Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato, che solo apparentemente si sostanzia in un'esecuzione spontanea della decisione, perché il contrasto con la situazione possessoria tutelata continua ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia trovata in atto durante l'esecuzione forzata (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che potesse ottenersi l'eliminazione coattiva degli impedimenti al possesso diversi da quelli rispetto ai quali la sentenza costituente titolo esecutivo si era pronunciata, e anche successivi alla stessa e alla sua iniziale esecuzione spontanea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9202 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO P, che la difende unitamente all'avvocato CAVERA DIEGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE UR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01989/99 proposto da:
NE UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 12, presso lo studio dell'avvocato MARVASI TOMMASO, che lo difende unitamente all'avvocato CORSARO LAURA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AN LO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1083/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione seconda civile, depositata il 15/09/98; RG.583/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato TOMMASI MARVASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbimento di quello principale.
Svolgimento del processo
Il pretore di Prato, con sentenza del 3.6.1989, accoglieva la domanda proposta da EN AS
contro
UR UC. Disponeva la reintegrazione della prima nel possesso di una servitù di passaggio ed ordinava al secondo di rimuovere una rete metallica e le piante apposte a confine tra la sua proprietà ed il fondo AS nel punto in cui impedivano a costei il passaggio. Il 2.1.1990, AS, con atto di precetto, intimava a UC di adempiere all'obbligo posto a suo carico dalla sentenza. Esponeva che UC era stato condannato a reintegrarla nel possesso della servitù di passaggio, in modo che le fosse consentito, come lo era prima, di accedere dalla propria abitazione alla strada e viceversa;
che UC, pur avendo provveduto a rimuovere la rete metallica e le piante nel punto in cui lei esercitava il passaggio, lasciava tuttavia volontariamente chiuso il cancello tra la sua proprietà e la strada pubblica, così rendendo impraticabile il passo.
Chiedeva le fosse quantomeno consegnata la chiave del cancello e minacciava altrimenti di procedere ad esecuzione forzata. Il 24.1.1990 presentava ricorso al pretore chiedendo che fossero fissate le modalità di esecuzione.
2. - UC, con citazione del 3.7.1990, riassumeva davanti al tribunale l'opposizione all'esecuzione già proposta davanti al pretore.
Svolgeva queste ragioni.
AS, nel proporre la domanda di reintegrazione, come situazione che concretava uno spoglio aveva dedotto solo l'apposizione della rete metallica e delle piante lungo il confine tra le due proprietà;non aveva invece sollevato la questione del cancello, alla cui presenza il pretore aveva pure accennato nella sentenza,rilevando che di tale limitazione l'attrice non si era però doluta. La sentenza di reintegrazione nel possesso non poteva dunque costituire giudicato quanto al costituire, la presenza del cancello, fatto contrario al possesso della servitù, mentre al comando rivoltogli, di eliminare gli impedimenti lamentati, egli aveva ottemperato.
Il cancello peraltro rimaneva aperto nelle ore di apertura della fabbrica UC e dopo veniva chiuso, come era stato sempre fatto. Di qui la mancanza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3. - Il tribunale di Prato, con sentenza del 3.9.1994, accoglieva l'opposizione.
Interpretando la sentenza del pretore, fatta valere come titolo esecutivo, il tribunale riteneva che la reintegrazione fosse stata chiesta e disposta con esclusivo riguardo al fatto di spoglio costituito da rete e piante collocate sul confine.
Considerava che, nella motivazione della propria decisione, il pretore s'era soffermato in modo espresso sulla presenza del cancello, che impediva l'accesso quando era chiuso;
il pretore aveva però osservato che ciò non poteva comportare un affievolimento delle prerogative di AS, giacché la servitù prediale poteva essere esercitata anche per intervalli: perciò il passaggio a piedi o con la bicicletta durante i giorni feriali e nelle ore di apertura del cancello comunque le forniva una utilità, nel cui godimento andava quindi reintegrata.
