Sentenza 7 gennaio 2004
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- 1. RICEVUTE PEC: per costituire valida prova di consegna dell’atto notificato devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg)Avv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 maggio 2025
ISSN 2385-1376 In materia di notifiche a mezzo PEC, le ricevute di consegna, per costituire valida prova dell'avvenuta comunicazione, devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg) e non come semplici riproduzioni in formato PDF, in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto interruttivo. Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Milone – Rel. Orsenigo, con la sentenza n. 992 del 7 aprile 2025. I FATTI Una …
Leggi di più… - 2. NOTIFICA PEC OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: valida anche se la citazione non è firmataAvv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 7 aprile 2023
ISSN 2385-1376 Qualora l'atto processuale sia originariamente formato su un supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell'atto stesso all'ufficio giudiziario), né un'asseverazione di conformità all'originale (…), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato pdf. In applicazione di tale principio, deve ritenersi la validità della notificazione telematica del ricorso per cassazione effettuata mediante la allegazione al messaggio di posta elettronica certificata del documento testuale originale informatico trasformato in pdf. A mente dell'art. 18 DM 44/2011 non sussiste l'obbligo …
Leggi di più… - 3. RICORSO PER CASSAZIONE: può essere notificato a mezzo PEC con PDF frutto di scansioneAvv. Maria Esposito · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 marzo 2020
ISSN 2385-1376 Il ricorso per Cassazione può essere notificato a mezzo PEC con PDF frutto di una scansione. Questo perché lo scopo della notifica è portare l'atto a conoscenza del destinatario, non certo consentire il “copia e incolla”. Pertanto, la costituzione in giudizio della parte sana qualsiasi ipotetico vizio. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Gorgoni, con la sentenza n. 532 del 15 gennaio 2020. Questo è il percorso motivazionale della Corte: “Sull'inammissibilità derivante dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificato contenesse in allegato un file in formato “-.pdf” (ovvero Portable …
Leggi di più… - 4. APPELLO: nullo se notificato alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatarioAvv. Maria Esposito · https://www.expartecreditoris.it/ · 24 gennaio 2020
- 5. la responsabilità del vettoreMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 7 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2004, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUBICONE 42, presso lo studio dell'avvocato A CARLO ROTILI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO QUADRUCCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA CO, MA MA, IO SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO MORONI, difesi dall'avvocato ROLANDO SALUSET, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 25/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 01/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato Rolando SALUSET, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione GE RO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila LB UB. Esponeva di essere proprietario di un lotto di terreno iscritto al catasto al foglio n. 90, particella 1005, confinante da un lato con altro di proprietà del convenuto. Questi aveva costruito il muro di cinta senza osservare l'esatta linea di confine, ma addirittura su parte della sua proprietà. Chiedeva quindi che il convenuto venisse condannato all'arretramento di esso e al risarcimento del danno. UB si costituiva con comparsa di risposta, eccependo l'infondatezza della domanda "ex adverso" spiegata, e a sua volta proponeva domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva che l'attore venisse condannato alla demolizione, o comunque all'arretramento della costruzione eseguita a distanza inferiore a sei metri dal confine;
i piani del fabbricato fossero portati a due, onde questo non fosse di altezza superiore a metri 7,50; il muro di cinta fosse ridotto a un metro;
il fabbricato fosse in parte demolito, al fine di ottenere il rapporto di due metri cubi per metro quadro;
il tutto per come previsto dalla convenzione stipulata dall'originario lottizzatore TA SE col Comune di L'Aquila, e richiamata da questi in ogni atto di trasferimento dei lotti, per come anche previsto nelle norme di attuazione del Piano regolatore generale. Il Tribunale, con sentenza del 18 maggio 1995, in accoglimento di parte delle domande dell'attore, accertava la linea di confine, condannava il convenuto ad arretrare il muro di cinta, sul presupposto che, in base alle consulenze tecniche di ufficio espletate, questo era risultato costruito su parte del fondo di RO per circa m. 0,60 a monte e m. 1 a valle, rispetto alla effettiva linea di confine;
rigettava la domanda di risarcimento del danno, ritenendo la carenza di prova, come pure rigettava la domanda riconvenzionale di UB.
UB interponeva appello, deducendo che il Tribunale n avrebbe dovuto ritenere attendibile l'elaborato del primo C.T.U. geom. LZ, il quale peraltro si era attenuto ad una metodologia di rilievi piuttosto superata, mentre invece quella del secondo consulente, e cioè il geom. Biasini, era più attendibile, ed essa si discostava notevolmente dai rilievi e conclusioni del primo, in quanto peraltro molto più coerente col frazionamento allegato all'atto di acquisto del lotto dell'appellante stesso. Al posto dell'appellato, nel frattempo deceduto, si costituivano gli eredi, e cioè IS CI, vedova, nonché MO e MA RO, i quali contestavano quanto asserito da controparte e proponevano appello incidentale.
