Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2025, n. 36919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36919 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
GR RO NN IC
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36919/2025 Roma, li, 12/11/2025
- Presidente -
BE MA SI
Sent. n. sez. 1615/2025 CC 24/10/2025
PA LL
- Relatore -
R.G.N. 25265/2025
RORIA RD
NN UR
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
nel procedimento a carico di: FA YF nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIB. DEL RIESAME di Perugia Udita la relazione svolta dal Consigliere PA LL;
lette le conclusioni del Procuratore Generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il provvedimento oggi al vaglio di questa Corte è stato pronunziato ex art. 309 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame di Perugia, che ha annullato l'ordinanza applicativa delle misure cautelari del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di IN UI, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., per avere cagionato lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni al buttafuori di un locale notturno, colpendolo con una falce mentre il suo complice - MO -neutralizzava altri soggetti presenti spruzzando spray al peperoncino.
Abid
Il Collegio della cautela ha fondato l'annullamento sulla ritenuta equivocità del materiale investigativo, in particolare sulla «scarsissima qualità» dei fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza del locale notturno e di un vicino distributore di benzina;
da questo materiale, il pubblico ministero e il Giudice per
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QUALIFIED
CA 1 Serial: 22cd0533c5d5c63-Firmato Da: PA LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a645891714352
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
le indagini preliminari avevano invece ritenuto potersi trarre la dimostrazione che il soggetto immortalato presso il distributore un'ora prima a volto scoperto - inequivocabilmente l'indagato - fosse lo stesso che successivamente, con il viso travisato da un passamontagna, aveva aggredito la persona offesa presso la discoteca. Nel valutare negativamente la rilevanza indiziaria dei fotogrammi, il Tribunale ha dato atto dell'assenza della trasmissione dei filmati integrali».
2. Contro l'ordinanza di annullamento ha presentato ricorso per Cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Perugia, che lamenta vizio di motivazione del provvedimento del Collegio de libertate. In sostanza il ricorso denunzia un travisamento della prova per omissione, perché il Tribunale del riesame ha valutato solo i fotogrammi estratti, indubbiamente poco chiari, e non ha visionato i filmati integrali, ancorché questi ultimi fossero acquisiti in atti» e mostrassero chiaramente la corrispondenza tra il particolare abbigliamento indossato dall'indagato presso il distributore e quello dell'uomo che, poco dopo, aveva aggredito la persona offesa presso il vicino locale. Il Tribunale avrebbe dovuto visionare i video integrali, come aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari e come aveva fatto un altro Collegio adito ex art. 309 cod. proc. pen. dal coindagato che, sulla base della visione dei filmati anzidetti, aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari solo pochi giorni dopo l'annullamento relativo alla posizione di AH.
3. Il procedimento è stato trattato con rito cartolare, in quanto non vi è stata richiesta di trattazione in presenza. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La vicenda oggetto del procedimento riguarda l'aggressione perpetrata da due soggetti con il volto travisato da passamontagna ai danni di NI CI, addetto alla sicurezza del locale "Urban club", a cui i malviventi avevano cagionato lesioni personali, dopo aver fatto irruzione all'ingresso del locale, aggredendo varie persone ivi presenti. Il pestaggio era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza del locale.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a UI IN, ritenendolo raggiunto da gravi indizi di reità per il delitto di
2
Firmato Da: GR RO NN IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: PA LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a645891714352 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
cui all'art. 582 cod. pen. Il ragionamento del Giudice per le indagini preliminari che portava all'individuazione del predetto soggetto come autore dei fatti nonostante il travisamento si basava sul fatto che, un'ora prima circa del raid alla discoteca, l'odierno indagato era stato immortalato, a volto scoperto, dal sistema di videosorveglianza di un'area di servizio Q8 ubicata nelle vicinanze, ove vi era stata una rissa. Il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto la mozione del pubblico ministero, valutando come significative diverse similitudini tra le immagini di AH tratte dal sistema dell'area di servizio e quelle ritraenti l'aggressore travisato dell'Urban", in particolare quanto ad aspetti particolarmente caratterizzanti dell'abbigliamento indossato, di cui aveva minuziosamente dato conto, mostrando di avere visionato integralmente i filmati dei due sistemi di videocontrollo.
1.2. Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza genetica, sulla base del fatto che i fotogrammi inseriti nella richiesta cautelare del pubblico ministero - con particolare riferimento a quelli presso la discoteca - non erano di buona qualità e non permettevano di effettuare la comparazione con le fotografie tratte dai filmati dell'area di servizio e di verificare l'identità di abbigliamento di cui aveva scritto il primo Giudice della cautela. A questo riguardo ed è questo un passaggio essenziale per comprendere la ragione precisa dell'annullamento, che il pubblico ministero ha colto nel suo ricorso il Collegio de libertate ha ritenuto di dover delibare <in assenza della trasmissione dei filmati integrali». Dall'ordinanza impugnata si comprende, in altre parole, che il Tribunale del riesame ha vagliato negativamente il quadro indiziario perché ha ritenuto di non essere stato messo in condizione di visualizzare direttamente i filmati a causa della mancata trasmissione dei relativi supporti, sì da dover fondare il proprio scrutinio solo sui fotogrammi estratti dai filmati stessi ed inseriti nella richiesta cautelare del pubblico ministero, evidentemente non chiari.
1.3. Questa Corte ritiene che l'ordinanza impugnata, sotto questo profilo, sia viziata e meriti l'annullamento perché affetta da un travisamento per omissione. Per giungere a questa conclusione, è stato necessario consultare il fascicolo trasmesso dal Giudice a quo, operazione possibile data la natura del vizio dedotto e che mirava a verificare quale fosse il materiale messo concretamente a disposizione del Tribunale del riesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., sul quale, quindi, il Collegio della cautela avrebbe dovuto e potuto effettuare il vaglio della piattaforma indiziaria che gli competeva. Ebbene, all'interno del fascicolo, oltre alla missiva di trasmissione degli atti in possesso del Giudice per le indagini preliminari e dell'indice degli atti presenti nel Tiap (ed evidentemente visibili al Tribunale del riesame), vi è la fotocopia di un foglio di accompagnamento, ove si legge:
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«Proc.pen. 4457/2025 RGNR mod. 44
Pen drive contenente immagini "URBAN" e "Q8"», con l'annotazione *12/6/25 trasmessa in originale al Tribunale del riesame>>. Questo dato documentale mette in discussione la giustificazione offerta dal Tribunale del riesame all'annullamento dell'ordinanza genetica, dando sostanza alla critica mossa dal pubblico ministero, che ha affermato che quei filmati erano disponibili e che il Tribunale del riesame li ha trascurati. Si tratta di un travisamento decisivo, giacché era stato proprio grazie alla visualizzazione analitica dei filmati, di cui vi è ampia e dettagliata traccia nell'ordinanza genetica, che il primo Giudice della cautela aveva individuato gli elementi di coincidenza ed aveva ritenuto che l'indagato fosse raggiunto da indizi di reità. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
2. La natura del reato per cui si procede impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Perugia. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore Paola Borrelli
Il Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli
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