4. - La decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Firenze con sentenza del 15.9.1998, però basata su una diversa motivazione.
La corte d'appello ha fondato la propria decisione su due argomenti. Il primo, articolato in più proposizioni, è stato svolto in un'ordinanza in cui la corte ha ammesso la parte istante a provare l'impedimento al passaggio costituito sia dalla chiusura del cancello sia da altri comportamenti.
La sentenza possessoria - ha osservato la corte d'appello - non può essere interpretata nel senso che costituisca atto contrario al possesso della servitù la chiusura del cancello quando la fabbrica UC è chiusa.
Ma se il cancello è tenuto chiuso anche durante l'orario d'apertura della fabbrica ciò costituirebbe un atto contrario al possesso della servitù in cui la parte è stata reintegrata dalla sentenza e non consentire l'eliminazione di questo ostacolo sarebbe in contrasto con il principio, per cui gli ulteriori atti di spoglio eventualmente compiuti con modalità diverse, ma realizzati sempre nello stesso luogo, sono lesivi del medesimo possesso, lasciando inattuata la tutela che invece la condanna alla reintegrazione obbliga ad assicurare.
I nuovi impedimenti all'esercizio del possesso, attuati prima che la reintegrazione dello spoglio sia avvenuta, possono quindi essere eliminati in sede di esecuzione forzata.
Non poteva d'altra parte essere seguita la tesi dell'opponente, per cui, nel caso, il principio trovava ostacolo alla sua applicazione nell'essere stata la parte istante già reintegrata nel possesso, come la stessa aveva riconosciuto, prima che si manifestassero i nuovi fatti da lei lamentati.
Tralasciando ogni altra considerazione, bastava notare che tale ammissione, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, non v'era stata, perché non poteva desumersi ne' dal precetto ne' dalle successive difese della parte.
La corte d'appello ha quindi ammesso la stessa parte a provare i fatti.
Poi, nel decidere la causa, ha richiamato le considerazioni svolte nell'ordinanza ed è passata a valutare la prova assunta. La valutazione è stata però negativa.
La persona interrogata come testimone aveva riferito che, nel periodo di vacanze scolastiche del 1989, in occasione di alcune sue visite, aveva trovato il cancello chiuso nonostante la fabbrica fosse aperta;
nel 1991, poi, aveva potuto constatare che la zona attraverso la quale AS accedeva dalla sua proprietà al cortile dello stabilimento era ostruita da un container ed in altra occasione da vari materiali.
La corte d'appello ha considerato che da tali dichiarazioni non poteva trarsi la conclusione che UC ostruisse il passo deliberatamente ne' che questo fosse impedito stabilmente, perché quanto riferito dal testimone poteva ben essere frutto di episodi occasionali.
Ha concluso che non era stata data la prova che AS non fosse stata sostanzialmente reintegrata nel possesso della servitù come il pretore aveva ordinato.
5. - AS ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 22.12.1998.
UC ha resistito ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. - Ricorso principale e ricorso incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti, che debbono essere riuniti perché sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - Il ricorso incidentale, che contiene un motivo, investe un punto della decisione preliminare rispetto a quello oggetto del ricorso principale.
Si tratta del punto in cui la corte d'appello da un lato ha dato la propria interpretazione della pronuncia contenuta nella sentenza possessoria, dall'altro ne ha indicato l'attitudine a porsi come titolo esecutivo in rapporto a fatti contrari al possesso della servitù, anche diversi da quelli che hanno dato occasione alla domanda di reintegrazione.
La cassazione della sentenza è chiesta col riproporre la tesi per cui la condanna alla reintegrazione per sè non potrebbe estendere i suoi effetti a fatti di spoglio diversi da quelli denunziati con la domanda e comunque l'efficacia esecutiva del titolo sarebbe esaurita una volta che la parte istante, com'era avvenuto nel caso, sia stata reintegrata nel possesso di cui era stata spogliata. 2.1. - Il ricorso principale contiene due motivi, il primo dei quali a sua volta articolato in quattro capi.
