Sentenza 8 aprile 1998
Massime • 1
La concessione in sanatoria ha la stessa natura e valenza della concessione edilizia tempestivamente rilasciata, facendo presumere, fino a prova contraria, la legittimità del relativo procedimento amministrativo, che il giudice penale deve accettare nel provvedimento conclusivo, senza potere risalire al vaglio della legittimità degli atti che sono collocati a monte del procedimento, e ciò perché la causa estintiva coincide con lo stesso provvedimento conclusivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/1998, n. 7927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7927 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Papadia Umberto Presidente del 8/4/98
1. Dott. Raimondi Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " De AI ID " N. 1271
3. " SA OR " REGISTRO GENERALE
4. " HE DO " N. II92/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da I) Di OM UE, n. a Roma il 26/9/66;
2) Di OM SA, n. a Gavorrano (GR) il 5/7/63 avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma - sezione 1^ penale - il 30/09/97 depositata il 29/10/97 (n.4777/97) che ha confermato la sentenza emessa il 02/11/95, depositata il 30/11/95, dal Pretore di Roma Sez. distaccata di Bracciano con la quale i predetti venivano condannati alla pena di anni 1 di reclusione e L.
6.000.000 di multa per i reati p. e p. dagli art. 20 lett. b. L.47/85 L. 1086/71 e art. 349 c.p Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Raimondi Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore Anna Orlando - Roma -
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1 - I ricorrenti Di OM UE e Di OM SA erano imputati dei reati di cui
A) art.20 lett.b) legge 28.2.1985 n.47, per avere abusivamente realizzato in assenza della prescritta concessione edilizia due manufatti in muratura e c.a., il primo imposto da piano parzialmente interrato di m.23,50 x 5,80 con altezza interna di m.2,75 più altri m.23,50 x 5,80 con altezza interna di m.3,40, piano primo di m.16,00 x 11,30 x m.2,85 di altezza, piano sottotetto stesse dimensioni con altezza variabile da m.1,14 a m.1,14 a m.2,70 circa;
il secondo manufatto composto da piano parzialmente interrato di metri 9,75 x 8,65 x m.3,35 di altezza nonché ulteriore ampliamento di m.7,00 x 4,80 x 3,30 di altezza circa;
Entrambi i manufatti risultano tramezzati.
B) artt. 1, 2, 4, 13, 14, L.
5.11.71 n.1086, per avere eseguito le spese di cui al capo che senza il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di inizio lavori all'Ufficio del Genio Civile.
c) artt. 110, 349 1^ e 2^ comma C.P. per avere, in data 3.12.93 in concorso tra loro violato i sigilli apposti all'atto del sequestro del 27.8.1993 con cui gli imputati furono nominati custodi giudiziari, proseguendo così i lavori sul manufatto di cui al capo a)cc. in Bracciano via di Valle di Foresta fino al 3.12.93. 2 - Il difensore di Di OM SA si duole che, malgrado le fosse stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, costei era stata egualmente riconosciuta responsabile dei reati ascrittile perché i lavori abusivi erano stati da lei protratti oltre la data utile ai fini del condono del 31 dicembre 1993. Desumendo tale erroneo convincimento dalle constatazioni operate il 3 dicembre 1993), quando i lavori erano ancora in corso, e il 9 settembre 1994, quando i lavori erano risultati già completati. Senza che ella avesse potuto beneficiare del termine utile ai fini del condono edilizio neppure per la parte dell'opera abusiva che era stata realizzata alla prima delle due date.
3 - Lo stesso difensore si duole, nell'interesse stavolta dell'altro imputato Di OM UE, che erroneamente non era stato riconosciuto il debito rilievo alle tre concessioni in sanatoria rilasciate in accoglimento delle altrettante istanze presentate rispettivamente 1) dall'imputato per i locali da adibire a sua abitazione, 2) dall'omonima ditta per altri locali da impiegare per la di lui attività artigianale e 3) dalla di lui madre, RI Alderini, siccome interessata ancorché non proprietaria, per altri locali ancora. Istanze, codeste. che riflettevano altrettanti porzioni del fabbricato abusivo, ciascuna inferiore a 750 mc. Mentre invece i giudici di merito avevano dato peso alla consistenza complessiva dell'opera che superava i 750 mc. negando in ogni caso l'estinzione delle contravvenzioni per intervenuta oblazione.
