Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2004, n. 18
CASS
Sentenza 7 gennaio 2004

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  • 1RICEVUTE PEC: per costituire valida prova di consegna dell’atto notificato devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg)
    Avv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 maggio 2025

    ISSN 2385-1376 In materia di notifiche a mezzo PEC, le ricevute di consegna, per costituire valida prova dell'avvenuta comunicazione, devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg) e non come semplici riproduzioni in formato PDF, in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto interruttivo. Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Milone – Rel. Orsenigo, con la sentenza n. 992 del 7 aprile 2025. I FATTI Una …

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  • 2NOTIFICA PEC OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: valida anche se la citazione non è firmata
    Avv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 7 aprile 2023

    ISSN 2385-1376 Qualora l'atto processuale sia originariamente formato su un supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell'atto stesso all'ufficio giudiziario), né un'asseverazione di conformità all'originale (…), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato pdf. In applicazione di tale principio, deve ritenersi la validità della notificazione telematica del ricorso per cassazione effettuata mediante la allegazione al messaggio di posta elettronica certificata del documento testuale originale informatico trasformato in pdf. A mente dell'art. 18 DM 44/2011 non sussiste l'obbligo …

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  • 3RICORSO PER CASSAZIONE: può essere notificato a mezzo PEC con PDF frutto di scansione
    Avv. Maria Esposito · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 marzo 2020

    ISSN 2385-1376 Il ricorso per Cassazione può essere notificato a mezzo PEC con PDF frutto di una scansione. Questo perché lo scopo della notifica è portare l'atto a conoscenza del destinatario, non certo consentire il “copia e incolla”. Pertanto, la costituzione in giudizio della parte sana qualsiasi ipotetico vizio. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Gorgoni, con la sentenza n. 532 del 15 gennaio 2020. Questo è il percorso motivazionale della Corte: “Sull'inammissibilità derivante dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificato contenesse in allegato un file in formato “-.pdf” (ovvero Portable …

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  • 4APPELLO: nullo se notificato alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario
    Avv. Maria Esposito · https://www.expartecreditoris.it/ · 24 gennaio 2020

  • 5la responsabilità del vettore
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 7 maggio 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2004, n. 18
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18
Data del deposito : 7 gennaio 2004

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