Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2002, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN N0 2 4 5 3 /02 LA CORTE S REMA DI SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 22719/99 Consigliere Cron. 5858 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud.12/12/01 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BU ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato DI BACCO, che 10 rappresenta e difende LORENZO all'avvocato MASSIMO POZZA, giusta delega unitamente in atti;
ricorrente
contro
ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
4953 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 3950/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 17/08/99 R.G.N. 714/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato GOBBI per delega DI BACCO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 28 gennaio 1997 IN BU chiedeva al Pretore di Torino che fosse accertato il suo diritto, quale dipendente delle Poste NE s.p.a., a percepire il trattamento retributivo, denominato "assegno 71", pari alla differenza esistente tra il livello stipendiale della ex VI categoria ed il minimo tabellare proprio dell'area quadri di 2° livello, e fosse conseguentemente accertato che non era tenuto a restituire quanto a tale titolo percepito. Il ricorrente assumeva che erroneamente il datore di lavoro aveva ritenuto di escludere il suo diritto al citato assegno, per il fatto che gli era stata conferita la promozione a dirigente principale di esercizio, VII categoria, dopo il 26.11.94 ma prima del 15.2.95; sull'errato presupposto che l'inquadramento in aree, sancito dal ccnl entrato in vigore il 26.11.94, non fosse immediatamente operativo a tale data ma necessitasse di ulteriori adempimenti attuativi. La società convenuta, costituitasi, deduceva la correttezza del proprio operato: al momento della attuazione dell'inquadramento del personale nelle nuove aree il dipendente non era più inquadrato nella VI categoria ma nella VII, e non poteva, pertanto, aver diritto al mantenimento di un assegno proprio della sesta categoria. Con sentenza pronunciata il 3 giugno 1997 il Pretore accoglieva il ricorso e dichiarava che il lavoratore non era tenuto a restituire alle Poste NE la somma di lire 2.512.445. Con altro ricorso, depositato il 24 febbraio 1998, il signor BU chiedeva al Pretore di Torino, sulla scorta degli stessi fatti dedotti nel precedente giudizio, che le Poste NE fossero condannate ad integrare i dati già trasmessi all'Istituto Postelegrafonici, in modo da consentire il ricalcolo dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza, tenendo conto dell'incidenza del cd. assegno 71. Con sentenza del 9 giugno 1998 il Pretore accoglieva anche questa domanda. Le sentenze venivano impugnate, con distinti ricorsi, dalla s.p.a. Poste NE, che riproponeva le argomentazioni dedotte in primo grado. L'appellato si costituiva, resistendo, in entrambi i giudizi. Con sentenza del 31 maggio/17 agosto 1999 il Tribunale di Torino, in accoglimento degli appelli, rigettava le domande proposte dal signor BU con i ricorsi introduttivi;
dichiarava inammissibile la domanda di restituzione delle somme erroneamente versate al lavoratore, in quanto domanda formulata per la prima volta con l'atto di appello;
compensava fra le parti le spese processuali dei due gradi. I giudici di appello ritenevano, sulla scorta delle disposizioni del ccnl 26 novembre 1994, che tale contratto si fosse limitato a prevedere, in luogo delle precedenti nove categorie, quattro aree funzionali, nelle quali sarebbero confluiti i dipendenti già in servizio, ma che non avesse dettato alcuna disposizione atta a stabilire immediatamente una corrispondenza tra le categorie e le aree;
non solo, quindi, tale passaggio non era avvenuto automaticamente, ma il nuovo inquadramento era stato demandato a successivi accordi tra le parti, come era di fatto avvenuto, con gli accordi del 3 marzo 1995 e del 23 maggio 1995. Successivamente al 26 novembre 1994 il personale era rimasto inquadrato nelle precedenti categorie, fino alla effettiva collocazione nell'una o nell'altra delle aree, e ben poteva, quindi, passare da una categoria all'altra (come era in concreto avvenuto) prima del concreto inquadramento in una delle quattro aree. Legittimamente, pertanto, le Poste avevano, con la telecircolare n. 1238 del 27.2.1995, comunicato che il personale delle ex categorie era confluito nelle neocostituite aree con effetto dal 15.2.1995, come previsto dall'art. 53 del ccnl. