Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
La domanda di riabilitazione può essere rigettata anche sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dall'istante e storicamente accertati che non abbiano formato oggetto di una pronuncia di condanna. (Nella concreta fattispecie, l'istanza di riabilitazione era stata respinta sulla base del rilievo che l'interessato aveva successivamente riportato una denuncia per una violazione in materia di gestione di rifiuti, definita con lo strumento dell'oblazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2009, n. 11821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11821 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 533
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 008324/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT UI N. IL 30/10/1937;
avverso ORDINANZA del 14/01/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
ER UI presentava al Tribunale di Sorveglianza di Trento domanda diretta a far dichiarare la sua riabilitazione in riferimento alla sentenza di condanna alla pena di mesi uno di reclusione e L. 200.000 di multa, resa in suo danno dalla Corte di Appello di Trento il 7.3.2001, perché giudicato colpevole del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e violazione del divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. Il Tribunale adito respingeva l'istanza osservando che l'interessato avrebbe ancora di recente tenuto condotte irregolari, culminate in una corposa denuncia per "una quantitativamente imponente violazione" in materia di gestione di rifiuti, definita il 10.10.2005 con lo strumento dell'oblazione, circostanza processuale quest'ultima, ha osservato il giudice a quo, che non esclude la sussistenza del reato, rientrante, come quello per cui il ricorrente ha chiesto la riabilitazione, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale. Su tali premesse ed attesa anche la vicinanza temporale tra le condotte considerate, non ha ritenuto il tribunale di poter esprimere un affidabile giudizio di buona condotta. Ricorre avverso tale motivazione il ER denunciandone l'insufficienza e perché viziata, a suo avviso, da violazione di legge, con l'argomento che il provvedimento si fonderebbe su una sopravalutazione della denuncia di reato innanzi considerata e sull'errore di diritto di considerare consumata una condotta penalmente rilevante in presenza di una sentenza di improcedibilità perché estinto il reato. Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, concludeva per l'inammissibilità della doglianza.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale infatti ha adeguatamente, sufficientemente e correttamente motivato le ragioni del diniego, operando una complessiva valutazione circa l'esistenza o meno delle prove della buona condotta dell'istante, all'esito della quale ha considerato particolarmente significative due circostanze: l'avere il ricorrente tenuto comportamenti di rilevanza penale riconducibili, come quelli per i quali intervenne la condanna oggetto della richiesta di riabilitazione, alla sua attività imprenditoriale e la vicinanza temporale tra la condotta sanzionata e quella ritenuta ostativa alla concessione del beneficio.
A siffatte argomentazioni il ricorrente oppone che la contravvenzione evocata dal tribunale per rigettare l'istanza proposta è stata dichiarata, estinta per oblazione e che per questo essa non può essere considerata alla stregua di una sentenza di condanna. La tesi è infondata nella sua rappresentazione di merito, così come nella interpretazione giuridica proposta.
Per un verso, infatti, non corrisponde all'oggettiva illustrazione argomentativa del giudice a quo che il Tribunale abbia qualificato come sentenza di condanna la pronuncia di improcedibilità delibata e, per altro verso, giova osservare che, ai fini della concessione della riabilitazione ovvero del rigetto della relativa domanda, non rileva affatto che sia intervenuta condanna penale successivamente a quella oggetto della domanda, giacché ai fini di causa, come costantemente affermato da questa Corte, ben possono essere valutati fatti storicamente accertati, costituenti ipotesi di reato, riferibili al richiedente senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento, in quanto quel che rileva nella fattispecie è la valutazione globale della condotta dell'istante, al fine di stabilire se lo stesso, prescindendo dall'accertamento giudiziale della sua responsabilità, abbia dato prova di essere rispettoso delle leggi e delle norme di comportamento che regolano la società civile (Cass., Sez. 1^, 8.11.2005, n. 43435;
24.10.2007, n. 46270).
Ed è quanto il Tribunale ha delibato con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009