Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10684 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPPEN D1 0684 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ritendato SEZION adempimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20607/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere - Cron. 23302 Dott. Italo PURCARO Consigliere - Rep. 3631 Ud. 09/04/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE EL TOYS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato GRASSETTI FABRIZIO, che 10 difende unitamente agli avvocati Richiesta copia studia IL SOLE 24 ORE TURCHI MASSIMO, CASTELLI TULLIO, giusta delega in atti;
dal Sig. per diviti Lisee * 03 AGO. 2001 ricorrente
contro
CSBM SRL IN LIQ;
- intimato CANCELLERE avversO la sentenza n. 479/98 della Corte d'Appello di 2001 BRESCIA, Sezione seconda civile emessa il 695 10/6/1998, depositata il 20/08/98; RG.16525/1996; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato MASSIMO TURCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La C.S.B.M. s.r.l., premesso di aver venduto e con- segnato alla Re- l YS una quantità di stampi per gio- cattoli senza percepirne il prezzo, ottenne a tal tito- lo dal Presidente del Tribunale di Brescia, nei con- fronti della società acquirente, ingiunzione di paga- mento della complessiva somma di L. 52.981.000. La Re- el YS propose opposizione. Sostenne di aver ricevuto in consegna la merce con grave ritardo e di avere, in t conseguenza di ciò, subito un danno di importo superio- re a quello del prezzo reclamato "ex adverso". Chiese, quindi, che previa compensazione del proprio credito per il danno da ritardata consegna col credito per il prezzo della merce dedotto della intimante, quest'ultima fosse condannata al pagamento della ecce- denza. Con sentenza del 18.6.1996 il Tribunale di Bre- scia rigettò la opposizione. Su appello della Re-el YS la Corte di Brescia, con sentenza del 20.8.1998, 2 ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che nessun risarcimento spettava alla società acquirente perché essa non aveva costituito in mora nella consegna la società venditrice. Ricorre la Re-el YS con unico motivo. La C.S.B.M. in liquidazione non ha svolto dife- se. MOTIVI DELLA DECISIONE La società ricorrente denunzia violazione degli artt. 1218 e 1219 cod.civ. Sostiene che nessuna norma subordina il risarcimento del danno da ritardo alla formale costituzione in mora del debitore ed osserva che mentre l'art. 1218 cod.civ. fa conseguire diretta- mente il risarcimento alla ritardata esecuzione della prestazione, l'art. 1219 cod. civ. prevede la Costitu- zione in mora del debitore soltanto ai fini particolari del trasferimento del rischio di perimento della cosa, della interruzione della prescrizione e del decorso de- gli interessi moratori. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia disatteso la sua istanza risarcitoria con l'argomento che essa non era stata preceduta dalla costituzione della C.S.B.M. in mora nella consegna del- la merce venduta. La doglianza non ha fondamento. E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legit- timità quello per cui nell'ipotesi di mora in senso stretto e cioè di inadempimento temporaneo, ove la pre- 3 stazione debba (come nella specie) eseguirsi al domici- lio del debitore, è necessario che quest'ultimo alla scadenza del termine (non essenziale) venga costituito in mora, perché diversamente il suo indugio è giustifi- cato da una presunzione di tolleranza (Cass. 10.4.1986 n. 2500; Cass. 28.12.1973 n. n. 3456; Cass.
2.9.1971 n. 2602; Cass. 31.3.1969 n. 1050; Cass.
4.5.1962 n. 862). 109T 250.0 La criticata pronunzia della Corte bresciana, che a 456T questo principio si è uniformata, non merita, pertanto, TOT. censura. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a r provvedere sulle spese processuali, non avendo la so- cietà intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 9.4.2001 IL CONSIGLIERE EST. IL ESIDENTE CANCELL RECT Depositata in Cancelleria oggi, lì -3 AGO, 2001 IL CANCELLERE C1 Giovanni Giambattista