Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art 1, comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia annuale all'Inps le registrazioni obbligatorie ed effettui la denunzia annuale all'Inps, dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa; viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14727 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LINEA AZZURRA DI OT IS & C SN in persona del suo legale rappresentante pro tempore OT IS, ed i Sigg. OT IS, SC AMEDEA, in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZARDO DEL GIUDICE, giusta procura speciale atto notar DOMENICO CURIONE in TREVISO del sette agosto 2001, Rep. n. 146786;
- resistenti con procura -
avverso la sentenza n. 571/00 del Tribunale di TREVISO, depositata il 11/05/00 - R.G.N. 4735/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DEL GIUDICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Linea Azzurra ha provveduto a registrare correttamente sui propri libri sociali tutti i dipendenti e le rispettive presenze, nonché a presentare annualmente all'Inps la denuncia riassuntiva;
ha omesso invece la presentazione delle denunce mensili ed il regolare pagamento dei contributi.
Il pretore del lavoro di Treviso, ritenendo che tale fattispecie integri la meno grave ipotesi di omissione contributiva, ai sensi dell'art. 1, comma 217, lett. a) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha accolto l'opposizione degli ingiunti avverso il decreto ingiuntivo di pagamento emesso il 29/9/1998, su ricorso dell'I.N.P.S., contro la s.n.c. Linea Azzurra di IN RC & C. nonché contro i soci illimitatamente responsabili IN RC e IA DE, per il pagamento della somma di L. 930.425.400 sul presupposto della più grave ipotesi di evasione contributiva e maggiori relative sanzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 217, lett. b) Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con sentenza 9/11 maggio 2000 n. 571 il Tribunale di Treviso ha rigettato l'appello dell'Inps.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Gli intimati si sono costituiti con sola procura;
il loro difensore ha discusso la causa oralmente alla pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. 30 dicembre 1987, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 1, comma 217, Legge 23 dicembre 1996, n. 662; motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la interpretazione operata dalla sentenza impugnata delle norme invocate, sostenendo che l'ipotesi di omissione contributiva si verifica quando l'omissione si riferisce al solo adempimento pecuniario, essendo tutte le scritture obbligatorie, ivi comprese anche le denuncie mensili, in regola;
il caso in esame, nel quale è pacifico che la società non aveva presentato la denuncia contributiva mensile, concreterebbe una tipica ipotesi di "evasione", anche se il datore di lavoro ha presentato la denuncia riassuntiva annuale ed ha tenuto in modo corretto le registrazioni sui libri sociali relativi al dipendenti. Il motivo è infondato.
Sulla interpretazione dell'art. 1, comma 217, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte due orientamenti.
Il primo, espresso dalle sentenze 3.2.2003 n. 1552 e 5.4.2003 n. 5386, è basato prevalentemente sull'esegesi letterale e sistematica della norma in esame.
Essa recita:
"217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti;
la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi;
qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera è dovuta nella misura del trenta per cento (l'art. 59, comma 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato tale ultima norma, disponendo che in tal caso la sanzione non è dovuta), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".
Cass. 1552/2003 cit. ha iniziato l'esegesi dall'ipotesi b), ritenuta di più facile intellegibilità, affermando che per integrare la fattispecie più grave dell'evasione contributiva è sufficiente che sia omesso uno degli adempimenti obbligatori, sia la denuncia, sia le registrazioni, come reso palese sia dall'uso della disgiuntiva "o", sia dalla minore sanzione (poi abolita dall'art. 59 comma 22 legge 27-12-1997 n. 449) stabilita dall'ultima parte della lett. b) per l'ipotesi di denuncia tardiva spontanea.
Tale interpretazione è stata seguita da Cass. 5386/2003, la quale ha insisito sul rilievo che il ravvedimento operoso previsto dall'ultima parte della lett. b) presuppone una denuncia mensile tardiva, la cui mancanza appartiene quindi all'ipotesi di evasione. Quanto alla interpretazione della disposizione di cui alla lettera a), sempre Cass. 1552/03 cit. ha sviluppato la congiuntiva/disgiuntiva "e/o" nelle due ipotesi che tale uso linguistico, - recepito anche dal legislatore, comporta: a1) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è dalle denunce e registrazioni obbligatorie;
a2) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie. Mentre l'ipotesi sub a1) è coerente con l'esegesi svolta della lett b), e comporta che l'ipotesi meno grave dell'omissione contributiva è realizzata quando tutti gli adempimenti obbligatori sono regolarmente effettuati, e manca solo il pagamento, l'ipotesi sub a2) è contraddittoria con l'esegesi svolta della lett. a). Per superare tale contraddittorietà, Cass. 1552/03 ha pensato ai casi in cui non vi è obbligo di registrazioni obbligatorie, pur sussistendo comunque l'obbligo della denuncia, come ad es. nel caso dei collaboratori familiari.
