Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16693
CASS
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Competenza del giudice penale sull'estinzione delle spese processuali

    La Corte afferma che la competenza a decidere sulla prescrizione del credito relativo alle spese processuali spetta al giudice civile competente per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non al giudice dell'esecuzione penale. Tale riparto di attribuzioni non è modificato dal d.P.R. n. 115/2002. Le contestazioni sulla quantificazione delle spese devono essere proposte avanti il giudice civile con opposizione all'esecuzione.

  • Rigettato
    Natura delle spese di mantenimento in carcere come sanzione accessoria

    La Corte ritiene che la natura delle spese di mantenimento in carcere come sanzione economica accessoria alla pena non rileva ai fini della ripartizione della competenza giurisdizionale, che rimane in capo al giudice civile per le contestazioni relative alla quantificazione delle spese.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della sentenza n. 25515/2024

    La Corte dichiara l'inconferenza del riferimento alla sentenza n. 25515/2024, la quale riguardava l'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria per reati commessi prima del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e non le spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16693
    Data del deposito : 11 maggio 2026

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