Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello all'esercente la potestà dei genitori (art. 7, d.P.R. 22.9.1988 n. 448), allorché l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato e della celebrazione del giudizio di primo grado, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'omissione della citazione dei genitori non determina alcuna conseguenza in ordine alla validità del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 24/10/2003
1. Dott. DE CHIARA CE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1431
3. Dott. FIANDESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 013370/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE Maurizio, n. Reggio Calabria 18.4.1990;
SE CE, n. Reggio Calabria 7.7.1980;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 19 dicembre 2002, di conferma della sentenza del g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in data 25 febbraio 2002, con riferimento all'appello di SE, e di inammissibilità dell'appello di SE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica Udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iannelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 19 dicembre 2002, confermava la condanna pronunciata dal g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in data 25 febbraio 2002, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire 1.200.000 di multa, nei confronti di SE Maurizio, perché ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina aggravata commessa in concorso con altri;
dichiarava, invece, inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da SE CE, condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 2.000.000 di multa, perché ritenuto colpevole di molteplici episodi di furto aggravato, di tentata rapina aggravata, di danneggiamento aggravato, commessi in concorso con altri.
Propongono ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di SE deduce:
a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando che la dichiarazione di colpevolezza sia stata pronunciata sulla semplice circostanza della presenza del SE, unitamente ad altri giovani, al momento del fatto illecito, senza che risulti provata la volontà di partecipare al fatto stesso;
in particolare, secondo il difensore ricorrente, le dichiarazioni di correo non avrebbero trovato alcun riscontro;
b) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 69 c.p., per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata, in quanto il giudice di merito non avrebbe condotto una esaustiva valutazione delle condizioni sulla base delle quali pervenire al giudizio di bilanciamento;
in particolare, essendo stato ritenuto il concorso nel fatto illecito in un ottica adesiva e non materialmente partecipativa del SE, ciò sarebbe in contraddizione con la affermata pericolosità dell'imputato.
Il difensore di SE lamenta che la Corte di Appello di Reggio Calabria non abbia notificato il decreto di citazione all'esercente la potestà sul minore, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; tale norma, inoltre, imporrebbe la notifica agli esercenti la potestà sul minore non solo degli atti introduttivi del processo minorile, ma anche degli atti finali, di modo che, non essendo stata effettuata tale notifica, gli stessi esercenti la potestà non hanno potuto valutare l'opportunità o meno della proposizione del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal SE è manifestamente infondato ovvero non consentito nel giudizio di legittimità.
Il primo motivo di ricorso, di cui alla elencazione, è manifestamente infondato nella parte in cui afferma che i giudici di merito avrebbero fondato la affermazione di responsabilità sulla semplice circostanza della presenza dell'imputato, unitamente ad altri giovani, al momento del fatto illecito, in quanto la sentenza impugnata si basa sulle deposizioni delle vittime delle tentate rapine e sulle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di tutti gli imputati in concorso, che trovano riscontro non solo nei rapporti reciproci, ma anche nelle suddette deposizioni;
non è consentito nella parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, i risultati probatori in atti al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di valore che non le compete. Anche il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto dell'ottica adesiva e non materialmente partecipativa al fatto illecito del SE, in quanto la sentenza impugnata si sofferma ampiamente sul "contegno di piena solidarietà con i correi" dell'imputato ricorrente;
ma il motivo stesso è anche non consentito alla luce della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale il giudizio di comparazione è caratterizzato da una facoltà tipicamente discrezionale del giudice di merito, di modo che le statuizioni del giudizio medesimo sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il ricorso proposto dal SE è manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha già chiarito che, in tema di processo minorile, l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello all'esercente la potestà dei genitori (art. 7 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) non sussiste allorché
l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato e della celebrazione del giudizio di primo grado, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio di appello, come nel caso di specie, in quanto con il raggiungimento della maggiore età egli acquisisce la piena capacità di agire. Ne consegue che in tale ipotesi l'omissione della citazione dei genitori non determina alcuna conseguenza in ordine alla validità del processo (Sez. 4^, 30/11/2000-22/1/2001, n. 547, Guarracino, riv. 219088). I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Trattandosi di procedimento a carico di minorenni è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. Un., 31/5- 11/10/2000, n. 15, Radulovic, riv. 216704).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004