tribunale (pagg. 14 e 15) - di "insospettire la società" provvedeva a inviare assegni di conto corrente, tratti su conti privi di provvista. La consumazione delle truffe così realizzate è avvenuta quando, in ciascun episodio, la merce oggetto dei falsi ordini di acquisto era stata consegnata e ritirata dall'imputato, il quale in assenza del pagamento del corrispettivo conseguiva l'ingiusto profitto della merce ricevuta (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, De Marco, Rv. 276665 - 02; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420 - 0); Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688 - 01). L'emissione "postuma" degli assegni non assume in tale ricostruzione alcun rilievo quale elemento costitutivo del fatto di reato, già perfezionato, trattandosi di post factum che l'imputato metteva in atto con l'obiettivo di ritardare l'emergere delle condotte truffaldine. Pertanto, poiché dalle imputazioni e dalle sentenze risulta che l'ultima delle condotte di truffa si è consumata con la ricezione della merce avvenuta il 12 dicembre 2011, tenendo conto della contestata e ritenuta recidiva, il termine massimo sarebbe maturato dopo 9 anni;
considerato il rinvio del processo disposto dal 21 ottobre 2019 al 30 marzo 2020, per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle organizzazioni professionali, ed il successivo periodo di sospensione dettato dall'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020 sino all'il maggio 2020 (come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 7 luglio 2021), per complessivi mesi 6 e giorni 21, il termine massimo è maturato il 3 luglio 2021, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. 3 Consegue, pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 9/2/2023