CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16693 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 499/2026 CC - 10/02/2026 R.G.N. 35327/2025 sul ricorso proposto da: CA BI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, dichiarava inammissibili le istanze di declaratoria di intervenuta prescrizione del debito erariale iscritto per il recupero delle spese di mantenimento in carcere, confluite nelle cartelle esattoriali emesse alla Agenzia delle Entrate e ritualmente notificate a BI CA. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Daniele Sussman detto Steinberg deducendo un unico motivo per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 172 e 173, 188 cod. pen., 535 cod. proc. pen., 26 d.P.R. 115/2002, 125 cod. proc. pen., 111 Cost.; erronea inammissibilità dell'istanza; competenza a decidere del giudice penale;
estinzione della pena e suoi analoghi;
sussunnibilità della causa estintiva nelle vicende relative alla condanna e non all'esazione della somma;
nullità dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16693 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 10/02/2026 Evidenzia il ricorrente che trattandosi di estinzione per prescrizione delle spese processuali, la vicenda debba essere accertata dall'ente creditore, ovvero dal Tribunale penale e non dal giudice civile, chiamato a valutare le vicende del credito. Sostiene il ricorrente che la condanna alle spese del procedimento penale e del mantenimento in carcere ex art. 188 cod. pen., rientri nel novero delle sanzioni economiche accessorie della condanna e che soggiaccia alla prescrizione della pena ex artt. 172 e 173 cod. pen. e non sia titolo esecutivo soggetto all'impugnazione civile ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., richiamando la sentenza n. 22515/2024 della Corte di cassazione penale. Lamenta il ricorrente di avere adito il Giudice Monzese anche per altra diversa vicenda estintiva di parte della pretesa creditoria azionata con il CA, tenuto a pagare il corrispettivo di una cartella esattoriale da 89.000 euro in ragione di un cumulo che riconnprende sentenza unita in continuazione e poi oggetto di abolitio con incidente di esecuzione del 2010. Evidenzia il ricorrente che anche in questo caso la censura non è relativa alla formazione della cartella, correttamente redatta sulla base del titolo portato dal cumulo, ma sulla corretta quantificazione della pena da eseguire. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, ETTORE PEDICINI, concludeva per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La questione sottoposta all'odierno vaglio va risolta facendo applicazione del condiviso principio di diritto, secondo cui, "in tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ" (Sez. 1, n. 30550 del 04/05/2023, Giromini, Rv. 284977 - 01). 2.1. Nella ricostruzione sistematica sviluppata dalla menzionata sentenza si legge: "Secondo quanto ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265) l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo processualpenale non ha modificato il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti, in tale materia, fra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile. Tale testo normativo, invero, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione dell'art. 29, d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, secondo il quale alle entrate non I tributarie «non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (escludente la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) «e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie». Ne consegue che ogni contestazione prospettata, in sede di riscossione, sulla quantificazione delle spese processuali operata dall'ufficio competente sulla base della statuizione recata dalla sentenza penale, deve essere proposta avanti il giudice civile con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Come evidenziato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, tale scelta legislativa «ha in effetti una logica ben precisa. I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata (nel senso dei criteri regolatori) della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende». Pertanto, «il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale. Tali contestazioni possono a loro volta riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna». E «in relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l'intervento del giudice civile dell'opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. È evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale». 3. Secondo quanto precisato nella suddetta sentenza, a cui il collegio aderisce, nessuna influenza ha, sulla ripartizione del potere giurisdizionale fra giudice civile e giudice penale in subiecta materia, la intervenuta prescrizione del debito erariale iscritto per il recupero delle spese di mantenimento in carcere, come ricostruito anche dalle Sezioni Unite, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265 - 01: "La domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione "ex" art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena. (La Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domanda del condannato 3 di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione;
tale declaratoria non preclude, di per sè, la riproposizione della stessa istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata)", Corte cost., sent. n. 98 del 1998 ed ord. n. 57 del 2001; Sez. U. civ., ord. n. 10959 del 2005, e sent. n. 19161 del 2009. 4. Va, infine, rilevata l'inconferenza del riferimento, operato dal ricorrente, alla sentenza di legittimità, Sez. 1, n. 25515 del 28/02/2024 Rv. 286582 - 01, relativa all'impugnazione dell'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del pubblico ministero di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena di 600 euro di multa inflitta con sentenza irrevocabile. In tale contesto, la Corte, precisando che al caso esaminato non è applicabile la disciplina del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto il reato per cui è stata inflitta la pena pecuniaria è stato commesso prima dell'entrata in vigore di tale legge, e quindi, a norma dell'art. 97, commi 2 e 3, del decreto, che, alla procedura di esecuzione e conversione della pena pecuniaria continuano ad applicarsi le norme previgenti, ha statuito che: "In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito". 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/02/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, dichiarava inammissibili le istanze di declaratoria di intervenuta prescrizione del debito erariale iscritto per il recupero delle spese di mantenimento in carcere, confluite nelle cartelle esattoriali emesse alla Agenzia delle Entrate e ritualmente notificate a BI CA. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Daniele Sussman detto Steinberg deducendo un unico motivo per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 172 e 173, 188 cod. pen., 535 cod. proc. pen., 26 d.P.R. 115/2002, 125 cod. proc. pen., 111 Cost.; erronea inammissibilità dell'istanza; competenza a decidere del giudice penale;
