Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2011, n. 31117
CASS
Sentenza 30 giugno 2011

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In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravvedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.

Commentario1

  • 1I profili penalistici del concordato preventivo
    Andrea Fidanzia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    I profili penalistici del concordato preventivo di Andrea Fidanzia L'autore si occupa dei profili penalistici del concordato preventivo partendo, in primo luogo, dall'analisi dell'art. 236 L.F. , unica norma della Legge Fallimentare che contempla tale istituto sotto l'aspetto penalistico. Sono state, inoltre, esaminate le ricadute in termini penalistici dell'entrata in vigore della legge fallimentare del 2005 ed i rapporti dell'art. 236 L.F. con la dichiarazione di fallimento. Infine, sono state approfondite le problematiche relative al diverso configurarsi delle fattispecie di bancarotta concordataria e fallimentare in relazione alle varie fasi (ammissione, approvazione ed omologa) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2011, n. 31117
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31117
Data del deposito : 30 giugno 2011

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