Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, ai fini della delibazione di ammissibilità, può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità della opposizione - solo la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, e non anche la rilevanza delle indagini indicate, atteso che la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall'opponente comporterebbe una anticipazione del merito dell'opposizione che, per espressa e non irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della vittima dell'ipotizzato reato, deve essere trattato e deciso nel contraddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione. (Vedi Corte cost., ord. n. 78 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2000, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 13/06/2000
1. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere SENTENZA
2. Dott. UGO LUIGI SCELFO Consigliere N. 2792
3. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 44874/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa CI IO, n. a Napoli il 3.5.1941, nel procedimento nei confronti di IG UG avverso il decreto in data 3 giugno 1997 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Fatto
Con decreto in data 3 giugno 1997, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento nei confronti di IG UG, sottoposto ad indagini per il delitto di calunnia. Riteneva il predetto giudice che tale ipotesi delittuosa non era in concreto configurabile, atteso che la dichiarazione incriminata atteneva a una ipotesi delittuosa per la quale era stato già iniziato un procedimentò penale, nel quale essa si era inserita "come apporto di circostanze o richiesta di ulteriori indagini" non idonei a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Pertanto, doveva concludersi che la dichiarazione non aveva provocato l'inizio di un procedimento penale, proprio perché questo si era già aperto ancor prima di essa, e che quindi non si era determinato alcun perturbamento all'amministrazione della giustizia. Tali considerazioni esimevano dal prendere in considerazione l'opposizione presentata dalla persona offesa dal reato, che veniva dichiarata inammissibile.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa ST IO, a mezzo del difensore, il quale, con un primo motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 409 commi 2, 3, 4, 5 e 410 comma 3 c.p.p., rilevando che illegittimamente il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto de plano la richiesta di archiviazione del pubblico ministero senza procedere alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio nonostante la tempestiva e documentata opposizione. attraverso la quale erano stati indicati precisi temi di indagine che avrebbero potuto essere utilmente espletati.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 409 comma 6 e 128 c.p.p. rilevando che il decreto impugnato non era stato mai notificato all'opponente.
Diritto
Il primo pregiudiziale motivo di ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in data 25 ottobre 1996 nel procedimento per calunnia apertosi a seguito della denuncia presentata da ST IO, quest'ultimo aveva proposto opposizione, a norma dell'art. 410 c.p.p. indicando una serie di atti di investigazioni che, a suo avviso, erano idonei a dimostrare la fondatezza della notitia criminis. Al riguardo va qui ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in aderenza alla lettera e alla ratio dell'art.410 c.p.p., a fronte di una opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve di norma provvedere a fissare l'udienza in camera di consiglio per la decisione, nel contraddittorio tra indagato e parte lesa, sulla richiesta del pubblico ministero;
e che tale formalità può essere evitata, con provvedimento di archiviazione emesso de plano dal predetto giudice, esclusivamente se ricorrono congiuntamente le due condizioni della inammissibilità dell'opposizione e della infondatezza della notizia di reato (v., tra le altre, Sez. un., c.c. 14 febbraio 1996, Testa).
Inoltre, questo Collegio è dell'avviso che ai fini della delibazione di ammissibilità, evidentemente pregiudiziale a quella del merito, il giudice può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità della opposizione - solo la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, e non anche la rilevanza delle indagini indicate (v. Sez. 5^, c.c. 14 dicembre 1998, Massone). Infatti, la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall'opponente comporterebbe una anticipazione del merito dell'opposizione; il quale, per espressa e non irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della vittima dell'ipotizzato reato, deve essere trattato e deciso, appunto, nel contraddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione.
La sanzione di inammissibilità è infatti collegata dall'art.410 comma 1 c.p.p. esclusivamente al dato formale della omessa indicazione da parte dell'opponente dell'"oggetto della investigazione suppletiva" e dei "relativi elementi di prova", essendo del tutto fuor di luogo, in tale sede, una indagine contenutistica circa l'utilità che tali investigazioni potrebbero avere al fine della valutazione della fondatezza della notizia di reato: e ciò non perché questa sia una indagine sottratta al giudice per le indagini preliminari nella procedura di archiviazione, ma semplicemente perché la sede in cui essa deve essere affrontata è quella della udienza camerale, che, nel sistema del codice, costituisce il paradigma procedurale "normale" della decisione sulla richiesta di archiviazione, essendo al contrario concepita come "eccezionale" la procedura de plano.
Tale impostazione appare seguita anche dalla Corte
costituzionale, che ha censurato la pretesa del giudice a quo di essere affrancato dalla formalità dell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p. in tutti i casi in cui emerga con assoluta evidenza l'inconsistenza della notitia criminis, risolvendosi tale pretesa, si osservato, in una aprioristica e anticipata valutazione della inutilità del contraddittorio imposto dalla disciplina in questione (Corte cost., ord. n. 78 del 2000). Ora, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari, disinteressandosi del tutto dall'esame dell'atto di opposizione;
si è limitato a esprimere le ragioni che conducevano inequivocabilmente, a suo avviso, a una valutazione di infondatezza della notitia criminis;
il che è proprio quello che, per le considerazioni sopra esposte, la legge gli inibisce di fare;
con la conseguenza che il decreto emesso illegittimamente de plano, ritualmente impugnato con il presente ricorso stante la lesione del diritto al contraddittorio (v. Sez. un., c.c. 14 febbraio 1996, Testa), deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
È appena il caso di precisare che, nell'adottare nuovamente le sue determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero il 25 ottobre 1996, il Giudice per le indagini preliminari dovrà preliminarmente valutare se l'opposizione della persona offesa sia ammissibile, in base ai criteri sopra delineati: e ciò, quindi, sia per gli aspetti relativi alla tempestività e ritualità dell'atto di opposizione (art. 408 comma 3 c.p.p.) sia per quelli attinenti ai requisiti descritti dall'art. 410 comma 1 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000