Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 1
A seguito di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, - uso di apparecchi da giuoco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico- non è legittima la confisca del denaro e degli apparecchi utilizzati, atteso che tali apparecchi e congegni automatici non rientrano tra le cose intrinsecamente criminose, di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p., e stante l'assenza di una disposizione derogatrice del disposto dell'art. 445 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2003, n. 44419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44419 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Archivio sentenze civili della Corte di Cassazione
ANNO/NUMERO 200344419S3
REPUBBLICA ITALIANA Camera Consiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 15/10/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sent. n. 1559
SEZIONE TERZA PENALE R.G.N. 5386/03
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. ZUMBO Antonio - PRESIDENTE -
Dott. ONORATO Pierluigi (est.) - CONSIGLIERE -
Dott. SQUASSONI Claudia - CONSIGLIERE -
Dott. PICCIALLI Luigi - CONSIGLIERE -
Dott. GRILLO Carlo - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per:
AP IL IG, nato a [...] il 15.1962;
avverso la sentenza resa 1'8.10.2002 dal g.i.p. del tribunale di Udine;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
Lette le conclusioni del p biblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fabrizio Hinna Danesi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca delle cose in sequestro.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza dell'8.10.2002 il g.i.p. del tribunale di Udine, su richiesta concorde delle Parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato a carico di IG TR AD la pena di Euro 6.518,74, cui Euro 1420,00 in sostituzione di mesi tre di arresto, in ordine a vari reati di cui agli artt. 718, 719 n. 2 e 721 c.p. e all'art. 110 t.u.l.p.s., commessi sino al 16.6.2000, disponendo altresì la confisca di quanto in sequestro e la distruzione delle schede elettroniche del gioco.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: a) violazione dell'art. 129 c.p. in relazione agli artt. 718, 719 e 721 c.p. e mancanza di motivazione, giacché il giudice ha omesso di motivare adeguatamente sulla insussistenza del reato di gioco d'azzardo previsto dal codice;
b) erronea applicazione dell'art. 110, comma 9, t.u.l.p.s., dell'art. 722 c.p. e degli artt. 445 e 240 c.p., perché il giudice ha disposto la confisca al di fuori delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 240 c.p.. 3 - Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché il giudice - con motivazione adeguata alla sommarietà del rito - ha escluso ha ricorrenza di una delle cause di immediato proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., valorizzando le notizie di reato redatte dalla Guardia di Finanza.
4 - Il secondo motivo di ricorso - come rilevato dal procuratore generale requirente - è invece fondato.
Vero è che l'art. 110, comma 8, del t.u.l.p.s. (nel testo novellato dall'art. 37, comma 3. legge 23.12.2000 n. 388, vigente al momento della sentenza), prevede la confisca obbligatoria degli apparecchi elettronici abusivi, e l'art. 722 c.p. impone la confisca del denaro esposto nel gioco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati. Ma è altrettanto vero che in virtù dell'art. 445 c.p.p., nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca non può essere disposta salvo che nei casi in cui essa è obbligatoria a norma dell'art. 240, comma 2, c.p. Sul punto, salvo alcune pronunce assolutamente isolate (Cass. Sez. IV, n. 17782 del 3.5.2001, Colombari, rv. 218761; Cass. Sez. III n. 22930 del 26.5.2003, Dini, rv. 225297), la giurisprudenza di questa corte ha costantemente stabilito che nelle sentenze c.d. di patteggiamento è illegittima la confisca del denaro e degli apparecchi, giacché queste cose non rientrano in quelle intrinsecamente criminose di cui all'art. 240 cpv. c.p. e non esiste una norma specifica di legge che deroghi espressamente al divieto imposto dal citato art. 445 c.p.p. (come avviene per esempio in materia di contrabbando, in virtù dell'art. 301, ult. comma, D.P. 23.1.1973 n. 43, come modificato dall'art. 11, comma 19, della legge 30.12.1991 n. 413). Questa giurisprudenza prevalente è assolutamente condivisibile, perché è l'unica conforme alla lettera della legge (cfr. tra le sentenze massimate Cass. Sez. III, n. 3450 del 23.1.1995, Solimando, rv. 201224; Cass. Sez. Eli, n. 3315 del 13.12.1999, Sciacovelli, rv. 214914, nonché Cass. Sez. Un. n. 1811 del 24.2.1993, Bissoli, rv. 192494, secondo cui "con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può
essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche nonna, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto - in via di eccezione - dall'art. 445 c.p.").
5 - Ciò detto, poiché - per effetto della parziale fondatezza del ricorso - si è radicato il rapporto giuridico di impugnazione davanti a questo giudice di legittimità, va osservato che le contravvenzioni di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. sono estinte per prescrizione sin dal 16.6.2003, essendo la continuazione cessata il 16.6.2000.
Limitatamente a dette contravvenzioni va quindi annullata la sentenza senza rinvio, e dichiarata la estinzione dei reati ex art.129 c.p.p.. La sentenza va annullata anche in ordine alla disposta confisca. Gli atti vanno poi rimessi al giudice a quo per l'ulteriore corso in ordine ai reati residui previsti dal codice penale, posto che è venuto meno il patto sulla pena.
Il giudice di rinvio dovrà attenersi ai principi su esposti, e quindi, ove ricorrano i presupposti di legge, dovrà dispone la confisca solo se non procederà secondo il rito speciale ex art. 444 c.p.p..
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 110 n t.u.l.p.s. perché estinti per prescrizione, nonché alla disposta confisca;
e ordina trasmettersi gli atti al tribunale di Udine per ulteriore giudizio in ordine ai reati residui.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.