Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2507
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Sentenza 21 febbraio 2002

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In tema di locazioni di immobili ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in ordine alla domanda di determinazione del canone, proponga successivamente in giudizio tale domanda in una a quella di restituzione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale, le anzidette domande e la preventiva istanza di conciliazione costituiscono componenti di un'unica domanda giudiziaria introduttiva di un unitario processo di cognizione, di guisa che, dovendosi il processo unitario considerare iniziato con l'istanza di conciliazione, ove questa sia stata proposta nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato non sussiste la decadenza di cui all'art. 79, secondo comma, della citata legge, anche se le domande di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano proposte oltre detto termine. (Nella specie, l'istanza di conciliazione era stata proposta prima del rilascio dell'immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2507
    Data del deposito : 21 febbraio 2002

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