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 19 ottobre 1999, ha rigettato il gravame di UB, come pure quello incidentale degli appellati, sul presupposto che la motivazione del Giudice di prime cure fosse immune da vizi logici e di valutazione, e che per gli appellati non fosse stata fornita la prova precisa del danno lamentato, e ha compensato per intero le spese del grado. Avverso questa decisione UB ha proposto ricorso per Cassazione, con l'enunciazione di tre motivi.
CI e i due RO resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di appello non ha considerato che le osservazioni e conclusioni del primo C.T.U. geom. LZ erano state formulate con una metodica niente affatto scientifica, ne' quindi convincente. L'elaborato infatti era risultato in contrasto con i rilievi operati dal secondo C.T.U. geom. Biasini, oltre che con le osservazioni dei consulenti di parte geom. Baglione e geom. Sansone, quest'ultimo tecnico che aveva curato tutta la lottizzazione della zona per conto del lottizzatore SE. Inoltre il collegio doveva tenere conto che, anche in base ai tipi di frazionamento allegati agli atti di acquisto rispettivi il muro di cinta costruito dal ricorrente corrispondeva proprio alla linea di confine, mentre invece secondo il calcolo del geom. LZ il fondo di esso UB risultava ridotto di circa mq. 12, e quello dei resistenti aumentato di circa mq. 19.
Tale motivo è infondato. Ed invero la Corte di appello ha messo in evidenza quanto segue: a) l'elaborato tecnico del geom. LZ risulta immune da vizi logici e di valutazione;
b)egli aveva determinato la linea di confine sulla scorta degli atti di acquisto, e in particolare sui tipi di frazionamento ad essi allegati;
e)nessun contrasto era dato ravvisare tra le conclusioni del primo C.T.U. e quelle del secondo, e cioè il geom. Biasini, il quale fra l'altro aveva accertato che UB aveva operato uno sconfinamento di circa metri 0,60 a monte, e circa m. 1 a valle a danno dei RO. Non è possibile in sede di legittimità proporre un vaglio alternativo degli elementi istruttori acquisiti nella fase di merito rispetto al giudizio formulato dal relativo Giudice. Al riguardo infatti, questa Corte ha statuito che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (V. SEZ. U SENT. 0 5802 DEL 11/06/1998). Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato e logicamente corretto, e si sottrae pertanto alle censure del ricorrente.
Col secondo motivo il ricorrente propone le stesse censure di cui al precedente numero, con riferimento alle norme di cui alla convenzione che il lottizzatore SE aveva stipulato col Comune di L'Aquila in ordine ai vari divieti e limiti richiamati nella parte inerente allo svolgimento del processo, e che sicuramente dovevano anche essere vincolanti per tale Martini, dante causa di RO. La Corte di merito ha messo in rilievo quanto segue: 1) non risulta che anche questi o chi per lui avesse dovuto accettare le prescrizioni che il lottizzatore aveva imposto all'allora convenuto;
2) ne' d'altronde in proposito alcuna prova era stata fornita;
3) quindi la relativa domanda di demolizione del manufatto e di rimessione in pristino non poteva essere accolta.
Più precisamente la Corte ha affermato che "non si conoscono eventuali prescrizioni di una presunta scrittura che RO, secondo UB, certamente aveva stipulato con il medesimo lottizzatore".
La motivazione è insufficiente.
La C.A. infatti non ha considerato che la lottizzazione è uno strumento esecutivo del P.R.G., e che essa, in quanto consacrata in una convenzione che deve essere trascritta nei registri immobiliari, comporta effetti giuridici anche per gli aventi causa nelle proprietà dei terreni lottizzati, specialmente per quanto riguarda gli standard edilizi, dato che in base all'art. 1 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 le norme in esso contenute (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze ecc.) si applicano anche alle lottizzazioni convenzionate;
per cui, nel decidere la causa, non poteva prescindersi dalla conoscenza delle suddette prescrizioni edilizie (da acquisire mediante gli strumenti processuali consentiti) che il lottizzatore ave l'obbligo di inserire in tutti gli atti di vendita dei si lotti, al fine di accertare se i vari compratori si fossero o meno adeguati, nella costruzione della propria unità abitativa, alle prescrizioni stesse.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice per un più approfondito esame della questione ed una nuova decisione della causa sul punto.
Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto in ordine alle spese, poiché queste dovevano essere poste a carico degli appellati in forza del principio della soccombenza. Tale censura rimane assorbita dall'accoglimento del secondo motivo. In conclusione, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice. Quanto alle spese di questo grado provvedere il giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004