Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA N NOIE DE POPOL ITA0 15 52 /0 3 LA COR SUPROMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 10167/00 Consigliere Cron. 3528 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Rep. Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud.27/06/02 Dot . Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 l'Avvocaturapresso Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONFEZIONI LA ROCCA SRL IN LIQUIDAZIONE, COOPERATIVA in persona del legale rappresentante pro tempore, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso 3077 -1- la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, avvocati NUNZIO rappresentato e difeso dagli CIAMMAROTO, giusta delega in atti;
controricorrente la sentenza n. 190/99 del Tribunale di avverso FIRENZE, depositata il 26/05/99 - R.G.N. 66/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluse per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Inps ha intimato precetto di pagamento alla Cooperativa Confezioni La Rocca a r.l. in liquidazione per la complessiva somma di lire 37.206.500, di cui lire 19.604.000 a titolo di contributi omessi, L. 16.831.000 per sanzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 217,lett. b) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed il residuo per spese e competenze. L'opposizione dell'intimata è stata accolta dal Pretore di Firenze, con sentenza 21.4.1998 n. 657, confermata dal locale Tribunale con sentenza 19/26 maggio 1999 n. 190. Azu Il giudice d'appello ha rilevato in fatto che il debito nei confronti dell'Inps risultava dalle seguenti registrazioni: dal libro giornale, regolarmente tenuto e vidimato, dalla registrazione dei contributi nel libro paga;
dalla presentazione, sia pure tardiva, dei DM 10 con l'indicazione dei contributi dovuti;
Inoltre l'intimato ha pagato i contributi prima della richiesta dell'Inps. Il Tribunale ha ritenuto che tale fattispecie, nella quale 1'ammontare dei contributi omessi è ricavabile dalle registrazioni obbligatorie, configura, anche se manchi la denuncia, la minore ipotesi della omissione contributiva, 3 disciplinata dall'art. 1 comma 217, lett. a) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non quella più grave di evasione, di cui alla successiva lett. b). Ha ritenuto che per integrare la evasione contributiva occorra una situazione di oggettiva pericolosità, cioè un comportamento diretto ad occultare l'obbligazione contributiva ed avente, quindi, come presupposto un intento di frode che si manifesta con atti od omissioni specificamente finalizzati all'inadempimento. азил Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 217, Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il motivo è fondato. La disposizione in esame recita: #217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del convertito, condecreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti;
la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 contributi ° premi non per cento dell'importo dei corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse о non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di lina sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi;
qualora la denuncia della situazione effettuata spontaneamente prima didebitoria sia contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e 5 comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera è dovuta nella misura del trenta per cento (l'art. 59, comma 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato tale ultima norma, disponendo che in tal caso la sanzione non è dovuta), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa". Come si evince dal testo riportato, esso disciplina due ipotesi alternative. Азия Iniziando dall'ipotesi b), di più facile intellegibilità, per integrare la fattispecie più grave dell'evasione contributiva è sufficiente che sia omesso uno degli adempimenti obbligatori, sia la denuncia, sia le registrazioni, come reso palese sia dall'uso della disgiuntiva "o", sia dalla minore sanzione (poi abolita dall'art. 59 comma 22 legge 27-12-1997 n. 449) stabilita dall'ultima parte della lett. b) per l'ipotesi di denuncia tardiva spontanea. Per comprendere l'ipotesi meno grave di cui alla lettera (a), necessario sviluppare la congiuntiva/disgiuntiva "e/o" nelle due ipotesi che tale uso linguistico, recepito anche dal legislatore, comporta: al mancato ° ritardato 6 pagamento di contributi ° premi, il cui ammontare rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie;