Il punto della decisione impugnato è quello in cui la corte d'appello ha ritenuto che la reintegrazione, con la rimozione della rete e delle piante, era avvenuta, in quanto gli altri comportamenti lamentati da AS, perché occasionali, non dimostravano l'intento di UC di continuare ad ostacolare l'altra nel godimento della servitù di passo.
Il primo motivo denunzia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1168, 1170, 1064 e 1067 cod. civ.); il secondo vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2172 cod. civ.).
Il primo motivo è a sua volta articolato in quattro capi. Le critiche rivolte alla corte d'appello col primo motivo sono anzitutto d'aver impiegato un concetto di spoglio erroneo in diritto, per valutare i fatti riferiti dal testimone: perché vi sia spoglio non è necessario che all'esercizio del possesso sia frapposto un ostacolo continuo, è sufficiente che esso non sia occasionale, sia tale cioè da presentarsi come destinato a perdurare per un tempo apprezzabile;
quanto all'aspetto soggettivo non è richiesta l'intenzione di impedire l'esercizio del diritto, ma è sufficiente la volontarietà del fatto compiuto a detrimento del possesso altrui.
Le critiche sono, ancora, di non aver considerato, la corte d'appello, che la condanna alla reintegrazione ha effetto anche contro comportamenti di semplice molestia o turbativa e che la tutela possessoria accordata dalla condanna sarebbe vanificata se si consentisse al proprietario del fondo servente di tenere comportamenti che sono di reiterato intralcio all'esercizio della servitù.
Il secondo motivo lamenta che i giudici di secondo grado, nel valutare gli altri ostacoli, che il testimone aveva detto d'aver trovato nel 1991, non abbiano tenuto conto delle fotografie che quei fatti rappresentavano, fotografie, che non erano state oggetto di contestazione, facevano perciò prova degli stessi fatti a norma dell'art. 2712 cod. civ. e documentavano un impedimento non occasionale.
2.2. - Il ricorso incidentale non è fondato.
Lo è invece quello principale.
Queste le assorbenti ragioni della decisione.
3. - La sentenza di condanna alla reintegrazione nel possesso (artt. 1168 cod. civ. e 703 cod. proc. civ.) si esegue nei modi dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare (artt. 2931 cod. civ. e 612 cod. proc. civ.).
Colui nei confronti del quale è iniziata una tale esecuzione vi si può opporre e dà luogo ad una opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), perché con essa si nega il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, la contestazione per cui reintegrare la parte istante nel possesso richiedeva di eseguire una certa prestazione, che è stata eseguita, sicché l'efficacia esecutiva del titolo si è esaurita e null'altro resta da fare per riportare la situazione di fatto a quella di diritto accertata dal giudice.
La cognizione del giudice dell'opposizione, in questo caso, richiede in primo luogo di interpretare la pronuncia contenuta nella sentenza della cui ulteriore necessità di esecuzione si discute. Richiede quindi di stabilire, avuto riguardo alla situazione di diritto sostanziale di cui la sentenza ha accertato la titolarità e la violazione, quale sia l'efficacia esecutiva della sentenza e se tale efficacia sia esaurita o permanga: ciò comporta, da parte del giudice della cognizione, accertare, in relazione ai fatti sui quali si radica la controversia tra le parti, se essi dimostrino che sia o per converso non sia necessaria un'esecuzione forzata della sentenza, e cioè se per realizzare la sanzione della violazione applicata con la condanna e riportare lo stato di fatto a quello di diritto, sia ancora necessario che il giudice dell'esecuzione intervenga.
Se la risposta è negativa, l'opposizione è accolta;
in caso contrario, spetterà al giudice dell'esecuzione stabilire le modalità, adeguate al caso, mediante le quali possa essere assicurato alla parte istante l'esercizio del possesso in cui è stato disposto che debba essere reintegrata.
