Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8441 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
0 844 1/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12571/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 16125/99 Dott. Ugo Consigliere FAVARA Cron.23332 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep. 1735 Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona dell'Ing. DA EV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PASQUALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MODICA, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ricorrente dal SigL SOLE 24 OR per diritti € 155 contro 1 61U. 2002 il IL CANCELLIERE FALL IND AGRUMARIA VITTORIA SPA, ASSITALIA SPA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 16125/99 proposto da: 2001 in persona FALL INDUSTRIA AGRUMARIA VITTORIA IAV SPA, • 1987 del Curatore Avv. Giovanni Molè, elettivamente 1 domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO INSOM, difeso dagli avvocati NICOLA PIAZZA, LUCIANO PIAZZA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ENEL SPA, ASSITALIA SPA, MA AN;
- intimati avversO la sentenza n. 342/98 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 06/03/98 e depositata 1'11/05/98 (R.G. 710/90); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Gregorio IANNOTTA;
udito l'Avvocato Luciano PIAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto " Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 1 il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1976 l'Industria Agrumaria Vittoria s.p.a. con- venne innanzi al Tribunale di Ragusa l'ENEL, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del deteriora- mento di un notevole quantitativo di succo di arance che la stessa custodiva, per la lavorazione, nelle cel- 2 le frigorifere del suo stabilimento. Questo danno era derivato dall'interruzione della fornitura dell'energia elettrica, con conseguente arresto del funzionamento delle celle frigorifere, avvenuta, per la caduta di un fulmine, nella notte tra il 25 e il 26 agosto 1975, ma, per negligenza e imperizia dei tecnici dell'ENEL, pro- trattasi fino alle ore 16,30 del giorno 26, e doveva perciò collegarsi, sotto il profilo causale, a un col- pevole inadempimento dell'Ente fornitore. Il convenuto contestava la domanda e specialmente il nesso causale tra l'interruzione dell'energia elet- trica e il danno lamentato. Nel giudizio interveniva volontariamente la s.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, che assicurava l'Ente. Dichiarato il fallimento della società I.A.V., si costituiva in giudizio il curatore. Con sentenza del 1° luglio 1981 il Tribunale con- dannava l'Ente a un risarcimento di lire 211.600.000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 6 aprile 1984, confermava. Con sentenza 6 giugno 1989 n. 2751, la Corte di Cassazione ha censurato i criteri seguiti nella liqui- dazione del danno emergente. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata, emessa 1'11 maggio 1998, dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento di AR CA, erede di AR LV, già amministratore unico della società fallita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato 1' ENEL al pagamento, in favore della curatela, della somma rivalutata di lire 723.424.000, con gli interes- si, liquidati, fino alla sentenza, in lire 210.000.000. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'ENEL M s.p.a.. Resiste il curatore del fallimento, con controri- corso e ricorso incidentale, sostenuto da due motivi e illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 C.p.c.. La ricorrente principale denuncia la violazione de- gli artt. 1225, 1226 e 1227 C.c. nonché omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.). Rileva che la Corte di rinvio, sulla base di nozio- ni di comune esperienza, ha ritenuto che la società I.A.V. non potendo immettere il prodotto sul mercato, abbia subito un danno alla sua immagine commerciale, 4 risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale;
e ciò sebbene il danno in questione, al momento della conclusione del contratto, non fosse prevedibile, non costituendo una conseguenza probabile ma potesse prevedersi soltanto la dell'inadempimento, perdita del prodotto lavorato, sotto il duplice profilo del lucro cessante e del danno emergente. Tuttavia, seppure si ritenesse prevedibile, e quin- di risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale, il danno per la lesione dell'immagine commerciale, la meno evita- Corte avrebbe dovuto verificare se fosse o bile con l'ordinaria diligenza, in adempimento del do- vere di correttezza che incombe al danneggiato, e che nella specie imponeva alla I.A.V., per fronteggiare eventuali richieste di acquisto e scongiurare il danno all'immagine commerciale, di procurarsi il prodotto ac- quistandolo, già lavorato, nel pubblico mercato. La Corte infine, malgrado l'interruzione della for- nitura alla I.A.V. sia durata solo poche ore e benchè sia stato interamente risarcito il valore dei prodotti deteriorati, ha, con una motivazione assolutamente in- sufficiente, proceduto a una valutazione equitativa del danno cd. da turbativa commerciale, mentre avrebbe do- vuto adeguatamente indicare i dati di rilievo che hanno avuto un'obiettiva incidenza sul risultato dannoso. 