Sentenza 20 dicembre 2000
Massime • 1
Le condanne e le sentenze per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono di per sè, automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate al fine di trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la denuncia concernente il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, sopravvenuta alla sentenza per la quale era stata proposta l'istanza di riabilitazione, fosse automaticamente ostativa alla concessione del beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2000, n. 11273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11273 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 20/12/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 7488/2000
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 020932/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI PE N. IL 12/09/1959
avverso SENTENZA del 21/09/1999 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo annullamento con rinvio
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21-9-1999 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di riabilitazione proposta da DI IU in relazione alla condanna inflittagli con sentenza della Corte di Palermo del 13-5-1992, rilevando che l'istante era stato denunciato all'A.G. il 5-6-1997 per smaltimento di rifiuti pericolosi mediante incenerimento a terra senza autorizzazione e che in base al comportamento dell'istante non poteva constatarsi uno sforzo effettivo e costante di reinserirsi positivamente nella vita sociale. Avverso la predetta ordinanza ricorre il DI, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale.
Il ricorso è fondato. Invero le denunce - e altresì le condanne - per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono di per sè automaticamente ostative alla concessione della riabilitazione, pur potendo essere valutate al fine di trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione.
L'ordinanza impugnata ha omesso siffatta valutazione complessiva, essendosi fermata al rilievo della denuncia sopravvenuta e alla conseguente - automatica e pertanto immotivata - impossibilità di constatare uno sforzo effettivo e costante di positivo reinserimento nella vita sociale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001