Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
L'invalidità dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore di fiducia, perché - nella specie - non autenticata, non rileva ai fini della validità della notificazione regolarmente effettuata presso il medesimo difensore ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2008, n. 32341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32341 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1702
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 002532/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS EN, N. IL 28/11/1978;
avverso ORDINANZA del 07/11/2007 TRIBUNALE di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 7.11.2007 il giudice monocratico del Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza presentata dal cittadino albanese JA IS, alias AN NA, diretta a fare dichiarare la non esecutività della sentenza emessa in data 9.2.2006 dal Tribunale di Udine, dichiarata irrevocabile in data 26.6.2007, con cui era stato condannato in stato di irreperibilità alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625 c.p., per allegata nullità della notificazione dell'estratto contumaciale in quanto effettuata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia Avv. Panfili, pur essendo la elezione di domicilio invalida poiché, pur se sottoscritta dall'imputato, la sottoscrizione non risultava autenticata nelle forme di legge. A seguito della pronuncia della sentenza 9.2.2006, emessa nella contumacia del IS, erano state eseguite nuove ricerche che, non avendo portato ad alcun esito, avevano determinato la emissione del decreto di irreperibilità in data 9.2.2007 e la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di ufficio dell'imputato, Avvocato Cescutti, ai sensi dell'art. 159 c.p.p.. Nelle more del perfezionamento di tale notifica i Carabinieri del Nucleo Operativo di Udine, a modifica delle precedenti informazioni negative, avevano comunicato di avere appreso l'esatto indirizzo dell'imputato, che nel frattempo era rientrato in Albania. Successivamente l'Avocato Panfili, già difensore di fiducia del IS in altri procedimenti presso lo stesso ufficio giudiziario, aveva fatto pervenire per raccomandata alla cancelleria del Tribunale la sua regolare nomina quale difensore di fiducia del IS nel procedimento di cui si tratta, unitamente alla elezione di domicilio da parte del IS presso tale difensore, sottoscritta dall'imputato ma non autenticata ed invece accompagnata da copia del passaporto dell'imputato e da una lettera del difensore che comunicava di attendere la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza presso il suo studio. La notificazione dell'estratto contumaciale era stata quindi ripetuta presso il difensore di fiducia ritualmente nominato dall'imputato e la sentenza, in assenza di impugnazione, era stata dichiarata irrevocabile in data 26.6.2007.
Con incidente di esecuzione in data 14.9.2007 l'Avv. Panfili, nell'interesse del IS, ha contestato la esecutività della sentenza rilevando che la notificazione dell'estratto contumaciale non era valida poiché la elezione di domicilio non era stata autenticata;
ma il giudice dell'esecuzione, premesso che già la notificazione all'imputato irreperibile presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., perfezionava gli adempimenti previsti dalla legge processuale in caso di irreperibilità dell'imputato, non rilevando che successive ricerche o comunicazioni consentissero di accertare il reale domicilio dello stesso, ha ritenuto che anche la successiva notificazione presso il difensore di fiducia che aveva fatto pervenire la nomina fosse ugualmente regolare, sia ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, che ai sensi dell'art. 169 c.p.p., comma 4, non rilevando la irregolarità della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, in quanto non autenticata, poiché comunque l'imputato aveva dimostrato di essere perfettamente a conoscenza del processo e della sentenza emessa a suo carico, così rendendo ultronea qualsiasi altra comunicazione all'estero, considerato che la elezione di domicilio inidonea o insufficiente non obbligava l'ufficio ad eseguire un nuovo invito a presentare una elezione di domicilio valida bensì determinava automaticamente la necessità di notificare gli atti al difensore.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del IS lamentando violazione ed erronea applicazione degli artt. 159, 160, 161 e 162 c.p.p. sotto quattro diversi profili: lo stesso Tribunale aveva ritenuto invalida la prima notificazione presso il difensore di ufficio a seguito di emissione del decreto di irreperibilità in data 9.2.2007, tanto è vero che, avendo nel frattempo appreso che l'imputato si trovava all'estero, aveva ritenuto necessario incardinare una nuova procedura di notificazione presso il difensore asseritamente perfezionatasi in data 11.5.2007; il decreto di irreperibilità doveva ritenersi travolto dagli esiti delle successive ricerche, che, avendo consentito di appurare il domicilio all'estero dell'imputato, rendeva evidente che le precedenti ricerche non erano state esaustive;
