Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7279 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOMETEL POBLOT ALL17 279 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE LI CASSAZIONE Oggetto Assicurazione di opera SEZIONE TERZA CIVILE d'arte; lodo arbitrale di determinazione;
decorrenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: e durata della prescrizione R.G.N. 20014/98Dott. Vittorio Presidente DUVA Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 16766 Cron. Consigliere Rep. 2584 Ud.18/01/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. IO SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZI ha pronunciato la seguente UFFICIO COM Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti £. 3000. sul ricorso proposto da: 29 MRS. 2001 ! ! LODI PATRIZIA, FERRARI RITA, IL CARDELLIG E elettivamente domiciliati in Roma presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati DEGLI OCCHI CESARE, EREDE GIORGIO, con studio in 20122 MILANO VIA SERBELLONI, 121 giusta delega in atti;
- ricorrenti 000
contro
RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICUTA SPA, in persona dei dirigenti e legali rappresentanti dott. IO Ieva ed CG507980 2001 Avv. Gianfranco Raiteri, elettivamente domiciliata in 87 ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato D'AMELIO PIERO, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO F. GALANTINI, il primo per delega a margine ed il secondo con procura speciale del Dott. Notaio Alfiero Fontana Milano 12/1/2001 REP.96584; - controricorrente avverso la sentenza n. 1038/98 della Corte d'Appello di MILANO, SEZIONE IV CIVILE, emessa il 4/3/1998, depositata il 14/04/98; RG.3705/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato CARLO F. GALANTINI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha l'accoglimento del I motivo del ricorso e l'assorbimento del II motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesso in fatto 1°) In data 11.3.1988, LO PA, titolare di una galleria d'arte, ha stipulato una polizza con la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. (RA) per assicu- rare una scultura (attribuita ad IO UE), di proprietà di AR IT ed esposta nella galleria di L. 150.000.000 (centocin- della LO, per la somma quanta milioni). 2 In data 2.4.1988, la LO ha denunziato alla ras la rottura dell'opera assicurata, chiedendo il pagamen- to dell'indennizzo, che la RA ha rifiutato, escludendo Li- che l'opera assicurata potesse essere attribuita al gabue. In applicazione di una clausola del contratto di assicurazione, l'accertamento del danno è stato devolu- to ad un collegio arbitrale (composto da due arbitri indicati dalle parti e da un terzo nominato dal Presi- dente del Tribunale), il quale all'unanimità determina- (settanta milioni) il valore della va in L. 70.000.000 scultura. In data 9.10.1990, la RA ha citato davanti al Tribunale di Milano la LO e la AR, chiedendo che venisse dichiarato "non dovuto" il richiesto indennizzo per nullità della perizia. Entrambe le convenute si so- daw no costituite in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Nel frattempo, il Presidente del Tribunale di Mi- lano in data 8.2.1991 ha, su istanza della LO, in- giunto alla RA il pagamento della somma di L.70.000.000 (settanta milioni). Con sentenza depositata in data 27.10.1994, il Tribunale di Milano ha condannato la RA al pagamento in favore della LO della somma di L. 70.000.000 con 3 interessi e spese giudiziarie. La Corte d'Appello di Milano invece, con sentenza resa in data 4.3.1998, in accoglimento del gravame pro- posto dalla RA, ha rigettato la domanda con la seguen- te motivazione. 2°) Posto che la perizia non aveva determinato una novazione del precedente (rapporto derivato dal) con- tratto di assicurazione (stipulato tra la RA e la Lo- di), alla controversia in esame si doveva applicare il termine di prescrizione previsto dall'art. 2952 C.C. e non quello ordinario (decennale). La decorrenza di tale termine annuale non era sta- ta interrotta dagli atti compiuti dalla LO. Infatti, anche se una clausola del contratto di assicurazione attribuiva soltanto alla LO le facoltà inerenti all'accertamento del danno e alla determinazione dell'indennizzo, tale indennizzo, sempre in base ad al- tra clausola dello stesso contratto, "non poteva essere con il consenso dei tito- pagato se non nei confronti e lari dell'interesse assicurato"%;B pertanto, essendo la LO priva di "legitimatio ad causam", il giudizio da lei instaurato non era idoneo ad impedire la prescri- zione annuale, che si era già maturata quando la FE ri (con raccomandata in data 10.1.1992) ha autorizzato la RA al pagamento dell'indennizzo. 