Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2000, n. 2792
CASS
Sentenza 13 giugno 2000

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In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, ai fini della delibazione di ammissibilità, può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità della opposizione - solo la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, e non anche la rilevanza delle indagini indicate, atteso che la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall'opponente comporterebbe una anticipazione del merito dell'opposizione che, per espressa e non irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della vittima dell'ipotizzato reato, deve essere trattato e deciso nel contraddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione. (Vedi Corte cost., ord. n. 78 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2000, n. 2792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2792
    Data del deposito : 13 giugno 2000

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