erroneamente era stato ritenuto che l'invio da parte del condannato di una valida nomina di difensore di fiducia accompagnata da una non valida elezione di domicilio, perché non autenticata, consentisse la notificazione della sentenza contumaciale presso il difensore di fiducia esonerando il Tribunale dall'invio dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia ai sensi dell'art. 169 c.p.p.; l'invito ad eleggere domicilio in Italia era comunque dovuto sotto plurimi profili di garanzia ed effettività della difesa dell'imputato in considerazione delle indicazioni che doveva contenere e della comunicazione che soltanto in caso di mutamento del domicilio, non segnalato all'autorità giudiziaria, la notificazione sarebbe avvenuta presso il difensore. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, ai fini della impugnabilità del titolo esecutivo, non rileva la sua conoscenza effettiva da parte dell'imputato, bensì soltanto il perfezionamento della notificazione secondo le forme previste dalla legge, il che, nella specie, è puntualmente avvenuto già con riguardo alla prima notificazione presso il difensore d'ufficio, mentre, anche in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, le successive notizie in merito all'effettivo domicilio dell'imputato non inficiano il decreto di irreperibilità regolarmente emesso e, nel contempo, la mancata conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato rilevano soltanto ai fini del diverso istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p., che non viene però in considerazione nel caso in esame.
Sotto tale profilo la notificazione dell'estratto contumaciale mediante consegna di copia al difensore, a seguito della dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, ritualmente emessa dopo la pronuncia della sentenza in base al parametro normativo di cui all'art. 159 c.p.p., era perfetta ed ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza in mancanza di impugnazione. In ogni caso, la successiva nomina da parte dell'imputato di un difensore di fiducia, regolarmente avvenuta e pervenuta all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 96 c.p.p., comma 2, ha determinato il perfezionamento anche di una seconda notificazione, ugualmente regolare, presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, introdotto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2 convertito dalla L. 22 aprile 2005, n. 60.
Non rileva a tal fine che presso lo stesso difensore l'imputato avesse anche eletto domicilio con formalità non regolari, poiché, a seguito della introduzione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, dopo la nomina del difensore di fiducia, correttamente è stata ritenuta perfetta tale notificazione nel pieno rispetto del diritto alla difesa e del diritto alla informazione degli adempimenti processuali, in assenza di una diversa elezione di domicilio validamente eseguita. Con la suddetta disposizione che si ispira alla esigenza di bilanciare il diritto di difesa dell'imputato e la speditezza del procedimento, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali provvedimenti dilatori ed ostruzionistici, il legislatore ha voluto valorizzare il rapporto fiduciario fra l'imputato ed il suo difensore prendendo atto della circostanza che la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda in primo luogo la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa. Il difensore può peraltro sottrarsi all'onere ed alla responsabilità di realizzare questa puntuale attività comunicativa verso il proprio assistito, dichiarando immediatamente e preventivamente di non accettare le comunicazioni indirizzate a quest'ultimo. In tal caso l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, non è applicabile e si procede alle notifiche nelle forme ordinarie.
