Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
A CORTE042 5 9/02 00 73691 REPUBBLICA ITALIANA DFCASSAZIONE Oggetto Befosta di registro Art. 37d.P.R. u. 131/86 SEZIONE TRIBUTARIA Faltisferie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 953/01 Dott. Michele CANTILLO -- Presidente Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Cron. 9926 - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. Dott. Stefano MONACI - Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Salvatore DI PALMA -- Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 73691 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SA IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE SCRIVO, che lo difende, giusta procura in calce;
controricorrente 2001 Navverso la sentenza n. 98/99 della Commissione 2715 tributaria regionale di MILANO, depositata il 09/11/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il resistente, l'Avvocato SCRIVO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta ai propri scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 A seguito di citazione del 3 febbraio 1987 con la quale il Curatore del Fallimento della US Pe- roni S.p.a. aveva convenuto in giudizio RG MA OG, MO SA, GI BE e IA NG, ex sindaci della Società, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni causati ' per aver omesso di vigilare alla Società stessa sull'operato dell'amministratore, NC NI - il Tribunale di Milano, con sentenza n.9550 del 21 ottobre 1993, condannò i convenuti, in solido fra loro (ad ec- incezione del NG), al risarcimento dei danni favore del Fallimento, quantificati nella somma di £.2.629.970.527, maggiorata della rivalutazione moneta- ria.
1.2 Con avviso del 28 marzo 1995, notificato, tra gli altri, anche a MO SA, l'Ufficio del Regi- stro di Milano liquidò l'imposta di registro dovuta sulla base della predetta sentenza nella misura di £.213.300.000. Con ricorso del 15 giugno 1995 alla Commis- sione tributaria di I° grado di Milano, il SA im- pugnò tale avviso, chiedendo la riduzione dell'imposta liquidata alla somma di £.78.899.000, in quanto la base imponibile era stata erroneamente calcolata come com- prensiva di rivalutazione ed interessi. In contraddittorio con l'Ufficio- che instò per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con sentenza n.104 del 23 aprile 1996, respinse il ri- corso.
1.3 Avverso tale sentenza (anche) il SA propo- se appello dinanzi alla Commissione tributaria regiona- le di Milano, ribadendo l'erronea determinazione della base imponibile;
deducendo che, nel corso del processo d'appello instaurato contro la sentenza del Tribunale di Milano n.9550 del 1993 era intervenuta, tra il Fal- limento e gli ex sindaci, conciliazione giudiziale che prevedeva il pagamento, da parte dei secondi al primo, onnicomprensiva di £.250.000.000; e chie-della somma dendo, in via principale, la riduzione dell'imposta do- vuta alla minor somma di £.7.500.000, in via subordina- 3 ta, la sospensione del giudizio in attesa della senten- za sull'appello, e, in estremo subordine, la ridetermi- nazione dell'originaria base imponibile con esclusione di rivalutazione ed interessi. Nel corso del giudizio, il SA produsse copia del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 850 del 27 marzo 1998, con la quale, tra l'altro, in parziale riforma della sentenza impugnata, era stata dichiarata cessata la materia del contendere tra il Fallimento ed il SA. La Commissione adita, con sentenza n. 98/47/99 del 9 novembre 1999, stabili quanto segue: "in riforma della decisione di I° grado dichiara che l'imposta di registro dovuta da SA MO va cal- colata sull'importo di £.250.000.000 con responsabilità solidale per tale importo degli altri membri del Colle- gio sindacale della fallita US NI S.p.a. nonché dell'amministratore NI NC". In particolare, la Commissione ha così, te- stualmente motivato: "L'appello del contribuente appare meritevole di accoglimento. I Giudici della Corte d'Appello di Milano, infatti, pronunciandosi sull'appello proposto da SA.... contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 21.10.1993 sentenza da cui trae origine il contenzioso dichia- ravano cessata la materia del contendere tra il Falli- mento US peroni S.p.a. e SA MO, prendendo atto dell'atto di transazione intervenuto in data 12.06.1996.... tra i componenti del collegio sindacale e gli organi del Fallimento. Veniva così riformato il contenuto della sentenza dei primi giudici quantifican- do in lire 250.000.000 il 'danno' di cui debbono ri- : spondere i componenti del collegio sindacale solidal- mente rispetto alle lire 2.629.970.527 (oltre accesso- ri) della sentenza di I° grado. Questa Commissione ri- tiene che alla fattispecie in questione sia da appli- carsi l'art. 37 del D. P.R. 26.04.1986 n.131...là dove prevede il rimborso o il conguaglio dell'imposta even- tualmente versata per atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili a seguito di sentenza successiva (qualora l'atto sia stato impugnato) passata in giudicato. Nel caso in esame il contribuente ricor- rente non ha ancora pagato nulla dell'imposta richiesta dall'Ufficio;B nel frattempo ha, a seguito di atto di transazione col curatore e di appello, avuto una sen- tenza favorevole ormai passata in giudicato. Inutile e defatigatoria è, a parere di questa Commissione, la pretesa dell'Ufficio di chiedere il pagamento dell'intera imposta e poi rimborsare, a domanda, entro i termini di legge, il maggiore importo versato".
