Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Nell'ordinamento processuale vigente, in forza del principio di cui all'art. 116 cod. proc. civ. il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione. (Fattispecie relativa a un elenco dei dipendenti di un'azienda, privo di attestazione della provenienza, utilizzato per valutare il requisito dimensionale in una controversia in tema di licenziamento)
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di Giselda Stella Avevo inizialmente pensato, nell'accostarmi al tema delle prove atipiche, di elaborare una sorta di tassonomia che muovesse da quelle più comuni e note alla giurisprudenza e al foro (si pensi ai verbali delle prove orali raccolte in altro giudizio civile, penale o amministrativo o di altro tipo ancora, alla sentenza che su quelle prove si fonda, alle scritture latu sensu testimoniali provenienti da terzi, alle CTU c.d. prestate, cioè raccolte in altro giudizio oppure alle CTU eccedenti il mandato conferito al perito), per finire con quelle più rare e curiose, come la prova testimoniale in lingua straniera raccolta senza l'ausilio dell'interprete, rimarrebbe deluso. …
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ISSN 2385-1376 Testo massima Prove atipiche- configurabilità- casistica- scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale – atti dell'istruttoria penale o amministrativa – verbali di prove espletati in altri giudizi – sentenze rese in altri giudizi civili o penali – perizie stragiudiziali – chiarimenti resi al CTU, informazioni da lui assunte e risposte eccedenti il mandato – CTU rese in altri giudizi. Artt.2729 cc, 116 cpc Pur mancando nell'ordinamento civilistico una norma generale quale quella dell'art.189 cpp nel processo penale, tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSMO s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione ing. Fabio Giuggioli Busacca, elettivamente domiciliata in Roma, via Piero Foscari n. 40, presso l'avv. Vincenzo Colaiacovo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL Assunta;
- intimata -
e sul ricorso n. 22368/01 proposto da:
OL Assunta, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 109, presso l'avv. Teresa Nannarone, e rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Calore, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
COSMO s.r.l.
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 156 depositata il 23 maggio 2001 (R.G. n. 189/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Vincenzo Colaiacovo e Mauro Calore;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità, e in subordine per il rigetto, del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 marzo 1999 il OR di Sulmona dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato dalla Cosmo s.r.l. alla dipendente Assunta Polce dopo il periodo di prova e condannava la società alla riassunzione della lavoratrice e, in mancanza, al pagamento in favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno, di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La decisione era appellata da entrambe le parti. La società deduceva: la tempestività del recesso al termine del periodo di prova, poiché questo in relazione alle mansioni svolte dalla lavoratrice doveva essere determinato, in base al ceni, in mesi tre e non due come aveva affermato il primo giudice;
l'omessa pronuncia della giusta causa di licenziamento. L'appellata, l'applicabilità nella specie dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e quindi oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva riassunzione.
Il Tribunale della stessa sede, con pronuncia del 28 marzo/23 maggio 2001, confermava la illegittimità del recesso motivato con l'esito negativo della prova, in quanto il recesso era intervenuto dopo la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre la scadenza del periodo di prova, e riformava la sentenza del OR, ritenendo l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, e però determinando il risarcimento del danno nella misura di quattro mensilità di retribuzione.
Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la società Cosmo.
L'intimata ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere riuniti i ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Il ricorso principale è articolato in sette motivi.
Il primo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1334 cod. civ., in relazione all'art. 2096 stesso codice, all'art. 10 legge 15 luglio 1966 n. 604 e all'art. 1 ccnl settore legno, poiché
l'interpretazione della sentenza impugnata circa la tempestività del recesso del datore per l'esito negativo della prova, e secondo cui esso deve intervenire prima della scadenza del relativo periodo, contrasta con l'esigenza che l'esperimento avvenga in relazione a tutto il tempo previsto dal patto.
Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1334 cod. civ., per l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'affermare che il licenziamento doveva essere intimato entro il periodo di prova, non avendo tenuto conto dell'assenza della lavoratrice nell'ultimo giorno del periodo di prova e della malattia della dipendente, per cui la lettera di licenziamento non poteva essere tempestivamente consegnata a mano sul posto di lavoro, ed era stata inviata a mezzo posta il giorno successivo.