La disposizione, sospettata di illegittimità costituzionale poiché l'affidamento rivolto dell'imputato al proprio difensore avrebbe natura soltanto ipotetica, non potendosi escludere che in alcuni casi il rapporto difensore - assistito non comporti una effettiva conoscenza da parte del secondo degli atti del procedimento che vengono via via notificati presso il difensore, è stata portata davanti alla Corte Costituzionale che però, con sentenza n. 136 del 14.5.2008, prendendo anche atto dell'autorevole interpretazione offerta in data recentissima dalle sezioni unite di questa Corte in punto di prevalenza della manifestazione della volontà della parte sulla domiciliazione legale per ogni notificazione ad essa successiva, ha ritenuto la disposizione conforme ai precetti costituzionali poiché, da un lato, non vi è assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa e, da altro lato, l'onere di diligenza e di cooperazione a carico del destinatario della notificazione impone che il difensore di fiducia sia gravato anche del compito di render edotto il proprio assistito delle conseguenze che, in caso di elezione o di dichiarazione di domicilio, la stessa nomina comporta circa le modalità di notificazione degli atti del procedimento, posto che l'adempimento di tale dovere professionale costituisce garanzia del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici della future notifiche (v. Corte Costituzionale n. 136 del 2008). Ciò posto la circostanza che la elezione di domicilio fosse invalida, una volta che era comunque intervenuta la nomina del difensore fiduciario, non imponeva l'obbligo di comunicare all'estero l'avviso all'imputato della facoltà di eleggere domicilio in Italia, ai sensi dell'art. 169 c.p.p., poiché tale avviso presuppone che l'imputato non abbia avuto precedentemente conoscenza del procedimento, mentre se ciò è già avvenuto tanto che l'imputato ha nominato un difensore di fiducia per quello specifico procedimento, i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, prima ancora della interpretazione sistematica dell'art. 169 c.p.p., impongono che la notificazione avvenga presso il difensore. D'altronde la notificazione presso il difensore era imposta anche ai sensi dell'art. 169 c.p.p., comma 1 in presenza di una elezione di domicilio inidonea a produrre effetti per difetto delle forme previste dalla legge. Nè può ritenersi che in tal caso, nonostante la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la autorità procedente fosse tenuta ad eseguire l'invito all'estero, onde consentire all'imputato di sanare la nullità della elezione di domicilio a lui imputabile, poiché gli effetti della elezione di domicilio invalido sono predeterminati dalla legge e consistono nella notificazione presso il difensore.
La notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza è in sostanza, nella specie, validamente avvenuta prima presso il difensore di ufficio, stante la irreperibilità dell'imputato e successivamente, in via ultronea, anche presso il difensore di fiducia che aveva il dovere deontologico di fare pervenire al proprio assistito, fino al momento di revoca o di rinuncia al mandato, gli atti a lui diretti personalmente e ciò specie se si considera che nel caso in esame il difensore di fiducia aveva formalmente chiesto alla cancelleria che la notificazione dell'estratto contumaciale avvenisse presso il suo studio professionale, così assumendo anche formalmente l'obbligo, già discendente dalla legge, di comunicare all'ufficiale giudiziario ed all'ufficio giudiziario gli eventi che rendevano impossibile la notificazione presso di lui (art. 161 c.p.p., comma 4); il che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza non impugnata nei termini di legge.
Già in precedenza era peraltro prevista la notificazione obbligatoria presso il difensore di fiducia nel caso in cui l'imputato avesse eletto domicilio presso lo stesso (art. 161 c.p.p.), per cui l'allargamento delle ipotesi di notifica presso il difensore di fiducia anche indipendentemente dalla elezione di domicilio assume il preciso significato di attribuire a tale difensore un preciso onere - già sussistente in base alla normativa pregressa ed in particolare agli obblighi di deontologia professionale - di portare effettivamente a conoscenza dell'assistito tutti gli atti personali che lo riguardano, anche se non domiciliatario del suo assistito, salva la possibilità di rivolgersi immediatamente al giudice per comunicare che non intende più accettare le notificazioni, in situazioni in cui non può più assolvere tale onere ovvero la possibilità dell'imputato di eleggere un domicilio diverso da quello del suo difensore di fiducia;
opzioni che però nella specie restano irrilevanti poiché ne' il difensore nè l'imputato le hanno utilizzate.
Il ricorso, in quanto infondato sotto tutti i profili addotti deve essere pertanto respinto con le conseguenze di legge in punto di spese indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2008