Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Una volta che per l'imputato sia divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento, l'assoluzione definitiva successivamente intervenuta nei confronti del coimputato del medesimo reato non gli può essere estesa ove egli, non avendo proposto tempestivo ricorso per cassazione per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ne proponga uno tardivo per dedurre l'inconciliabilità dei giudicati a norma dell'art. 669, comma ottavo, stesso codice, mentre gli è consentita la possibilità di conseguire la revisione della sentenza, qualora ne ricorrano i presupposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21943 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 06/05/2010
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 731
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere N. 33815/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN AN GE, N. IL 17/10/1939;
avverso la sentenza n. 2922/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI, del 02/05/2007;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Galasso A.: inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore, EN AN MI, chiedendo la "estensione" ad esso ricorrente degli effetti della sentenza assolutoria n. 384/2008 emessa dal Gup di Sassari il 15 ottobre 2008 con conseguente annullamento della sentenza n. 178 del 2 maggio 2007 emessa dallo stesso Gup a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Deduce il ricorrente di essere stato imputato del reato di cui all'art. 615 quater c.p., per essersi procurato dei dispositivi illegali atti alla decodificazione di programmi televisivi trasmessi, con modalità criptata, via satellite.
I fatti erano stati accertati nel 2001 e, su concorde richiesta delle parti, al ricorrente era stata applicata la pena da essi indicata, con sentenza del 2 maggio 2007 divenuta irrevocabile il 21 giugno 2007.
La imputazione era però stata formulata anche a carico di altri soggetti rimasti coinvolti nelle indagini, compreso EN GI, figlio del predetto EN AN MI.
Ebbene EN GI, avendo optato a differenza del padre per il rito abbreviato, aveva conseguito, il 15 ottobre 2008, sentenza di assoluzione in quanto il giudice aveva ritenuto che per i fatti del genere di quelli in esame, commessi fino all'8 febbraio 2003, non fosse ravvisabile alcun illecito penale.
Ne inferiva il ricorrente che la sentenza di patteggiamento emessa a suo carico il 2 maggio 2007 fosse manchevole sotto il profilo dell'art. 129 c.p.p., avendo il giudice omesso di rilevare una pur sussistente causa di proscioglimento nel merito.
In una situazione analoga, la Cassazione (sent., n. 436 del 30 gennaio 1998) aveva esteso al coimputato di quello assolto, la decisione proscioglitiva
Il Pg presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa ha depositato il 6 maggio 2010 una memoria di replica insistendo nella propria richiesta.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza di patteggiamento viene censurata per l'omesso rilievo di una causa di proscioglimento nel merito, senza considerare che la violazione dell'art. 129 c.p.p., rappresenta uno dei casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione da parte dell'interessato, fino alla formazione della cosa giudicata.
Nella specie non risulta che sia stato proposto ricorso per cassazione per far valere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 29 dicembre 2004 che, come si ricava dalla sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di EN GI, sarebbe il fondamento della insussistenza del fatto-reato contestato anche al ricorrente ed oggetto del patteggiamento pronunciato, su richiesta anche del medesimo, con sentenza del 2 maggio 2007. In una simile situazione processuale, pur essendo chiara la diversità di pronunzie giurisdizionali a fronte di fatti analoghi contestati in diversi procedimenti a coimputati nel medesimo reato, lo strumento processuale invocato dal ricorrente è impraticabile. Non rileva in contrario la esistenza di una precedente decisione in tal senso emessa da questa Corte (Sez. 3^ pen. n. 436 del 1998), peraltro priva di motivazione sul punto in diritto che qui specificamente interessa.
La possibilità di far usufruire, ad un imputato giudicato con sentenza di patteggiamento, degli effetti della sentenza di assoluzione pronunciata in diverso processo a carico dei coimputati, è prevista nei limiti degli istituti processuali all'uopo previsti e nella ricorrenza dei relativi presupposti.
Prima della modifica, intervenuta nel 2003, dell'art. 629 c.p.p. - che ammette alla revisione anche la sentenza di patteggiamento - la giurisprudenza aveva pensato di risolvere il caso in esame, facendo ricorso, per una evidente ed insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale, alla applicazione analogica dell'art. 669 c.p.p., comma 8 ("salvo quanto previsto dagli artt. 69... e 345 se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna ..... il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la sentenza di condanna) (Rv. 206604).
Questa stessa Corte ha però escluso, dopo l'ampliamento della procedura della revisione, che sia operante il rimedio appena indicato (Sez. 1^, Sentenza n. 47794 del 2008, rv. 242629). Al di fuori della revisione, sempre che ovviamente ne ricorrano i presupposti, non può farsi ricorso ad alcun mezzo per eliminare il fatto processuale segnalato nel ricorso, fatto dipendente dagli effetti del giudicato il quale certamente non può essere superato da una procedura di estensione degli effetti di sentenza emessa in altro processo, procedura non codificata.
Alla inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedurali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in 1000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di 1000,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010