1.4 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finan- ze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. Resiste, con controricorso, MO SA. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 del D.P.R. n. 131/86; 16 del D.P.R. n. 636/72; 7 e 19 e da 49 a 61 del d.lgs. n. 546/92, 324, 345 e 346 c.p.c., 2697 c.c. e dei prin- cipi generali in materia di contenzioso tributario e del combinato disposto delle riferite fonti. Motivazio- ne omessa, insufficiente, contraddittoria su punto de- cisivo della controversia"), il secondo (con cui dedu- ce: "Violazione e falsa applicazione degli artt.37 del D. P. R. n.131/86; 324 c.p.c., 2697 C.C., 2727-2729 c.c. e deldei principi generali in materia di registro e combinato disposto delle riferite fonti. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisi- vo della controversia") ed il terzo motivo del ricorso (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt.37 e 57 del D.P.R. n.131/86; dei principi generali in materia di registro e del combinato disposto delle riferite fonti. Motivazione omessa, insufficiente, con- traddittoria su punto decisivo della controversia") che possono essere esaminati congiuntamente, avuto ri- guardo alla loro stretta connessione - il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo: a) - che, siccome alla fattispecie sarebbe applicabile l'art.37 del d.P.R. n.131 del 1986, i Giudici d'appello avrebbe- ro illegittimamente accolto una domanda nuova, propo- sta, in modo parimenti inammissibile, dall'intimato; b) che le vicende processuali successive, relative al- la sentenza registrata e posta a fondamento del prov- vedimento impositivo, sarebbero del tutto irrilevanti, tenuto conto, in ogni caso, che il contribuente non avrebbe mai presentato istanza di conguaglio;
che la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.850 del 1998 della quale si sconosce, peraltro, la motivazione - non risulta passata in giudicato;
e che l'atto transat- tivo stipulato nel corso del processo d'appello non sa- rebbe qualificabile siccome conciliazione giudiziale, di cui sia stata parte l'Amministrazione statale;
c) - che, comunque, anche a seguito della predetta sentenza d'appello, tutte le parti in causa del giudizio di pri- mo grado sarebbero tenute in solido, ai sensi dell'art. 57 del d. P. R. n.131 del 1986, al pagamento dell'imposta di registro dovuta sulla base della sen- tenza del Tribunale di Milano n. 9550 del 1993. 2.3. Il ricorso merita accoglimento. E' indispensabile premettere che dall'art. 37 7 del d.P.R. n.131 del 1986, applicabile alla fattispecie ratione temporis - come già dall'art. 35 del previgente d. P.R. n. 634 del 1972 si traggono, fra le altre, le norme, secondo cui la sentenza, anche non definitiva, in materia civile è assoggettata all'imposta di regi- stro, ancorché, al momento della registrazione, la stessa sia stata impugnata o sia ancora impugnabile, "salvo conguaglio [a favore dell'Erario] o rimborso [a favore del contribuente] in base a successiva sentenza passata in giudicato";B secondo cui "alla sentenza pas- sata in giudicato sono equiparati l'atto di concilia- zione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato"; e secon- do cui il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art.77 [dello stesso decreto, che disciplina oggetto, termini e condizioni del rim- borso dell'imposta di registro] all'ufficio che ha ri- scosso l'imposta". Questa Corte, nella sentenza n.6952 del 1996 (cfr., anche, da ultima, sent. n. 12551 del 2001), ha già delineato con argomentazioni integralmente condi- vise dal Collegio il sistema impositivo delineato da tale disposizione, fissando alcuni punti che appare op- portuno rammentare: A) - La sentenza che, anche parzial- mente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, 8 ancorché non passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile: sicché, l'ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell'imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vi- zi, formali о sostanziali, suoi propri, vale a dire inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha pre- ceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. B)- La riforma, totale o parziale, della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino al- la formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta medesima. C) - In particolare, il diritto al rimborso non può esser fatto valere nel giudizio eventualmente instaurato avverso l'avviso di liquida- zione fondato sulla sentenza riformata - che resta ri- gorosamente circoscritto, relativamente alle parti, al- la causa petendi ed al petitum, al rapporto tributario che ne costituisce l'oggetto - ma può e deve esserlo nelle forme e nei termini prefigurati dall'art.77 del d. P.R. n.131 del 1986, anche al fine di consentire all'ufficio competente di verificarne, alla luce degli eventi sopravvenuti, la consistenza. D) - Soltanto un provvedimento positivo su un'istanza di rimborso sareb- be idoneo, in ipotesi, ad incidere nel giudizio instau- 9 rato avverso il predetto avviso di liquidazione, fino a determinare, eventualmente, la cessazione della materia del contendere: effetto, questo, che non potrebbe mai conseguire alla riforma della sentenza assoggettata ad imposta, in quanto, come già detto, il provvedimento giurisdizionale di riforma, quale autonomo e distinto titolo per l'eventuale esercizio dei diritti al congua- glio o al rimborso, non incide, ex se, sulla legitti- mità e/o sulla fondatezza della pretesa tributaria fat- ta valere con l'avviso di liquidazione fondato sulla sentenza riformata. Nel ribadire tale orientamento, deve aggiun- gersi che il sistema delineato dall'art.37 - e cioè: assoggettamento ad imposta di registro (nella misura fissata per le diverse ipotesi previste dall'art. 8 del- la Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) di provvedimenti giurisdizionali anche non defi- nitivi, perché impugnati od ancora impugnabili, salvo esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso sulla base di successiva sentenza passata in giudicato - non può ritenersi collidente con gli artt. 3 e 53 Cost., CO- è stato più volte riconosciuto dalla Corte costitu- me zionale, sia indirettamente (cfr. sentt. nn.200 del 1972, 198 del 1976 e 285 del 1985), sia direttamente (cfr. ord. n.203 del 1988, con la quale è stata dichia- 10 rata manifestamente infondata, con riferimento agli artt.3 e 53 Cost., la questione di legittimità costitu- zionale dell'art.35 del d. P. R. n. 634 del 1972, nella parte in cui stabilisce che il tributo del registro ap- plicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza defini- tiva;
dove si precisa che la disposizione impugnata "nella parte censurata è riprodotta testualmente dall'art.37" del d. P. R. n. 131 del 1986). In particola- re, nella sentenza n.198 del 1976 (richiamata espressa- mente nell'ord. n.203 del 1988) con la quale fu di- chiarata non fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923 n.2369 (legge di registro), laddove disponeva che "le tasse stabilite dalla legge sono dovute anche nei casi di atti comunque nulli" - il Giudice delle leggi precisò, tra l'altro, che, "a proposito della registrazione della sentenza, e cioè di un'operazione che non è facoltativa, ma obbli- gata e necessaria, e da eseguirsi in termine fisso, concorrono due interessi, quello dello Stato a percepi- re un compenso per il servizio reso ai soggetti inte- ressati alla registrazione e ad avere un tributo in oc- casione di un trasferimento di ricchezza, e quello del 11 contribuente a concorrere alle entrate fiscali dello Stato sulla base della propria capacità contributiva”; che, "nel