Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Mari 1 150/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ASSARCIMENTO NN Composta dagli Ill.mi Sigg 0 1 1 Presidente R.G.N. 5194/00 -2543Consigliere Cron. Dott. Vince COLARUSSO Rep. 363Consigliere Dott. Roberto IC TRIOLA Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ua.02/07/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO RA OR, RA AN, RA EL, in qualità di eredi di VA RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO DE LUCA, difesi dall'avvocato GUIDO IO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
RA MI;
- intimato avverso la sentenza n. 9/99 del Tribunale di TERMINI 2002 IMERESE, depositata il 20/01/99; 1.031 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato PIROCCHI Barbara (per delega dell'avvocato IO Guido) difensore del ricorrente che ha chiesto accogliemento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l'appello proposto da VA SI contro quella con cui il Pretore della stessa città aveva rigettato le azioni petitorię e possessoric da quest'ultimo espe- rite nei confronti del fratello IC, aventi ad oggetto le ser- vitù nel dettaglio precisate. In particolare, e per quel che in questa sede rileva, il Tribunale ha negato l'esistenza delle dette servitù, che a dire di VA SI erano state costituite per destinazione del padre di famiglia, avendone escluso l'apparenza, ed ha quindi negato la tutela possessoria delle stesse, che era stata chiesta dopo l'instaurazione del giudizio petitorio. LL NI SI. EL SI, DA SI, dicendosi eredi di VA SI, nelle more dece- duto, hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per tre motivi. IC SI non ha svolto attività difernsiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Colui che propone ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito, deve provare, tramite le produ- zioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., pena l'inammissi- bilità del suo ricorso, rilevabile di ufficio, sia il decesso della 3 parte originaria del giudizio, sia l'asserita sua qualità di erede di questa parte, costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo cx art. 110 cod. proc. civ., e, quindi, alla proposizione dell'impugnazione in proprio nome (vedi, tra le tante, la sentenza della I sez. di questa Corte, n. 3299 del 21 marzo 2000). La documentazione diretta a provare la legittimazio- ne del ricorrente all'impugnazione deve essere depositata in cancelleria dal ricorrente, e tale deposito deve essere notifica- to, mediante elenco, alla controparte, come prescritto dal ci- tato art. 372 cod. proc. civ., anche se quest'ultima non abbia resistito in giudizio mediante controricorso;
atteso che la mancata notifica al ricorrente del controricorso preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie, non anche la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tal modo, anche in relazione alla documentazione predetta, la propria difesa. Nel caso in cui il deposito di tale documentazione non sia notificato alla controparte, come nel caso in cui sia effettuato successivamente, ma quest'ultima non ne abbia potuto in qualche modo prendere cognizione, essa non può essere esaminata dal collegio, e questo, in mancanza di prova della legittimazione del ricorrente alla impugnazione, deve di- chiarare la inammissibilità del ricorso (vedi Cassazione civile sez. II, 20 luglio 1967 n. 2005; sez. I, 25 marzo 1998 n. 3135). I ricorrenti indicati in epigrafe hanno depositato dei documenti, per dar conto della loro legittimazione processuale, ma di tale deposito non hanno reso edotta controparte, che, come detto in narrativa, non ha svolto attività difensiva. I documenti esibiti non possono dunque essere esa- minati dal collegio, ed il loro ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 2 luglio 2002 Il presidente (Mario Spadone) L'estensore Shado Carlo Cioffi) CANCELLERIA IL CANCELLIERE 2003 pase D Adwoz Maria Of Nicho DEPOSITATA IN GEN 27 ERE Oggi ELL um NC Di N CA бло aria IL M Ді 5