a2) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie. L'ipotesi sub al) è coerente con l'esegesi svolta della lett b), e comporta che l'ipotesi meno grave dell'omissione contributiva è realizzata quando tutti gli adempimenti obbligatori sono regolarmente effettuati, e manca solo il AXY pagamento. I.'ipotesi sub a2) presenta qualche difficoltà interpretativa, perché sembrerebbe contraddittoria con l'esegesi integrata e coerente svolta fin qui, in quanto configurerebbe la meno grave ipotesi di omissione contributiva nell'ipotesi in cui manchi la sola denuncia, la cui mancanza viceversa, come cennato sub b), integra la più grave fattispecie di evasione contributiva. L'apparente contraddizione trova spiegazione ove si rifletta che vi sono casi in cui non vi è obbligo di registrazioni obbligatorie, pur sussistendo comunque l'obbligo della denuncia, come ad es. nel caso dei collaboratori familiari. In tal caso è sufficiente perché si abbia omissione 7 contributiva che sia regolare la denuncia, senza il relativo pagamento. Come illustrato anche dalla dottrina, il rapporto contributivo ha un contenuto complesso, contenente una obbligazione principale (pagamento della somma di denaro costituente il contributo previdenziale), e una pluralità di obblighi accessori, aventi ad oggetto adempimenti documentali, funzionali all'assolvimento della obbligazione principale ed al controllo, da parte degli enti previdenziali e delle altre autorità preposte, della Axy correttezza del pagamento contributivo. Tra gli adempimenti documentali vi è la denuncia, la quale a sua volta avviene a diverse scadenze, ed assolve quindi a diverse esigenze: all'inizio e alla fine dell'attività, annuale e mensile. La omissione di tale importante adempimento ha, ai fini della conoscibilità da parte dell'Istituto previdenziale dell'obbligazione principale, diversa rilevanza, a seconda che avvenga all'inizio dell'attività, ° riguardi una singola denuncia mensile;
ma poiché la legge non distingue, non sembra che una graduazione di gravità della omissione della denuncia sia consentita all' interprete. Il criterio utilizzato dal Tribunale, della pericolosità della evasione contributiva, sia in senso oggettivo, perché 8 preclude all'Inps la conoscenza dei dati necessari per 1'imposizione contributiva, sia sul piano soggettivo, quale comportamento diretto ad occultare l'obbligazione contributiva, appare non dissimile da quello indicato nella circolare Inps 65/1997, invocata dalla controricorrente, della gravità della trasgressione e della pericolosità sociale della condotta del trasgressore;
ma non è applicato correttamente alle implicazioni che anche la mancata denuncia comporta, perché anche in tal caso l'Inps Ази ron è posto in grado di conoscere l'obbligazione contributiva che può pretendere. L'impostazione del Tribunale implica una incessante attività ispettiva, laddove il funzionamento del sistema previdenziale, anche nel suo aspetto contributivo, è affidato principalmente alla collaborazione spontanea dei soggetti coinvolti. I.a soluzione accolta appare coerente con il trend legislativo in materia di obbligazioni contributive accessorie e relative sanzioni. Già l'art. 111 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, in Legge 6 aprile 1936, n. 1.155, accomunava in unica sanzione l'omesso ° tardivo pagamento dei contributi previdenziali. 9 E la disciplina della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 in esame ripete sostanzialmente le nozioni di evasione ed omissione contributiva, e le relative formule, di cui alla legislazione precedente (vedi art. 4 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in Legge 29 febbraio 1988, n. 48). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Firenze, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: RY "L'art. 1 comma 217 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 va nel senso che sussiste la omissioneinterpretato contributiva prevista dalla lett. a) quando tutte le registrazioni obbligatorie e la denuncia siano in regola, e manca solo il pagamento;
sussiste viceversa l'ipotesi più grave di b)evasione contributiva prevista dalla lett. quando manchi anche uno solo di tali adempimenti, quali la denuncia". Essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze. 10 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 27 giugno 2002. виасиб о фубий Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo де Майли IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Alloggi, FFR 003 IL CANCELLIBRE INPScontributi\Sanzioni-217.int RG 10167/2000 11