Il terzo motivo è così rubricato: "Violazione di legge (art. 1 del CCNL del legno 13.12.1994/30.1.1995)". Lamenta l'erronea individuazione delle mansioni attribuite alla Polce, da identificarsi non in quelle di impiegata d'ordine di terzo livello:
la odierna resistente non aveva alcuna competenza o mansione contabile e diverse sono le mansioni di tecnico di computer incaricato dell'assistenza ai cliente nella utilizzazione dei programmi informatici (quelle cioè espletate dalla Polce con la precedente sua datrice di lavoro), da quelle di chi redige la contabilità e sovrintende alla relativa gestione. Sottolinea la diversità di qualifica tra l'impiegata d'ordine di terzo livello e l'impiegata d'ordine di terzo livello.
Non sussistendo il "presupposto dello svolgimento di analoghe mansioni nel precedente, aggiunge la ricorrente, l'avviso di recesso era tempestivo, essendo stato inoltrato entro i tre mesi di prova previsti (anziché i due mesi ex art. 1 ccnl vigente nel settore legno ecc.)".
Il quarto motivo denuncia contraddittoria motivazione, per avere la sentenza attinto elementi del proprio convincimento circa le mansioni svolte dalla Polce da risultanze di opposto significato, in quanto il teste AL MA si era limitato ad affermare che la predetta lavoratrice "era in grado di svolgere alcune operazioni di contabilità, ma non era questo il suo compito presso la Tecnosistemi srl" (ndr. la società precedente datrice di lavoro della Polce) ed in quanto l'attività di semplice dimostrazione dei programmi informatici non equivale alla gestione di sistemi contabili.
Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ. e addebita al Tribunale di avere ritenuto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, l'assolvimento da parte del lavoratore dell'onere della prova sul requisito dimensionale dell'impresa datrice di lavoro con l'elenco dei dipendenti al 14 dicembre 1993, il quale non è un "documento ufficiale", "nè è stato prodotto nelle forme che presiedono all'acquisizione della prova nel giudizio civile", con la conseguenza che alla società ricorrente non incombeva dimostrare la insussistenza della dedotta situazione occupazionale.
Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, poiché tale norma, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non prevede la reintegrazione del lavoratore licenziato nella ipotesi di assunzione del prestatore di lavoro in prova.
Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 1 legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto la inutilità della prova in ordine alla esistenza di una giusta causa o giustificato motivo di licenziamento in base al rilievo della mancanza di contestazione di alcun addebito specifico ed essendo stato dedotto soltanto l'esito insoddisfacente del periodo di prova. Da quegli elementi probatori risulta accertato, sostiene la società ricorrente, che il recesso era stato determinato dai molteplici inadempimenti della Polce, dalla stessa ammessi, e del resto la datrice di lavoro non ha alcun obbligo di motivazione nel porre fine ad un rapporto di lavoro in prova.
Per una esigenza di ordine logico devono essere esaminati con precedenza il terzo e il quarto motivo di ricorso, riferendosi essi alla individuazione della clausola contrattuale del limite di durata del patto di prova, che la ricorrente sostiene essere quello di tre mesi in luogo dei due mesi, cui invece ha fatto riferimento la sentenza impugnata.
I due motivi sono però inammissibili. Relativamente al terzo, si deve infatti osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tanto consolidata da costituire ormai ius reception, nelle controversie concernenti l'applicazione dei contratti collettivi di diritto privi di validità erga omnes, la loro interpretazione è devoluta al giudice del merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e del vizio di motivazione, qui non prospettati dalla ricorrente, la quale ha invece richiesto alla Corte di procedere direttamente all'esame della clausola contrattuale.
Riguardo al quarto motivo, la censura, a parte il rilievo di inammissibilità derivante dal fatto che essa tende ad un riesame da parte di questa Corte degli elementi probatori indicati nel medesimo mezzo di annullamento, è comunque priva di decisività, infatti, preliminare alla verifica della esistenza di vizi logici della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove concernenti le mansioni espletate dalla lavoratrice, è l'accertamento del contenuto delle diverse qualifiche contrattuali cui si è riferita la medesima ricorrente (cioè impiegata d'ordine di secondo livello ovvero di terzo livello), le quali, secondo la previsione delle clausole del contratto collettivo - peraltro non riportate in ricorso - avrebbero comportato un diverso limite di durata del periodo di prova. Tale accertamento però non risulta affatto compiuto e la sentenza impugnata ha affermato, con statuizione non soggetta a specifica censura (v. terzo capoverso dei motivi della decisione della sentenza del Tribunale), che la Polce dopo essere stata alle dipendenze della Tecnosistemi s.r.l., con la qualifica, rivestita dal 1 aprile 1993, di impiegata d'ordine di terzo livello, era stata assunta con il medesimo profilo dalla Cosmo s.r.l. L'inammissibilità delle suesposte doglianze comporta l'assorbimento di quelle di cui al primo e secondo motivo, le quali, nel censurare la statuizione relativa al recesso intimato dopo la scadenza del periodo di prova, presuppongono che il limite dell'esperimento fosse, secondo la contrattazione collettiva, quello di tre mesi previsto per l'assunzione di impiegati d'ordine di secondo livello.