5 Col primo motivo del ricorso incidentale il falli- dell'I.A.V. denuncia la violazione degli artt. mento 2909 C.C. e 324 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.). Lamenta che la Corte di rinvio abbia erroneamente ritenuto come "rimesse in discussione" le porzioni di danno ricono- sciute e liquidate in primo e secondo grado, concernen- ti elementi diversi e ulteriori rispetto alla "individuazione del danno emergente" contemplata nel quinto motivo del ricorso per cassazione dell'ENEL, parzialmente accolto. Più particolarmente, la Corte di rinvio non avreb- be dovuto modificare né la liquidazione del lucro ces- sante, di cui faceva parte la mancata percezione dell'utile di lire 30.462.196, che sarebbe derivato dall'operazione AIMA;
né la quantificazione del danno da "turbativa economica", che è stato invece ridotto, dai 30 milioni liquidati dal Tribunale, a venti milio- ni. Col secondo motivo, subordinato, il ricorrente in- cidentale, denunciando la violazione degli artt. 1226 C.c. e 432 C.p.c. nonché omessa o insufficiente motiva- zione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), lamenta che la Corte abbia ridotto il danno da "turbativa economica" a venti milioni, senza dare conto, in violazione delle regole che presiedono al corretto uso del potere di liquida- zione equitativa del danno, delle ragioni che l'hanno determinata a discostarsi dalla pronuncia del primo giudice. E' logicamente preliminare l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, che si palesa fondato. La sentenza di annullamento, nel rigettare il set- timo motivo del ricorso dell'ENEL e dell'Assitalia, col quale si censurava la sentenza d'appello per aver rico- nosciuto all'attrice anche la somma di lire 30.000.000, liquidata dai giudici di primo grado "a titolo di danno indiretto", rilevò a suo tempo che tale doglianza, con- cernendo una statuizione già contenuta nella sentenza di primo grado e non fatta oggetto di uno specifico mo- f tivo di appello, non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Rigettò altresì il sesto motivo del ricorso, col quale si lamentava che la Corte territoriale avesse de- terminato il lucro cessante "sulla base di calcoli ef- fettuati in astratto" e senza riferimenti al caso con- creto, erroneamente attribuendo all'I.A.V. la capacità di realizzare in futuro apprezzabili guadagni. Accolse invece, per quanto di ragione, soltanto il quinto motivo del ricorso, concernente, come si evince agevolmente anche dal testo della motivazione, unica- mente i criteri seguiti dal giudice "a quo" nella li- 7 quidazione del danno emergente. Consegue che le voci di lire 30.000.000 e di lire 30.462.196, liquidate in sede di merito, rispettivamen- te, a titolo di "danno indiretto", 0, come lo chiama la Corte, da turbativa economica, e a titolo di mancato ) lucro cessante} dell'operazione in corso guadagno 0 nel 1975 con l'AIMA, essendo coperte dal giudicato e quindi ormai erano estranee al "thema immodificabili, al giudice decidendum" devoluto di rinvio, il quale pertanto non poteva, senza violare il giudicato interno, ridurre a lire 20.000.000 la prima e sopprimere la seconda, di- chiarandola, per ragioni che non interessano, non dovu- ta. Il rilievo, in questa sede, di tale giudicato, se per un verso comporta il rigetto del ricorso principa- le, il quale investe, sotto tre diversi aspetti, pro- prio la liquidazione di quel "danno indiretto" (altri- menti detto da turbativa economica da lesione dell'immagine commerciale dell'azienda) che esulava dai poteri del giudice di rinvio;
per altro verso impone, con assorbi- in accoglimento del primo motivo in esame, mento del secondo dello stesso ricorso incidentale, la cassazione senza rinvio, "in parte qua", della sentenza impugnata, ferma la liquidazione delle spese in essa operata. 8 Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spe- se della presente fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso inci- dentale, e rigetta il ricorso principale;
cassa in re- lazione, senza rinvio, la sentenza impugnata, e compen- sa le spese del presente giudizio di Cassazione, con- fermando la liquidazione delle spese operata nell'impugnata sentenza. Così deciso a Roma, addì 21 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST.te Kal IL PRESIDENTE Vitoria fura 1097/2911 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 456T 30.99 тот.160, 10 Depostaja in Canove Dugl 13/ 06.02 IL CANDELE H OT Dott a Maria Aisilo NOMA 2 AGENZIA DEL 4 29592. CENT (eur. ervizi (Dott ssa Ma e DI FILIPPO) p. n Responsabile dizio Atti Gludiziari (Dr. M/RACCICHIN!! 9