3°) Di tale sentenza la LO e la AR hanno chiesto la cassazione con ricorso affidato a due moti- vi, al quale resiste con controricorso la RA. Questa presenta note d'udienza. Tutto ciò premesso in fatto, si Osserva in diritto quanto segue. MOTIVI DELLA DECISIONE II 1°) Con i due motivi formulati rispettivamente, il primo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2952 c.c. e il secondo per violazione e falsa applica- zione degli artt. 1363-1371 e 2952 c.c. - le ricorrenti prospettano due censure, distinte ma tra loro connesse, che debbono essere analizzate congiuntamente. La prima riguarda il giudizio sul rapporto tra contratto e lodo: secondo le ricorrenti, erroneamente la sentenza im- pugnata avrebbe omesso di valutare che il pagamento della somma determinata dal lodo non (era stata) azio- nata la polizza (più precisamente il diritto che deri- vava dal contratto di assicurazione), ma il diritto de- rivante dal dictum arbitrale. La seconda contesta la mancata attribuzione di ogni efficacia interrutiva (della prescrizione annuale) agli atti compiuti dalla LO e dalla stessa AR: 5 secondo le ricorrenti, infatti, avendo una clausola contrattuale attribuito esclusivamente alla contraente LO la titolarità....a tutte le iniziative necessarie per giungere alla definitiva liquidazione del danno", fra tali atti si doveva comprendere anche "quello di ottenere, di fronte al reiterarsi...... dell'atteggiamento negativo dell'assicuratore, l'ordine del giudice al pa- gamento del dovuto;
inoltre la costituzione in giudizio della AR (nel processo intentato dalla RA per ot- tenere una dichiarazione di nullità del lodo arbitrale) aveva avuto una efficacia interruttiva erroneamente di- sattesa dalla sentenza impugnata. 2°) La prima censura, limitandosi ad una asserzione (come si è esposto, "è stato azionato il diritto nato dal dictum arbitrale"), non può rilevare per disatten- dere la motivazione contestata (la quale esclude la ef- ficacia novativa del lodo nei confronti del rapporto contrattuale, con argomentazioni giuridicamente e logi- camente corrette e comunque non specificamente critica- te nel ricorso). 3°) Per giudicare sulla fondatezza della seconda censura, si deve anzitutto osservare che la motivazione sul punto si limita ad escludere l'efficacia interrut- tiva degli atti compiuti dalla LO, osservando che "l'indennizzo non poteva essere pagato se non nei con- 6 fronti e con il consenso della AR". Così (sinteticamente) argomentando, la sentenza im- pugnata ha attribuito alla clausola in esame un signi- ficato interpretativo dell'intero regolamento contrat- tuale e, in particolare della clausola che attribuiva soltanto alla contraente LO la legittimazione a com- piere tutti gli atti necessari per la definitiva liqui- dazione wwwww che non risulta adeguatamente motivato. Più analiticamente, non compete al giudice di le- gittimità il giudizio di merito sulla interpretazione del contratto (e pertanto non si deve in questa sede stabilire se quello formulato dalla sentenza impugnata sia errato, come sostenuto dalle ricorrenti). Si deve invece osservare che tale sentenza ha omesso di valuta- re la distinzione, prevista e regolata nel contratto, tra le due fasi distinte, quella degli atti rivolti al- la liquidazione del danno e quella del pagamento Dalladell'indennizzo già concordato e quantificato. riscontrata omissione, è derivato il vizio di motiva- zione che determina l'accoglimento delle censure in esame. 4°) Per quanto di ragione il ricorso deve essere accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. 7
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in R.{. relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di 20014 Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di 1998 Milano. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Viñoria fuva IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista hopes 230000 Depositata in Cancelleria ته عاری البر oggi, fì 29 MAG. 2001. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista T R O N . T O C RATE ROMA 2 UFFICIO DELIT 12 SET. 2001 4. Registrato in 090.000 40266 versato S. al ANTAMILA DUECENTO p. 1 Dirigento Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Responsabile Servizio Atti Giudiziar (Dr. M. RACCICHINY 0:0 信 8