Privo di fondamento è il quinto motivo di ricorso. La mancanza di attestazione della provenienza del documento, da parte dell'autorità competente a rilasciarlo, che costituisce garanzia di autenticità del documento - dovendo così intendersi il difetto di ufficialità, cui fa riferimento la società ricorrente - per l'elenco dei dipendenti in servizio presso di essa, non esclude che il documento, ancorché privo di detta attestazione, non possa essere valorizzato come elemento probatorio da parte del giudice del merito, tanto più che non risulta contrastata la veridicità del suo contenuto. Come è noto, in base al principio posto dall'art. 116 cod. proc. civ., il giudice è libero di formare il proprio convincimento in base agli elementi probatori acquisiti al processo che ritiene rilevanti per la sua decisione, anche se non espressamente disciplinati dalla legge, utilizzando cioè anche le ed. prove atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. 26 settembre 2000 n. 12763), con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione. E qui il Tribunale ha evidenziato che le risultanze di quell'elenco non risultavano contraddette da prove di segno contrario, non avendo la società dimostrato una diversa situazione occupazionale.
Deve essere disatteso pure il secondo profilo di censura del motivo in esame circa l'irritualità della produzione dell'elenco, non solo per la sua genericità e perché la ricorrente non ha neppure prospettato di non avere avuto la possibilità di controdedurre in proposito, ma soprattutto perché l'elenco risulta prodotto con la memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado. Il sesto motivo è assorbito dalla circostanza della prosecuzione dell'attività lavorativa della Polce dopo il periodo di prova, in quanto in tal modo il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato (Cass. 18 dicembre 1993 n. 12537). Neanche il settimo motivo può trovare accoglimento. La statuizione della sentenza impugnata sulla ininfluenza della prova in ordine alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, in mancanza di contestazione di addebiti, ed essendo stato il licenziamento della Polce motivato con il mancato superamento della prova, deve andare esente da censura, non essendo la prova offerta pertinente in relazione all'oggetto del giudizio. Nè può avere rilievo l'assunto della società ricorrente, la quale ha evidenziato che "i molteplici inadempimenti" della lavoratrice, dalla stessa ammessi, erano alla base del ritenuto mancato superamento della prova, ai fini di sostenere la esistenza di una giusta causa di recesso, che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame nella ipotesi in cui il licenziamento per l'esito negativo della prova fosse stato ritenuto intempestivo: la deduzione, modificando le ragioni comunicate come motivo del licenziamento, urta contro la regola della immodificabilità della contestazione (v. sentenza 17 ottobre 1998 n. 10305) e formulata con i motivi di impugnazione, secondo quanto asserisce la società nel ricorso per cassazione, costituisce una domanda nuova inammissibile in appello. Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo la lavoratrice denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, individuate nell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in base all'espresso riferimento contenuto nel contesto della censura. Il Tribunale, precisa la Polce, pur avendo affermato che il rapporto di lavoro intercorso fra essa ricorrente e la società Cosmo era soggetto alla cd. tutela reale, ha però limitato il risarcimento a lei spettante, nella misura di quattro mensilità già fissata dal OR (il quale però aveva fatto riferimento alla tutela obbligatoria), contro la esplicita previsione della norma denunciata.
La censura è fondata. Il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (come modificato dalla legge n. 108 del 1990), deve essere determinato in base alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
Per la determinazione del risarcimento del danno, in relazione soltanto alle retribuzioni (sul versamento dei contributi la ricorrente incidentale non ha proposto alcuna doglianza), la causa deve essere rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale accerterà la misura del risarcimento, tenendo conto delle retribuzioni mensili globali di fatto dalla data del recesso sino alla effettiva reintegrazione e dell'eventuale aliunde perceptum, se le circostanze relative a siffatto elemento detraibile risultino acquisite ritualmente al processo (Cass sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099, Cass. 27 giugno 1997 n. 5729). Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e accoglie l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003