4. - La corte d'appello ha accertato - e le parti non hanno criticato tale accertamento - che la servitù di passaggio, prima dello spoglio da lei lamentato, veniva esercitata da AS, a piedi o in bicicletta, passando dalla sua proprietà alla strada e viceversa attraverso il cortile della fabbrica UC, che dalla parte della strada era chiuso con un cancello, però mantenuto aperto durante l'orario di apertura della fabbrica. Si deve dunque partire dalla constatazione che la servitù di passaggio nel cui possesso la parte istante andava reintegrata veniva esercitata con queste modalità.
5. - La corte d'appello ha ancora affermato che la condanna alla reintegrazione, per chi la subisce, non comporta solo l'obbligazione di rimuovere l'ostacolo all'esercizio del possesso denunciato attraverso la domanda, ma anche quella di rimuovere gli ulteriori ostacoli eventualmente frapposti con modalità diverse, ma realizzati sempre nello stesso luogo, perché ledono in eguale modo il possesso e lasciano inattuata la tutela che la sentenza possessoria ha assicurato.
Ha aggiunto che "i nuovi impedimenti all'esercizio del possesso attuati prima che la reintegrazione dello spoglio sia avvenuta, non possono ritenersi esclusi dalla tutela pretorile" per cui bene AS ne poteva chiedere l'eliminazione coattiva. Le due proposizioni costituiscono il modo in cui la corte d'appello ha risolto i due aspetti sotto il quale si presenta il problema dell'efficacia esecutiva del giudicato in casi del tipo di quello in esame.
La prima riguarda i limiti oggettivi del giudicato la seconda i limiti temporali.
5.1. - Sui limiti oggettivi del giudicato la decisione si sottrae alla critica che le viene mossa con il ricorso incidentale. La decisione della corte d'appello si uniforma, sul punto, ad un principio di diritto, che è stato da tempo e reiterate volte enunciato, e che si snoda attraverso queste preposizioni - come è stato affermato già nella sentenza 24 settembre 1981 n. 5178 di questa Corte.
Funzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di reintegrazione del possesso o di manutenzione, nel caso di spoglio non violento o clandestino, è il ripristino della situazione di appartenenza della cosa al possessore, e l'obbligazione dell'autore dello spoglio, di eliminare le situazioni di fatto mediante le quali lo spoglio è stato compiuto, ne rappresenta solo uno strumento. L'ordine di reintegrazione non può quindi considerarsi eseguito, se l'autore dello spoglio, mentre elimina le situazioni mediante le quali lo aveva realizzato, ne crea in loro sostituzione altre, che di fatto protraggono lo spoglio, in quanto ostacolano l'esercizio del possesso.
Il titolo esecutivo, la cui funzione non è stata attuata, continua perciò ad essere fonte del potere di promuovere l'esecuzione forzata, nel corso della quale l'ufficiale giudiziario provvederà alla eliminazione dei nuovi ostacoli frapposti all'esercizio del possesso.
5.2. - Anche sui limiti temporali del giudicato la decisione si sottrae alla critica contenuta nel ricorso.
Il problema dei limiti temporali del giudicato consiste, nel caso, nello stabilire se l'efficacia esecutiva della sentenza possessoria di reintegrazione riguarda situazioni e condotte di impedimento all'esercizio del possesso, non solo diverse da quelle in relazione alle quali la sentenza è stata pronunciata, ma anche successive alla stessa pronunzia della sentenza e ad una sua iniziale spontanea esecuzione.
La corte d'appello - come si è già visto - ha detto che la condanna alla reintegrazione, per chi la subisce, non comporta solo l'obbligazione di rimuovere l'ostacolo all'esercizio del possesso denunciato attraverso la domanda, ma anche gli ulteriori ostacoli eventualmente frapposti con modalità diverse, ma realizzati sempre nello stesso luogo, perché ledono in eguale modo il possesso e lasciano inattuata la tutela che la sentenza possessoria ha assicurato.