4 - Orbene, secondo la sentenza impugnata, incontestabile l'attribuzione al magistero penale del dovere di verifica di ricorrenza di tutti i presupposti, previsti dalla legislazione premiale, ai fini della declaratoria estintiva di reato". Per quel che riguarda poi l'imputata Di OM SA, in particolare, costei - si legge - "non potrebbe giovarsi di una presunzione di cessazione dell'illecito al 31 dicembre 1993 in ragione della mancata prova al riguardo da parte del P.M.", incombendo a lei tale dimostrazione.
Quanto poi al Di OM UE, doveva considerarsi, sempre a giudizio della Corte di merito, un artifizio la presentazione di tre domande di sanatoria - da lui, dalla sua ditta e dalla madre - allo scopo di far apparire, per ciascuna delle rispettive porzioni dell'immobile abusivo, il rispetto della soglia dei 750 mc., laddove tale soglia era stata in effetti ampiamente superata considerato il volume realizzato.
5 - Intanto, va chiarito che, in riferimento agli abusi in questione erano state rilasciate quattro concessioni in sanatoria ex artt. 13 e 22 e legge n. 47/85. Sicché il tema del processo va liberato dall'equivoco che siano qui in discussione la normativa del condono edilizio e relativi effetti di cui agli artt. 38 ss. stessa legge e succ. modifiche. Per cui all'estinzione del reato di costruzione abusiva di cui all'art. 20 lett. b), legge cit., reato di cui si fa carico ai ricorrenti, non ostano le condizioni di tempo, di cubatura e altre, richieste da quest'ultima normativa e neppure la limitata estensione ai soli comproprietari degli effetti dell'oblazione versata ai sensi del cit. art. 38.
Rispetto ad ogni altra considerazione, deve dunque prevalere la constatazione dell'avvenuto rilascio da parte del sindaco di Bracciano delle concessioni in sanatoria nn. 4, 5, 6 e 7 in data 27/9/95, ricordate in premessa dalla stessa sentenza impugnata.
6 - Ciò posto, va ricordato che la concessione in sanatoria ha la stessa natura e valenza della concessione edilizia tempestivamente rilasciata, facendo presumere fino a prova contraria la legittimità del relativo procedimento amministrativo, che il giudice penale deve accettare nel provvedimento conclusivo. Fatte salve, beninteso, per altro verso, le impugnazioni da parte di chi vi è legittimato. Senza che perciò il giudice penale debba ripercorrere tale procedimento per controllare la legittimità dei relativi atti, non essendogli consentito di operare un sindacato merito che mai, disapplicare la concessione edilizia, ostandovi il principio di stretta legalità che assiste, come ogni altra ipotesi di reato5 anche quella di cui qui si discute, prevista dall'art. 20 lett. b). A meno che dalla vicenda non risultino indicazioni di illecite collusioni fra gli amministratori e il beneficiario o comunque indicazioni di reato.
In altri termini il giudice penale deve prendere atto della concessione in sanatoria, senza poter risalire al vaglio della legittimità degli atti che son collocati a monte del relativo procedimento, con la pretestuosa giustificazione di voler verificare i presupposti dell'atto amministrativo ai fini della dichiarazione di estinzione del reato. E ciò perché la causa estintiva coincide con lo stesso provvedimento conclusivo.
Parimenti e a maggior ragione, per altro verso, devono prendere atto della concessione, rilasciata tempestivamente o in sanatoria, presumendosene la legittimità, il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. Soltanto per tutto quanto esula dal procedimento e relativo oggetto, costoro, ai sensi dell'art. 6 legge cit., sono responsabili della conformità delle opere alle norme urbanistiche,, dovendosi infatti presumere la legittimità dell'operato di chi per legge è responsabile del procedimento per il rilascio della concessione a costruire.
7 - Da quanto sopra deriva, ai sensi degli artt. 22 legge n. 47/85 cit. e 182 c.p., l'estinzione del reato di cui all'art. 20 lett. b) per i ricorrenti ai quali le concessioni in sanatoria si riferiscono. Con la conseguente eliminazione per essi della relativa pena di mesi due di reclusione e di L 1.500.000 di multa.
Sempre ai sensi del cit. art. 22, esulano dalla declaratoria di estinzione gli altri reati siccome non aventi natura di reati urbanistici. Col conseguente rigetto dei ricorsi nel resto.
p.q.m.
letti gli artt. 615 e 620 c.p.p. la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) (legge n. 47/85) perché il reato è estinto per concessione in sanatoria ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione e L 1.500.000 di multa. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 8 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998