Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14727
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Sentenza 2 ottobre 2003

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In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art 1, comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia annuale all'Inps le registrazioni obbligatorie ed effettui la denunzia annuale all'Inps, dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa; viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14727
    Data del deposito : 2 ottobre 2003

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