Ed ha aggiunto che "i nuovi impedimenti all'esercizio del possesso attuati prima che la reintegrazione dello spoglio sia avvenuta, non possono ritenersi esclusi dalla tutela pretorile" per cui bene la AS ne poteva chiedere l'eliminazione coattiva. La pronuncia riecheggia la massima estratta dalla sentenza 13 febbraio 1960 n. 224 di questa Corte. Per intenderne esattamente la portata la si deve però collocare sullo sfondo degli orientamenti che su questo aspetto del problema si sono venuti manifestando nella successiva giurisprudenza della Corte.
5.2.1. - La sentenza 11 settembre 1996 n. 8221 ha esaminato un caso in cui una parte, spogliata nell'uso di un ascensore, ottenuto un provvedimento d'urgenza per esser reintegrata in tale uso e portatolo ad esecuzione coattiva, di fronte ad un successivo atto di spoglio, che presentava gli stessi connotati del primo, aveva inteso reagire nelle forme dell'esecuzione forzata utilizzando come titolo esecutivo quel primo provvedimento, ma aveva visto accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dall'autore dello spoglio. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di merito è stato rigettato ed al riguardo è stato enunciato il seguente principio di diritto: - "... attributo del titolo esecutivo è il suo collegamento con una situazione data;
collegamento che conferisce al creditore il corrispondente potere di agire e lo legittima per il tempo necessario al suo soddisfacimento. Nell'attuazione di una pretesa la situazione da tenere presente, quindi, è quella, e solo quella, che ha determinato l'assoggettamento del responsabile a tenere un dato comportamento. Verificata l'attuazione della pretesa, l'assoggettamento del responsabile a tenere il comportamento richiesto si estingue ed il titolo esecutivo si svuota di ogni suo contenuto".
Questa decisione, in quanto considera che l'efficacia esecutiva del titolo è esaurita, una volta che attraverso l'esecuzione coattiva la situazione di spoglio anteriore alla sentenza possessoria è stata eliminata, non consente di rinnovare l'esecuzione in presenza di una successiva reiterazione dello spoglio.
Nella stessa decisione, però, la Corte ha considerato che questa impostazione non era in contrasto con altre decisioni, in cui era stato affermato che attraverso l'esecuzione forzata condotta in base al titolo dovevano poter essere eliminate altre situazioni di contraddizione con il possesso in atto al momento dell'esecuzione, ancorché diverse da quelle contemplate nel titolo.
5.2.2. - Tra le decisioni tenute in considerazione nella sentenza 8221 del 1996, è la decisione 16 giugno 1990 n. 6050. Il caso li deciso fu il seguente.
La parte, che era stata condannata a reintegrare l'altra nel possesso di una servitù di passaggio riaprendo un cancello, dopo averlo fatto, aveva comunicato che sarebbe ritornata a chiuderlo e però aveva messo a disposizione della seconda le relative chiavi. Iniziata contro di lei l'esecuzione forzata sulla base della sentenza possessoria, aveva proposto un'opposizione che era stata accolta.
Il ricorso contro la sentenza di merito è stato rigettato, perché il nuovo comportamento non costituiva un intralcio all'esercizio del passaggio.
Ma la Corte, in quell'occasione, ha ritenuto di dover correggere l'affermazione del giudice di merito, per cui la parte istante non poteva più valersi del vecchio titolo esecutivo, in quanto era già stato attuato e doveva munirsi di altro titolo, con riguardo ad una fattispecie anche cronologicamente diversa. Richiamando la sentenza 24 settembre 1981 n. 5178, ha detto che il titolo costituito dalla sentenza possessoria continuava ad essere fonte del potere di rimuovere eventuali altri ostacoli all'esercizio del passaggio e sulla sua base poteva essere iniziato il processo esecutivo. 5.2.3. - Altra decisione considerata è stata la sentenza 25 settembre 1991 n. 11003. Qui, il giudice di merito aveva accolto l'opposizione all'esecuzione che la parte aveva affidato all'assunto d'avere spontaneamente eliminato la situazione, dedotta dall'altra parte nella domanda di reintegrazione ed accertata dal giudice nel procedimento possessorio: sicché, secondo l'assunto, l'efficacia esecutiva della sentenza di reintegrazione non poteva estendersi a fatti successivi, posti in essere nel corso del giudizio possessorio e dopo la sua conclusione.