Il secondo orientamento, espresso dalla sentenza 15.1.2003 n. 533, integra il criterio interpretativo letterale con quello teleologico. Preliminarmente precisa il significato dei termini denunce e registrazioni, nel senso che con il primo si designano le comunicazioni obbligatorie che il soggetto è tenuto a effettuare nei confronti dell'Inps, e per registrazioni le annotazioni che il medesimo deve fare sui libri di cui è obbligatoria la tenuta. Infatti gli oneri di segnalazione del debito contributivo sono molteplici: quanto alle registrazioni, la legge 5 gennaio 1953 n. 4 e l'art. 20 DPR 30 giugno 195 n. 1124 prevedono l'obbligo di registrazione sui libri paga delle retribuzioni corrisposte e delle relative trattenute, nonché il numero di ore lavorate per ciascun giorno, l'indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro e in natura, dati dai quali è rilevabile agevolmente l'esistenza e la misura dei contributi da pagare;
quanto alle denunce, si distinguono in denunce mensili (mod. D.M. 10, art. 30 legge 21 dicembre 1978 n. 843), e denunce annuali: l'art. 4 della legge 4 agosto 1978 n. 467 (di conversione dei D.L. 6 luglio 1978 n. 352) impone di presentare all'Inps, entro il 31 marzo di ogni anno, la denuncia nominativa dei lavoratori occupati (modello O1/M) con l'indicazione anche di tutti i dati necessari per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Ciò posto, Cass. 533/03 argomenta: se il connotato essenziale della omissione contributiva è la possibilità di rilevazione da parte dell'Ente della esistenza e della misura dei contributi non pagati, consegue logicamente che la diversa e più grave ipotesi ricorre quando la rilevazione non è possibile perché il credito dell'Istituto non risulta da nessuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato. D'altra parte, diversamente opinando - e cioè includendo nell'ipotesi più grave la mancata ottemperanza anche ad uno solo dei numerosi obblighi di segnalazione del debito contributivo (nel caso, ad es. di mancato invio dei DM 10 alla scadenza pur in presenza di regolare tenuta dei libri paga) - il sistema peccherebbe di coerenza e di logicità, perché finirebbe per sanzionare allo stesso modo detta fattispecie e quella molto più grave di assenza completa di documentazione che occulta il debito medesimo.
Questo Collegio osserva: tutti i precedenti giurisprudenziali citati rilevano l'insufficienza e contraddittorieta del dato letterale;
è quindi corretto metodologicamente integrare il criterio letterale con quello teleologico. Inoltre il tentativo di Cass. 1552/03 di superare la contraddittorietà riferendo la disgiuntiva e/o di cui alla lett. a) all'ipotesi del lavoro domestico, appare debole e non appagante, perché riferita a fattispecie del tutto particolare soggetta a disciplina speciale. Il criterio teleologico adottato da Cass. 533/10 3 trova rispondenza nelle stesse circolarci dell'Istituto
assicuratore in subiecta materia (in particolare la circ. Inps 18.3.1997 n. 65), le quali, pur sostenendo la tesi che è sufficiente l'omissione di un solo adempimento per integrare l'evasione contributiva, individuano il discrimine tra ipotesi più e meno grave nella pericolosità sociale della condotta, criterio largamente adottato anche dalla giurisprudenza di merito. D'altra parte, l'interpretazione che riserva l'omissione alla sola mancanza di pagamento priverebbe la disposizione di rilevanza pratica, perché non tiene conto della realtà, che al mancato pagamento è strettamente connessa la mancata presentazione della relativa denuncia mensile.
Orbene, se si considera che dalla regolare tenuta dei libri paga è ricavabile l'esistenza e l'ammontare dei contributi da pagare, è evidente che questa situazione configura un'ipotesi di minore pericolosità sociale rispetto a chi occulti il rapporto di lavoro, omettendo registrazioni e denunce.
La configurazione delle due fattispecie operata da Cass. 533/2003 risulta avvalorata dalla legislazione successiva: l'art. 116, commi 8 e seguenti, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), riformula le due fattispecie e gradua diversamente le sanzioni;
l'ipotesi sub a) rimane testualmente identica a quella dell dell'art. 1 comma 217 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e pertanto vi è omissione contributiva nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
formula invece diversamente l'ipotesi sub b), disponendo che si ha evasione quando sono omesse o non conformi al vero registrazioni o denunce obbligatorie, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
È ben vero che la nuova legge non si autodefinisce interpretativa e non è retroattiva (Cass. 533/03, che argomenta dalla disposizione dell' art. 116, comma 18, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui "Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662"), ma ne consegue lo stesso effetto, con la tecnica originale di attribuire, nel medesimo commina 18, un credito contributivo alle aziende colpite dalle più consistenti sanzioni previgenti ("Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale"), e con il vantaggio, rispetto alla norma retroattiva, di beneficiare anche le situazioni coperte dal giudicato.
Evidente è l'intenzione del legislatore del 2000 di chiarire la formula legislativa prima oscura;
se l'introduzione dell'elemento della intenzionalità ha valore innovativo, l'espressione "occulta il rapporto in essere ovvero le retribuzione erogate" ha la funzione di far emergere un significativo normativo estraibile dalla precedente formula, e che parte della giurisprudenza aveva già estratto. Conclusivamente la Corte, preso atto del contrasto esistente, ritiene di superarlo enunciando il seguente principio di diritto: l'art. 1, comma 217, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente le registrazioni obbligatorie ed effettua la denuncia annuale all'Inps, dalle quali l'Istituto può desumere l'ammontare dei contributi dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa;
viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti.
Il ricorso dell'istituto assicuratore va pertanto respinto. Le spese processuali del presente giudizio vengono compensate, atteso il precedente contrasto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 12 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2003