concorso di codesti due interessi, con il di- sposto dell'art.11 della legge di registro..si dà vita ad una norma che, basandosi sull'id quod plerumque ac- cidit (e cioè sul fatto che di regola l'atto sottoposto alla registrazione è valido ed efficace) e sui compiti logicamente attribuibili al procuratore del registro (e cioè sulla impossibilità per questo di indagare circa la regolarità dell'atto), considera prevalente il primo interesse"; e che "nel contempo anche il secondo inte- resse trova tutela.... giacché è fatta salva la restitu- zione delle tasse....". La Corte concluse, pertanto, nel senso che “l'art. 11...., nella parte in cui consente che l'imposta di registro (ricorrendo le condizioni di leg- ge) sia dovuta anche nei casi di registrazione di sen- tenza nulla o riformabile, non appare in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., perché detta sentenza, finché non sia dichiarata nulla o riformata con altra sentenza passata in cosa giudicata, denuncia direttamente o in- direttamente un trasferimento di ricchezza assoggetta- bile all'imposta di registro". Sulla base dei principi desumibili da tali affermazioni - che, sebbene riferite alla disciplina del 1923, appaiono consonanti con quella vigente, come 12 ha affermato la stessa Corte costituzionale nella ord. n.203 del 1998 cit. deve escludersi anche l'adombrato contrasto dell'art. 37 del d.P.R. n.131 del 1986 con il principio del "buon andamento dei pubblici uffici", sancito dall'art.97 comma 1 Cost.: infatti - posto che quella di registro è, come suol dirsi, "imposta d'atto"; e tenuto conto della struttura del processo tributario non appare arbitrario o manifestamente ir- ragionevole che il conguaglio о la restituzione dell'imposta, comunque garantiti, costituiscano l'oggetto specifico di distinto procedimento ammini- strativo e/o giurisdizionale basato sul definitivo as- setto di interessi costituito dalla sentenza passata in giudicato o dagli atti a questa equiparati dalla dispo- sizione in esame.
2.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, è del tutto evidente l'irrilevanza, nella fattispecie, sia della conciliazione giudiziale e/o della transazio- ne intervenuta tra le parti del giudizio d'appello (cfr., supra, n.1.3), per la decisiva ragione che di essa non è stata parte l'amministrazione dello Stato (cfr. art.37 comma 1 ultimo periodo del d.P.R. n.131 del 1986); sia della sentenza della Corte di Appello di Milano n.850 del 27 marzo 1998 (cfr., supra, ibi- dem), i cui eventuali effetti non possono esplicarsi, 13 secondo il disposto dell'art.37 cit., nel rapporto tri- presente giudizio, bensì butario oggetto del procedimento amministrativo nell'eventuale, distinto e/o giurisdizionale avente ad oggetto il diverso rap- porto tributario risultante dall'eventuale, definitivo assetto di interessi conseguente alla pronuncia medesi- ma e/o alla intervenuta transazione о conciliazione giudiziale della quale la stessa dà atto.
2.5 La sentenza impugnata che si fonda su prin- cipi opposti a quelli qui ribaditi deve essere, per- tanto, annullata. La relativa causa, peraltro, deve essere rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, oltre ad unifor- marsi ai principi di diritto in questa sede ribaditi ed a decidere le altre questioni ritenute (implicitamente) assorbite (determinazione della base imponibile, sicco- me comprensiva, 0 non, di rivalutazione ed interessi, liquidati dalla sentenza del Tribunale di Milano n.9550 del 1993), provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale della Lombardia. 14 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 20 dicembre 2001 Il relatore ed estensore Il Presidente Salvatore Di Palma Michele Ca IL CANCELLIERE C1 OC AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi "A'S MAR 2562 IL CANCELLIERE C1 EN AT 15