estinzione della pena e suoi analoghi;
sussunnibilità della causa estintiva nelle vicende relative alla condanna e non all'esazione della somma;
nullità dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16693 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 10/02/2026 Evidenzia il ricorrente che trattandosi di estinzione per prescrizione delle spese processuali, la vicenda debba essere accertata dall'ente creditore, ovvero dal Tribunale penale e non dal giudice civile, chiamato a valutare le vicende del credito. Sostiene il ricorrente che la condanna alle spese del procedimento penale e del mantenimento in carcere ex art. 188 cod. pen., rientri nel novero delle sanzioni economiche accessorie della condanna e che soggiaccia alla prescrizione della pena ex artt. 172 e 173 cod. pen. e non sia titolo esecutivo soggetto all'impugnazione civile ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., richiamando la sentenza n. 22515/2024 della Corte di cassazione penale. Lamenta il ricorrente di avere adito il Giudice Monzese anche per altra diversa vicenda estintiva di parte della pretesa creditoria azionata con il CA, tenuto a pagare il corrispettivo di una cartella esattoriale da 89.000 euro in ragione di un cumulo che riconnprende sentenza unita in continuazione e poi oggetto di abolitio con incidente di esecuzione del 2010. Evidenzia il ricorrente che anche in questo caso la censura non è relativa alla formazione della cartella, correttamente redatta sulla base del titolo portato dal cumulo, ma sulla corretta quantificazione della pena da eseguire. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, ETTORE PEDICINI, concludeva per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La questione sottoposta all'odierno vaglio va risolta facendo applicazione del condiviso principio di diritto, secondo cui, "in tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ" (Sez. 1, n. 30550 del 04/05/2023, Giromini, Rv. 284977 - 01). 2.1. Nella ricostruzione sistematica sviluppata dalla menzionata sentenza si legge: "Secondo quanto ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265) l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo processualpenale non ha modificato il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti, in tale materia, fra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile. Tale testo normativo, invero, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione dell'art. 29, d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, secondo il quale alle entrate non I tributarie «non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (escludente la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) «e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie». Ne consegue che ogni contestazione prospettata, in sede di riscossione, sulla quantificazione delle spese processuali operata dall'ufficio competente sulla base della statuizione recata dalla sentenza penale, deve essere proposta avanti il giudice civile con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Come evidenziato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, tale scelta legislativa «ha in effetti una logica ben precisa. I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata (nel senso dei criteri regolatori) della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende». Pertanto, «il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale. Tali contestazioni possono a loro volta riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna». E «in relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l'intervento del giudice civile dell'opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. È evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale». 3. Secondo quanto precisato nella suddetta sentenza, a cui il collegio aderisce, nessuna influenza ha, sulla ripartizione del potere giurisdizionale fra giudice civile e giudice penale in subiecta materia, la intervenuta prescrizione del debito erariale iscritto per il recupero delle spese di mantenimento in carcere, come ricostruito anche dalle Sezioni Unite, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265 - 01: "La domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione "ex" art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena. (La Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domanda del condannato 3 di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione;
tale declaratoria non preclude, di per sè, la riproposizione della stessa istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata)", Corte cost., sent. n. 98 del 1998 ed ord. n. 57 del 2001; Sez. U. civ., ord. n. 10959 del 2005, e sent. n. 19161 del 2009. 4. Va, infine, rilevata l'inconferenza del riferimento, operato dal ricorrente, alla sentenza di legittimità, Sez. 1, n. 25515 del 28/02/2024 Rv. 286582 - 01, relativa all'impugnazione dell'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del pubblico ministero di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena di 600 euro di multa inflitta con sentenza irrevocabile. In tale contesto, la Corte, precisando che al caso esaminato non è applicabile la disciplina del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto il reato per cui è stata inflitta la pena pecuniaria è stato commesso prima dell'entrata in vigore di tale legge, e quindi, a norma dell'art. 97, commi 2 e 3, del decreto, che, alla procedura di esecuzione e conversione della pena pecuniaria continuano ad applicarsi le norme previgenti, ha statuito che: "In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito". 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/02/2026