Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10732 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA EA CORTE SUPR0 7 3 QZ N 0 2 IN NOME DEL POPOL TALANO SSAZIO Oggetto Pagamento prezzo SEZIONE TERZA CIVILE residuo compravendita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19800/00 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE 23808/00 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 28338 : Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere - Ud. 09/05/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA BE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLIVO DI CINNA 196, presso lo studio dell'avvocato LILIANA SALEMME, difesa dall'avvocato MARIO DEL POZZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FA SA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 23808/00 proposto da: FA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 PALUMBO 12, presso 10 studio dell'avvocato SIMONETTA 1135 CRISCI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FA BE;
- intimata avversO la sentenza n. 12275/00 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione 10 Civile, emessa il 05/05/00 e depositata 1'08/05/00 (R.G. 32311/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso in oggetto. RILEVATO che sono proposti ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe del giudice di pace di Napoli che, decidendo sull'opposizione di AR LA, ha revocato il decreto ingiuntivo (n. 309/99) di condanna della medesima al pagamento della somma di L 297.500 ed ha condannato l'opposta EB LA al pagamento della somma di L. 796.650, oltre agli inte- ressi;
che la ricorrente principale EB LA articola tre motivi di ricorso, illustrati anche da memoria, ri- spettivamente deducendo "violazione dell'art. 113 c.p.c., in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, 2 c.p.c.”, “violazione dei consolidati principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 90, 91 e 92 c.p.c., nonché 2909 C.C., in relazione al disposto dell'art. 360, n. 3, c.p.c." e "violazione dell'art. 633 c.p.c. e 1243 C.C. in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c."; che la ricorrente incidentale AR LA artico- la a sua volta tre motivi di ricorso, deducendo viola- zione e falsa applicazione di legge in riferimento, ri- spettivamente, (a) all'art. 1243 C.C., (b) agli artt. 1282 e 1284 c.c., e (c) all'art. 92 c.p.c.; RITENUTO che i ricorsi vanno riuniti, siccome pro- posti avverso la stessa sentenza;
che, non eccedendo il valore della controversia due milioni di lire, il giudice di pace ha necessaria- mente deciso secondo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considera- to la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risul- tante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 no- vembre 1991, n. 374; che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (cfr. Cass., sez un., n. 716 del 1999, cui 3 si sono allineate tutte le pronunce successive), unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario (escluso anche il limite costituito dal rispetto dei principi regolatori della materia), siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo (e sostitutivo di quello secundun legem) prevede, sic- ché la sentenza equitativa del giudice di pace può es- sere impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sol- tanto per far valere il superamento di questo limite, essendo l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge concettualmente preclusa, al di fuori di siffatta ipotesi, dalla non configurabilità - a proposito del - della violazione di una regola giudizio equitativo (posta dalla legge) che presuppone un giudizio secondo diritto;
che è stato anche chiarito che, per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vi- zio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia 4 motivata;
che resta invece fermo il dovere del giudice di processuali anche nelle pace di rispettare le norme cause decise secondo equità;
CONSIDERATO che
il primo motivo del ricorso prin- cipale è dunque manifestamente infondato, non essendo concettualmente configurabile, per quanto detto, la violazione dell'art. 113 c.p.c., pur prescindendo dal rilievo che la sentenza è dichiaratamente resa "ex art. 113, comma 2, c.p.c.", come si legge all'ultima riga del dispositivo;
che il secondo motivo dello stesso ricorso è inam- missibile, in quanto l'addotta, erronea interpretazio- ne, da parte del giudice di pace, del giudicato esterno ripartizione dell'onere delle(in punto di affermata spese processuali anticipate da una sola parte in caso di compensazione delle stesse senza ulteriori statui- zioni da parte del giudice) costituisce prospettazione di errore in iudicando e non anche in procedendo, posto che il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 90, 91 e 92 c.p.c. è effettuato in funzione interpretativa processo nel di una statuizione giudiziale estranea al quale è stata emessa la sentenza impugnata;
che il terzo motivo del ricorso principale è mani- festamente infondato, giacché il giudice di pace, dopo 5 aver correttamente revocato il decreto ingiuntivo a se- guito del pagamento da parte dell'opponente di L. 140.000 in ероса successiva all'emissione del titolo, ha compensato per intero le spese del giudizio in rela- zione al parziale accoglimento dei motivi di opposizio- ne, e dunque anche quelle della fase monitoria, sicchè risulta assorbito il rilievo che la revoca del decreto ingiuntivo, a seguito di pagamento avvenuto in ероса all'emissione del decreto, non esimesuccessiva l'opponente dall'onere di pagare le relative spese;
che i primi due motivi del ricorso incidentale so- inammissibili in quanto con gli stessi è dedotta no violazione di legge sostanziale ordinaria;
che il terzo motivo del ricorso incidentale è ma- nifestamente infondato in quanto unico limite del giu- dice in ordine alla regolazione delle spese processuali (nella specie compensate) è costituito dal divieto di condanna anche solo parziale a carico della parte to- talmente vittoriosa;
che entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati e che la reciproca soccombenza induce all'integrale com- pensazione delle spese del giudizio di legittimità; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
6 riunisce i ricorsi Roma, 9 maggio Il consigliere , li rigetta e compensa le spese. 2002 estensore Il presidente IL CANCELLIERE O Mare Sib Dots 23.04.02 & Abo Dont 7