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di censura, IN BU. La s.p.a. Poste NE resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., la difesa del ricorrente sostiene che il Tribunale di Torino ha interpretato le norme contrattuali in contrasto con la formulazione letterale dei singoli articoli del ccnl e con la comune intenzione delle parti. Assume che dalla lettura delle norme contrattuali emerge che le aree funzionali, previste in sostituzione delle precedenti categorie, sono compiutamente delineate tramite precise declaratorie, offrendo così all'interprete il termine di riferimento per inquadrare in ciascuna di esse le mansioni corrispondenti alle figure professionali del precedente sistema di inquadramento. Deduce che l'art. 53, nel prevedere che l'Ente avrebbe effettuato l'inquadramento dei dipendenti in servizio, tramite l'Area Personale e 5 Organizzazione, a partire dal 15.2.95, e nel prevedere, altresì, la possibilità di stipulazione di accordi integrativi volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione, era finalizzato ad impedire all'Ente di procedere unilateralmente, entro il 15.2.95, all'inquadramento dei dipendenti in servizio. Non essendo intervenuto alcun accordo integrativo entro tale data, l'Ente aveva legittimamente esercitato il suo diritto di effettuare, in modo unilaterale, l'inquadramento del personale per mezzo della telecircolare n. 1328 del 27.2.95, successivamente confermata dall'accordo integrativo del 3.3.95, ma tale accordo non aveva fatto altro che confermare a posteriori la decisone unilaterale dell'Ente. Sostiene che l'espressione contenuta nell'art. 53, secondo cui l'Ente 5.... “effettuerà l'inquadramento del personale” a partire dal 15. febbraio 1995, non può che riferirsi all'attività esecutiva di pratica attuazione dei principi già fissati con le declaratorie delle arre funzionali. Assume che la correttezza di tale interpretazione è confermata dalla lettura delle disposizioni finali del ccnl e, in particolare, dalla nota interpretativa degli artt. 2, punto 7, 79 e 83, che dispone: "Premesso che l'art. 41 del CCNL stabilisce che 'il personale dell'Ente è inquadrato in quattro aree funzionali' all'interno delle quali non sono previste ulteriori distinzioni di qualifiche o categorie, si precisa che agli artt. 2, punto 7, 79 e 83 la * .. parola 'qualifica' e 'categoria' devono intendersi sostituite con la parola'Area". Ignorando tali disposizioni finali il Tribunale avrebbe omesso di osservare la regola ermeneutica che impone di interpretare le clausole del contratto le une per mezzo delle altre, creando una netta disparità tra il personale promosso nell'area quadri prima del 15.2.95 e quello promosso successivamente a tale data. Il ricorso non può essere accolto. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che le clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste NE, nel prevedere quattro aree funzionali al posto delle precedenti nove categorie, non avessero stabilito alcuna corrispondenza immediata tra le categorie e le aree, riservandosi di procedere al nuovo inquadramento a decorrere dal 15 febbraio 1995, sulla scorta dei successivi accordi che sarebbero intervenuti (e, di fatto, erano intervenuti) fra le parti. A tale interpretazione la difesa del ricorrente si limita a contrapporne una diversa, secondo la quale non sarebbe stato necessario alcun accordo integrativo per il nuovo inquadramento, in quanto le declaratorie delle aree già consentivano di stabilire la corrispondenza fra le vecchie categorie e le nuove classificazioni. Il riferimento ad accordi integrativi volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione sarebbe, secondo la difesa del ricorrente, diretto soltanto a limitare temporalmente, fino al 15 febbraio 1995, l'esercizio del potere unilaterale dell'Ente datore di lavoro di procedere alla nuova classificazione del personale;
e l'accordo del 3.3.95 non avrebbe fatto altro che confermare la decisione unilaterale dell'Ente, presa con la telecircolare del 27 febbraio 1995. Il ricorso non evidenzia, però, in qual modo i giudici di appello hanno violato i canoni della interpretazione letterale, del rilievo della comune 7 intenzione delle parti, del principio di interpretazione complessiva delle clausole del contratto. Né viene spiegato perché il Tribunale ha errato nel valorizzare il tenore letterale dell'accordo 3.3.95, con il relativo schema di classificazione "in sede di primo inquadramento", con le corrispondenze fra le vecchie categorie e le aree di nuova istituzione. Né viene riportata una norma che dimostri la inutilità delle successive specificazioni e la possibilità di procedere immediatamente, fin dal 26 novembre 1994, alla nuova classificazione del personale. Non viene riportato neppure, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il testo della telecircolare 27 febbraio 1995, che dovrebbe dimostrare la possibilità di operare la classificazione semplicemente attuando quanto già stabilito nel contratto collettivo, senza necessità di alcun accordo o ulteriore determinazione. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. L'alterno esito delle fasi di merito giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. I cons. estensore Il Presidente I A 0 3 D S 1 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O Shill A ' B S L E 3 I L P E 7 D S - D I 8 A I - IL CANCELLIERE N T S 1 S G 1 N Depositato in Cancelleria O O E P S E A 20 FEB. 2002 M I G D I A oggi, E G A , E O D O L IL CANCELLIERE T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D