Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
È inammissibile perché tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo la deliberazione dell'atto da parte del giudice assunta all'esito di udienza camerale "partecipata" nel contraddittorio delle parti presenti (nella specie, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.), a nulla rilevando la mancata conoscenza, da parte dell'istante, della persona fisica del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2008, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 313
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025364/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA KK N. IL 17/03/1961;
avverso ORDINANZA del 05/06/2007 CORTE APPELLO DI BOLOGNA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO G.: rigetto. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con ordinanza del 5/5/2007 la Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione di LA KO, proposta il 26/5/2007 nei confronti della dott.ssa Chierici R., componente del collegio del tribunale di Forlì, che in data 8/5/2007 aveva deciso con decreto l'applicazione della misura di sorveglianza speciale notificatogli il 23/5/2007, sul rilievo della tardività dell'istanza presentata dopo il compimento dell'atto da parte del giudice;
che il ricorso per cassazione proposto dall'istante e integrato da successiva memoria difensiva, come ha esattamente osservato il P.G. nella requisitoria scritta, si palesa inammissibile, risultando ineccepibile la tesi del giudice a quo in merito all'obiettiva tardività della richiesta di ricusazione, rispetto al dato fattuale del pregresso compimento dell'atto, emesso all'esito di udienza camerale "partecipata" nel contraddittorio delle parti (presenti), attesa peraltro l'irrilevanza del dato relativo alla conoscenza, o non, da parte dell'istante della persona fisica del suddetto giudice;
che il ricorso, attesa la corretta applicazione da parte della Corte territoriale del disposto di cui all'art. 38 c.p.p., comma 1 u.p., (v., da ultimo, Cass., Sez. 6^, 27/5/2003 n. 39938, Vitalone, rv. 228222), va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008