Il ricorso contro la sentenza è stato accolto e la Corte ha richiamato a sostegno della propria decisione anche la sentenza 13 febbraio 1960 n. 224, di cui si è prima fatto cenno. Ha aggiunto: - "Il giudicato formatosi a seguito del giudizio possessorio fa stato in ordine ai fatti costitutivi della relazione materiale con la cosa esistente alla data della pronunzia;
tale relazione va intesa nel senso della immutabilità della situazione antigiuridica dedotta in lite ed accertata dal giudicato medesimo. La pronunzia possessoria di reintegrazione, pur trovando infatti la sua giustificazione causale immediata negli atti di spoglio anteriormente compiuti, ha tuttavia per oggetto il riconoscimento del diritto alla reintegrazione e pertanto non soltanto contiene l'ordine, rivolto allo spogliatore, di prestarsi alla reintegrazione mediante la restituzione in pristino della situazione precedente, ma gli impone anche il divieto di compiere nuovi atti che siano idonei a perpetuare la situazione illegittima da lui creata, che deve essere invece eliminata. Diversamente si finirebbe con l'eludere l'esecuzione del giudicato con conseguente proliferazione di giudizi possessori in relazione ai vari mezzi che l'autore dello spoglio escogita per rendere praticamente inoperanti i provvedimenti di tutela".
5.2.4. - Un caso analogo ai precedenti è infine quello in cui è intervenuta la sentenza 20 dicembre 1996 n. 11432. Sulla base di una sentenza di reintegrazione relativa ad una servitù di passaggio, il giudice dell'esecuzione aveva disposto la rimozione e lo spostamento anche di opere diverse da quelle indicate nella domanda possessoria ed il suo provvedimento, impugnato alla stregua di una sentenza era stato confermato dal giudice di appello. Il ricorso contro tale sentenza è stato rigettato dalla Corte. 5.2.5. - La giurisprudenza di questa Corte presenta dunque un orientamento che si presta ad essere ricondotto al principio per cui l'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato, che solo apparentemente si sostanzia in un'esecuzione spontanea della decisione, perché il contrasto con la situazione possessoria tutelata continua ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dallo stesso obbligato.
L'efficacia esecutiva è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, considerato che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia trovata in atto durante l'esecuzione forzata. 5.2.6. - La sentenza della corte d'appello appare essersi del tutto uniformata a questi principi.
Infatti, affermato che attraverso l'esecuzione forzata della sentenza possessoria poteva essere posto riparo anche a comportamenti dell'obbligato successivi alla domanda ed anteriori alla reintegrazione, non è scesa a dire se per reintegrazione doveva intendersi quella spontanea o quella coattiva, in quanto si è limitata ad affermare che la parte istante non aveva ammesso che esecuzione spontanea vi fosse stata, e poi ha considerato come potenzialmente rilevanti anche fatti successivi allo stesso inizio del processo esecutivo.
5.2.7. L'esame del ricorso incidentale in questo modo è esaurito e si deve passare a quello del ricorso principale.
6. - La corte d'appello ha accolto l'opposizione. per aver considerato che i comportamenti lamentati da AS non dimostravano che la reintegrazione nel possesso fosse in realtà ancora da attuare.
La corte d'appello ha ritenuto che quei comportamenti non dimostravano una volontà di ostacolare deliberatamente e stabilmente il passo.
Questa valutazione dei fatti appare essere il frutto di un duplice errore di diritto.
