CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2023, n. 43516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43516 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di : IG NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 24/01/2023 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila udita la relazione sv9Ita dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
ital.- AIA> a-e- / PA`' Penale Sent. Sez. 1 Num. 43516 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo, proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo di NI IG, in ordine all'istanza finalizzata a detenere in via permanente il dispositivo di lettura musicale già autorizzato. A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che il controllo sull'integrità del dispositivo può essere effettuato in occasione delle tre perquisizioni settimanali, come avviene per gli altri dispositivi elettronici nella disponibilità del detenuto, ovvero in qualsiasi altro momento, trattandosi di accertamento di immediata percezione, perché limitato - alla stregua di quanto affermato dalla Direzione dell'Istituto - alla verifica della permanenza del sigillo apposto sulle aperture del dispositivo tramite colla a caldo. Trattandosi di controllo a vista, il ritiro prolungato dell'oggetto non è imposto da reali esigenze di sicurezza, per l'effetto che la limitazione appare meramente afflittiva. Il giudice a quo ha, peraltro, ritenuto pretestuosa l'esigenza rappresentata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che giustifica la necessità del ritiro del lettore CD per il pericolo che, nelle ore notturne, il detenuto ne faccia un uso non consentito. Invero, analoga disposizione non è prevista per gli altri dispositivi elettronici già nella disponibilità del detenuto (radio e telecomando), pure potenzialmente oggetto di manipolazione in orario notturno. Inoltre, la vigilanza penitenziaria è garantita e assicurata ai massimi livelli - come sostenuto nel reclamo del Dipartimento - anche in orario notturno. 2. Ricorre avverso l'ordinanza l'Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, articolando un solo motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., e, in particolare, la carenza del presupposto per l'esercizio del potere del giudice di sorveglianza, nonché la violazione dell'art. 41-bis ord. pen. Segnatamente, si rileva, in primo luogo, che l'uso delle apparecchiature in questione non è precluso dalla normativa vigente, ma ciò non significa che qualsiasi istanza del detenuto debba essere accolta, potendo l'Amministrazione penitenziaria motivare il rigetto, in considerazione della necessità di bilanciare l'interesse del detenuto ad utilizzare lettori CD per uso ricreativo con quello dell'Amministrazione di assicurare esigenze di controllo, in considerazione 2 peraltro, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. in atto per il ricorrente. Il provvedimento, invero, non avrebbe valutato, in concreto, l'incidenza diretta di tale attività sulla complessiva organizzazione dell'Istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare all'adempimento, anche da un punto di vista quantitativo e neppure avrebbe considerato che i controlli che il personale deve effettuare, non riguardano soltanto la sicurezza esterna dei dispositivi ma anche la sicurezza del loro contenuto, in quanto, tra le richieste dei detenuti, ne figurano talune aventi ad oggetto CD di cantanti neomelodici. In secondo luogo, si osserva come sia illegittima la precisazione secondo la quale l'uso del lettore CD deve ritenersi consentito nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere. La limitazione dell'impiego del lettore CD alle ore diurne è ragionevole, dovendosi evitare che i detenuti possano approfittare indebitamente della minorata difesa dell'Amministrazione nelle ore serali e notturne per impiegare impropriamente tali strumenti, in particolare tentando in tali orari di manometterli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato. 1.1. Va premesso che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (tra le altre, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro). Il Giudice di sorveglianza è, dunque, chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Centrale, infatti, proprio in ragione di detto regime, resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione di riferimento. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Inoltre, si rileva che, accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, 3 in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, sottolineato che il citato indirizzo segnala la necessità, prima di riconoscere al detenuto l'utilizzo di compact disk e relativi lettori, ad uso ricreativo, di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso. nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 1.2. Ciò premesso, il presente procedimento, tuttavia, non ha ad oggetto il diritto del detenuto di poter fruire di un lettore di compact disk, già accordato dalla magistratura di sorveglianza, bensì le modalità di esercizio di tale diritto, e, segnatamente, la possibilità del detenuto di detenere tale dispositivo in orario notturno. Il Tribunale, del resto, aveva evidenziato che le doglianze relative sic et simpliciter all'utilizzo del lettore musicale e dei CD dovevano ritenersi inammissibili, non vertendo sull'oggetto del presente procedimento, attinente, esclusivamente, alla legittimità del possesso del dispositivo elettronico anche nelle ore serali e notturne. Tale conclusione vale anche in questa sede, posto che l'Amministrazione penitenziaria, sul punto, con il ricorso per Cassazione, ha esclusivamente reiterato i medesimi argomenti già prospettati in sede di reclamo, senza nulla addurre circa l'effettivo oggetto del presente procedimento. 2. Il ricorso è fondato nel resto. Questa Corte è chiamata a ribadire che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". Presupposti essenziali di tale strumento sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto 4 (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532). A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (se il detenuto possa fruire del lettore CD anche nelle ore notturne) ha natura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto senza inibirlo. 3.L'ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente ì corretti confini della giurisdizione, deve pertanto essere annullata senza rinvio. Per gli stessi motivi deve essere annullata l'ordinanza del magistrato di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza del Magistrato di orveglianza di L'Aquila già oggetto di reclamo. Così deciso, il 27 giugno 2023.
