Sentenza 9 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di intercettazioni di comunicazioni, ai fini della legittimità del decreto del P.M. che dispone ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. il compimento delle operazioni mediante impianti esterni, anche la motivazione sulla insufficienza di quelli in dotazione alla Procura deve specificarne la ragione, in quanto essa può riguardare non solo il numero delle postazioni ma anche la potenza e la capacità di ascolto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2004, n. 12571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12571 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 09/12/2004
Dott. TUCCIO PP - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 2223
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 022377/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di CATANIA;
nei confronti di:
AR SE, N. IL 24/09/1976;
avverso ORDINANZA del 20/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O. chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. SCARSO Carmelo.
OSSERVA
AR PP ha richiesto il riesame della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Catania in data 16 marzo 2004 per associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro. Il Collegio del Riesame di Catania, procedendo in Camera di Consiglio in assenza del rappresentante del P.M., ha dovuto delibare la eccezione di inutilizzabilità di una consistente mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali, trattandosi di procedimento che riguardava la posizione di un gran numero di indagati.
In esito a tale vaglio ha dovuto rilevare la inutilizzabilità di un largo numero di tali intercettazioni a causa della mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi per la inadeguatezza del mero riferimento alla insufficienza ed inidoneità degli impianti istituzionalmente a ciò predisposti presso l'Ufficio di Procura della Repubblica. Infatti, ha tenuto nel debito conto, quel Collegio della cautela, della recente pronuncia delle SS.UU. di questa Corte (indicata in provvedimento), di cui al n. 219/2004, stante il cui insegnamento non è sufficiente, quale motivazione, il mero riferimento alle condizioni di legge (insufficienza o inidoneità), perché in tal modo non si rende possibile il controllo di legittimità del provvedimento che, come è di tutta evidenza, appartiene al novero di quelli a maggior invasività della sfera privata e riservata delle persone. Ciò posto, e data la inutilizzabilità che ne è conseguita di tutto il compendio accusatorio nei confronti del Gulino, ha provveduto ad annullare l'ordinanza impositiva. Ricorre il P.M. e deduce inosservanza di norme processuali "sanzionate" da inutilizzabilità, in funzione della errata interpretazione della norma di cui all'art. 268, comma terzo, riferita all'art. 271, comma primo C.p.p., nella interpretazione che ne ha fatto questa Corte con la pronuncia SS.UU. n. 219/2004. Egli sostiene, in buona sostanza, che mentre il concetto di "inidoneità" (alternativamente usato, nell'ambito della indicata norma, con quello di "insufficienza") necessiti, perché la consente, di una spiegazione dell'in che consista la valutata inidoneità nel concreto;
analoga spiegazione non possa essere data (e dunque non sia richiesta) per la "insufficienza" che non può che essere riferita al numero di posti di ascolto, ritenuto nel caso di specie inferiore a quelli necessari.
Osserva:
LA CORTE Il ricorso, ritualmente proposto, non può essere accolto. Ed, infatti, così come per la nozione di "inidoneità", anche la nozione di "insufficienza" individua un concetto di genere che può, e deve essere ulteriormente specificato, concretizzato ed individualizzato in relazione alla specifica mancata sufficienza degli impianti.
Ed, infatti, a differenza - questa volta - che per la "inidoneità", che deve essere riferita ad una attitudine eminentemente "strutturale" ed "essenziale" dell'apparato al fine richiesto (quale è la mancata attitudine del mezzo alla utilizzazione che nel caso è richiesta), la "insufficienza", pur riferita ad uno strumento astrattamente "idoneo", tuttavia suppone in concreto che tale idoneità non sia piena, sì da limitare consistentemente il potenziale uso del mezzo, e rendere in perseguibile il fine che si intende conseguire.
Tale "insufficienza" può così riguardare il "numero" delle postazioni di ascolto, ma anche la loro "potenza" di ascolto, la loro "capacità" di ascolto;
e questo solo per una esemplificazione atta a dimostrare come sia logicamente errato l'assunto del ricorrente, secondo il quale insufficienza degli impianti equivale sempre e solo ad insufficienza numerica di essi.
Quanto al resto, essendo perfettamente possibile rendere una motivazione in punto di fatto anche sotto il profilo della "insufficienza" degli impianti, tale mancata motivazione riscontrata dal Collegio della cautela, ha bene integrato la motivazione di annullamento che va esente da censure in quanto resa nel rispetto delle condizioni di legge e della giurisprudenza più recente di questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 C.p.p.;
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005