Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
Anche colui che è indagato per un reato connesso a quello in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo può essere legittimato alla proposizione dell'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., purché vanti un interesse concreto ed attuale. (In relazione all'appello proposto avverso la revoca di un sequestro preventivo disposta in un procedimento connesso, la Corte ha ritenuto privo di apprezzabile rilevanza giuridica l'interesse del ricorrente di accertare, attraverso la verifica del "fumus commissi delicti", la credibilità dei denuncianti, a loro volta indagati per il reato per il quale era stata disposta la cautela reale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 10029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10029 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 340
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 014543/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LA AR N. IL 11/07/1945;
avverso ORDINANZA del 28/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di ASCOLI PICENO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
senti te le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai difensori di De NI CA (indagato nel procedimento n. 2319/2007 R.G.N.R.) avverso il provvedimento in data 8-3-2008, col quale il GIP ha revocato il sequestro preventivo disposto con decreto del 29-2-2008, in riferimento al reato di cui all'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea), nell'ambito del procedimento n. 3500/2007 R.G.N.R. (successivamente riunito al n. 2319/2007 R.G.N.R con atto del Procuratore della Repubblica del 4-3-2008), pendente nei confronti di altri soggetti.
Tale pronuncia è stata motivata sul rilievo che il De NI, rispetto al reato per il quale è stato disposto il sequestro, non riveste alcuna qualifica idonea a legittimarlo, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., alla proposizione dell'appello, e che la riunione dei due procedimenti non ha alcun effetto sulla qualità di imputato o indagato rispetto ad una determinata ipotesi di reato. Ricorre il De NI, a mezzo dei suoi difensori, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 322 bis c.p.p.. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il De NI, quale persona sottoposta ad indagini, ha un interesse processuale ad impugnare il provvedimento di revoca del sequestro disposto nel procedimento riunito, al fine di ottenere un provvedimento sfavorevole agli indagati di quel procedimento, e cioè alle persone che lo hanno denunciato per tentata estorsione e che, a loro volta, sono accusate di aver commesso reati (e in particolare quello ex art. 2636 c.c.) ispirati proprio dalla stessa finalità (il controllo sull'assemblea di Villa Anna) che avrebbe animato i presunti illeciti dell'attuale ricorrente. L'accertamento, da parte del Tribunale, del fumus di commissione di un reato societario proprio in capo a chi accusa il De NI di scorrettezze in ambito societario, costituirebbe, infatti, sul piano processuale, un risultato giuridicamente favorevole, e ben potrebbe avere una positiva influenza sul procedimento penale riunito, quanto meno sotto l'aspetto della credibilità dei soggetti denuncianti. In via subordinata, il ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 322 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede la legittimazione ad appellare in capo a colui che riveste la qualifica di persona sottoposta a indagini in un procedimento riunito a quello in cui è stato emesso il provvedimento cautelare.
DIRITTO
- Il ricorso è infondato, anche se occorre in parte emendare la motivazione posta a base dell'ordinanza impugnata. - L'art. 322 bis c.p.p. attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro al pubblico ministero, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse. Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche l'appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale.
Al riguardo, in giurisprudenza è stato affermato, in particolare, che la persona che avrebbe diritto alla restituzione, legittimata a proporre impugnazione contro i provvedimenti di sequestro, deve individuarsi non in ogni persona che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quella che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelatile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esempio il possesso) (Cass. Sez. 6, 4-10-1994 n. 3779). Allo stesso modo, è stato puntualizzato che, sebbene all'indagato e al suo difensore sia in linea di principio riconosciuta la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame o con il ricorso diretto per cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo indipendentemente dalla formale titolarità del bene sottoposto a sequestro, tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse all'impugnazione. L'imputato o indagato che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro, pertanto, in tanto può impugnare, in quanto il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sua sfera giuridica e, quindi, la eliminazione o la riforma del provvedimento in questione renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Cass. Sez. 6, 15-6-1998 n. 2158; Cass. Sez. 5, 20-12- 2004/17-2-2005 n. 6151; Cass. Sez. 5, 21-10-2008 n. 44036). - Passando ad analizzare, nella indicata ottica, la fattispecie in esame, deve convenirsi con la tesi del ricorrente, secondo cui il fatto che il De NI sia indagato, nell'ambito di un procedimento riunito a quello in cui è stato disposto il sequestro preventivo, per reati diversi da quello in relazione al quale è stata applicata tale misura cautelare, non comporta di per sè il suo difetto di legittimazione ad impugnare il successivo provvedimento di revoca emesso dal GIP, come invece ritenuto del Tribunale. È evidente, infatti, che la valutazione dell'ammissibilità dell'appello deve muoversi nella diversa prospettiva della verifica della sussistenza, in capo all'appellante, di un concreto interesse ad impugnare, apparendo eccessivamente formale e riduttiva una interpretazione del disposto dell'art. 322 bis c.p.p. che circoscriva, sul piano dell'astratta legittimazione ad impugnare, la nozione di "imputato" (o indagato) al solo soggetto che rivesta tale qualità rispetto ad una determinata ipotesi di reato, escludendo tout court dal novero dei soggetti legittimati la persona imputata per un reato connesso, che pure, in ipotesi, potrebbe essere portatrice di un interesse concreto e attuale ad ottenere il ripristino o la rimozione del vincolo cautelare.
- Così puntualizzati i termini della questione, si osserva che l'appello proposto dal De NI deve ritenersi inammissibile per carenza d'interesse, non vantando il predetto alcun diritto in relazione ai beni oggetto di sequestro, e dovendosi ritenere priva di apprezzabile rilevanza giuridica la situazione dal medesimo prospettata, legata alla positiva influenza che l'accertamento del fumus del reato per il quale è stata disposta la misura cautelare potrebbe avere nel procedimento a suo carico, quanto meno sotto il profilo della credibilità dei soggetti che lo hanno denunciato. Un simile interesse, di natura meramente processuale e configurabile solo a livello congetturale, non si palesa infatti idoneo a produrre, in termini di attualità e concretezza, una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e si traduce, quindi, in un mero interesse di fatto all'annullamento del provvedimento di revoca del sequestro, inidoneo a legittimare l'indagato alla impugnazione. - S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009