6.1. - L'esecuzione coattiva della condanna - lo si è visto - può comportare che debba essere rimossa ogni situazione che si presenti di ostacolo all'esercizio del possesso in cui il giudice ha ordinato di reintegrare la parte istante.
Perciò, nel processo esecutivo, il giudice deve solo accertare se il libero esercizio del possesso è o no ostacolato dalla situazione di fatto rilevata nel corso del medesimo processo.
Una volta che dal giudizio di cognizione chiuso con la sentenza di condanna si sia passati all'esecuzione forzata, fatti e comportamenti che ostacolano l'esercizio del possesso rilevano in quanto oggettivamente ci sono e rendono necessaria l'esecuzione forzata per rimuoverli o superarli: non si deve quindi tornare a valutare se presentano i tratti oggettivi e soggettivi richiesti perché si configuri uno spoglio.
Dunque, se tra le parti sorge contestazione circa il diritto a procedere ad esecuzione forzata, oggetto della cognizione del giudice dell'opposizione non può essere se la condotta lamentata dalla parte istante costituisca o no spoglio, ma se oggettivamente ostacoli o no l'esercizio del possesso e dunque se valga a fondare il ricorso all'azione esecutiva.
Orbene, la servitù di passaggio in cui la parte istante era stata reintegrata aveva i tratti che si sono prima indicati. Poteva essere esercitata, nei giorni e nelle ore in cui la fabbrica UC era aperta, passando dalla strada al cortile della fabbrica e poi alla proprietà AS, attraverso il cancello che separava il cortile della fabbrica dalla strada, cancello che rimaneva aperto nei giorni e nelle ore di apertura della fabbrica.
È bene evidente che una servitù di questo tipo, per essere liberamente esercitata, richiede che la parte tenuta a subire il passo mantenga costantemente in atto la situazione che permette di usufruirne, perché, se ciò non è, frustrare l'esercizio del diritto di passaggio diviene continuamente possibile. Perciò, la corte d'appello, di fronte ai comportamenti dedotti dalla parte istante e riferiti dal testimone, avrebbe dovuto porsi nella prospettiva di valutare se, eliminate rete e piante poste al confine tra le due proprietà, AS era stata posta in grado di esercitare liberamente quella servitù o se invece, perché continuava ad esserne intralciata, era necessario dettare modalità di esecuzione della condanna possessoria che gliene consentissero il libero esercizio.
Ciò esclude, in primo luogo, che la corte d'appello dovesse indagare sull'intenzione dell'obbligato: essa doveva bensì limitarsi a valutare l'esistenza di un oggettivo contrasto tra fatti allegati e libero esercizio del possesso.
Anche una valutazione in termini oggettivi implicava certamente la considerazione dell'aver o no costituito i comportamenti accertati un ostacolo effettivo e non occasionale dell'esercizio del possesso. Se non che, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito di comportamenti plurimi, nel senso che questi fossero solo occasionali, da un lato trascura di operare un raffronto tra comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto per non ostacolare l'esercizio della servitù e comportamento tenuto in concreto, dall'altro - come la ricorrente ha rilevato - sostanzialmente condiziona il rilievo dell'impedimento al fatto di presentare il tratto di stabilità, mentre, anche ai fini della qualificazione di un comportamento come spoglio, basta che si tratti di comportamenti protrattisi per una durata apprezzabile (Cass. 20 aprile 1993 n. 4628). E, nel giudizio inteso a stabilire se l'ostacolo sia occasionale e quindi non rilevante od invece duraturo e quindi rilevante, si deve tenere conto, oltre che del tempo necessario a rimuoverlo, anche della frequenza del suo rinnovarsi.
7. - Il ricorso incidentale è rigettato, quello principale è accolto.
La sentenza impugnata è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio che si indica in altra sezione della corte d'appello di Firenze.
Il giudice di rinvio rinnoverà la valutazione dei comportamenti accertati uniformandosi ai principi di diritto enunciati al punto 6.2.
Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta l'incidentale, accoglie per quanto di ragione il principale, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 20 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001