ital.- AIA> a-e- / PA`' Penale Sent. Sez. 1 Num. 43516 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo, proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo di NI IG, in ordine all'istanza finalizzata a detenere in via permanente il dispositivo di lettura musicale già autorizzato. A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che il controllo sull'integrità del dispositivo può essere effettuato in occasione delle tre perquisizioni settimanali, come avviene per gli altri dispositivi elettronici nella disponibilità del detenuto, ovvero in qualsiasi altro momento, trattandosi di accertamento di immediata percezione, perché limitato - alla stregua di quanto affermato dalla Direzione dell'Istituto - alla verifica della permanenza del sigillo apposto sulle aperture del dispositivo tramite colla a caldo. Trattandosi di controllo a vista, il ritiro prolungato dell'oggetto non è imposto da reali esigenze di sicurezza, per l'effetto che la limitazione appare meramente afflittiva. Il giudice a quo ha, peraltro, ritenuto pretestuosa l'esigenza rappresentata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che giustifica la necessità del ritiro del lettore CD per il pericolo che, nelle ore notturne, il detenuto ne faccia un uso non consentito. Invero, analoga disposizione non è prevista per gli altri dispositivi elettronici già nella disponibilità del detenuto (radio e telecomando), pure potenzialmente oggetto di manipolazione in orario notturno. Inoltre, la vigilanza penitenziaria è garantita e assicurata ai massimi livelli - come sostenuto nel reclamo del Dipartimento - anche in orario notturno. 2. Ricorre avverso l'ordinanza l'Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, articolando un solo motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., e, in particolare, la carenza del presupposto per l'esercizio del potere del giudice di sorveglianza, nonché la violazione dell'art. 41-bis ord. pen. Segnatamente, si rileva, in primo luogo, che l'uso delle apparecchiature in questione non è precluso dalla normativa vigente, ma ciò non significa che qualsiasi istanza del detenuto debba essere accolta, potendo l'Amministrazione penitenziaria motivare il rigetto, in considerazione della necessità di bilanciare l'interesse del detenuto ad utilizzare lettori CD per uso ricreativo con quello dell'Amministrazione di assicurare esigenze di controllo, in considerazione 2 peraltro, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. in atto per il ricorrente. Il provvedimento, invero, non avrebbe valutato, in concreto, l'incidenza diretta di tale attività sulla complessiva organizzazione dell'Istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare all'adempimento, anche da un punto di vista quantitativo e neppure avrebbe considerato che i controlli che il personale deve effettuare, non riguardano soltanto la sicurezza esterna dei dispositivi ma anche la sicurezza del loro contenuto, in quanto, tra le richieste dei detenuti, ne figurano talune aventi ad oggetto CD di cantanti neomelodici. In secondo luogo, si osserva come sia illegittima la precisazione secondo la quale l'uso del lettore CD deve ritenersi consentito nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere. La limitazione dell'impiego del lettore CD alle ore diurne è ragionevole, dovendosi evitare che i detenuti possano approfittare indebitamente della minorata difesa dell'Amministrazione nelle ore serali e notturne per impiegare impropriamente tali strumenti, in particolare tentando in tali orari di manometterli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato. 1.1. Va premesso che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (tra le altre, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro). Il Giudice di sorveglianza è, dunque, chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Centrale, infatti, proprio in ragione di detto regime, resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione di riferimento. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Inoltre, si rileva che, accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, 3 in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, sottolineato che il citato indirizzo segnala la necessità, prima di riconoscere al detenuto l'utilizzo di compact disk e relativi lettori, ad uso ricreativo, di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso. nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 1.2. Ciò premesso, il presente procedimento, tuttavia, non ha ad oggetto il diritto del detenuto di poter fruire di un lettore di compact disk, già accordato dalla magistratura di sorveglianza, bensì le modalità di esercizio di tale diritto, e, segnatamente, la possibilità del detenuto di detenere tale dispositivo in orario notturno. Il Tribunale, del resto, aveva evidenziato che le doglianze relative sic et simpliciter all'utilizzo del lettore musicale e dei CD dovevano ritenersi inammissibili, non vertendo sull'oggetto del presente procedimento, attinente, esclusivamente, alla legittimità del possesso del dispositivo elettronico anche nelle ore serali e notturne. Tale conclusione vale anche in questa sede, posto che l'Amministrazione penitenziaria, sul punto, con il ricorso per Cassazione, ha esclusivamente reiterato i medesimi argomenti già prospettati in sede di reclamo, senza nulla addurre circa l'effettivo oggetto del presente procedimento. 2. Il ricorso è fondato nel resto. Questa Corte è chiamata a ribadire che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". Presupposti essenziali di tale strumento sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto 4 (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532). A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (se il detenuto possa fruire del lettore CD anche nelle ore notturne) ha natura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto senza inibirlo. 3.L'ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente ì corretti confini della giurisdizione, deve pertanto essere annullata senza rinvio. Per gli stessi motivi deve essere annullata l'ordinanza del magistrato di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza del Magistrato di orveglianza di L'Aquila già oggetto di reclamo. Così deciso, il 27 giugno 2023.