Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A REP UB B L I CA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREME DI CASSAZIONE046 63 703 ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.18717/00 II Ettore Mercurio Consigliere N Mario Putaturo Donati J Rep. Cron. 10473 H+ Francesco Maiorano ון Ud.16/1/2003 11 Aldo De Matteis n ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da EL TO, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Bellotti del foro di Lucca, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, via della Frezza n.17, presso 1'Avvocatura Centrale dagli avv. Domenicodell'Istituto, rappresentato e difeso Fonzo, per procura speciale in Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE ?22 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lucca del 9 giugno 2000, n.525 (R.G.N.3019/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 16/1/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Giorgio Bellotti e Antonino Sgroi,per delega dell'avv. Fabio Fonzo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TE OT,dipendente della Società Cooperativa a r.l. Sair dal 24 marzo 1981, conveniva davanti al Pretore del Costruzioni lavoro di Lucca 1'INPS deducendo che:era stata collocata in aspettativa per cariche sindacali il 1 aprile 1981, pur essendo stato chiesto il distacco in forma scritta solo il 15 settembre 1981;11 perdurare della situazione era stato periodicamente comunicato all'INPS fino al 14 febbraio 1985, data in cui era stata assunta,con passaggio diretto, dalla Cigl;
l'INPS 1'11 febbraio 1995 aveva annullato i contributi figurativi già accreditati per il periodo di aspettativa, sul rilievo che al momento del distacco, in data 15 settembre 1981, il rapporto con la Sair era già cessato. venisse computato, ai finiTanto premesso, .chiedeva che le previdenziali e assistenziali, il periodo di aspettativa ex art.31 2 legge n.300 del 1970 con decorrenza, in tesi,dal 1 aprile 1981, e, in ipotesi,dal 15 settembre 1981 fino al 14 febbraio 1985. Nella resistenza del convenuto il Pretore,con sentenza del 6 novembre 1997, dichiarava l'INPS tenuto a considerare utile ai fini assistenziali il periodo di aspettativaprevidenziali in e questione, con decorrenza 15 settembre 1981. acquisite avevanoRilevava che le risultanze probatorie confermato il perfezionamento a tale data del distacco sindacale;
che verosimilmente il periodo 1 aprile-15 settembre 1981 era stato inteso come "una fase non ancora definita tra le parti interessate alla collaborazione della OT", anche in considerazione della brevissima durata che avrebbe dovuto avere il rapporto di lavoro alle dipendenze della Sair, iniziato il 26 marzo 1981. Avverso la decisione proponeva appello l'Istituto rilevando che la decisione di annullare i contributi figurativi della OT era stata adottata proprio sul presupposto della soluzione di continuità tra il periodo di assenza della lavoratrice dal libro paga della Sair, sintomatica dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e il momento di formalizzazione del distacco sindacale. Avendo il Pretore dato seguito alla tesi per cui il periodo di aspettativa era iniziato a decorrere dal 15 settembre 1981, ne sarebbe dovuto derivare che, al momento del distacco, il rapporto di lavoro era già venuto meno, essendo emerso dall'istruttoria che la OT, fin dal 1 aprile 1981, e dunque da oltre cinque mesi, aveva smesso di prestare la propria attività lavorativa per la Sair. 3 La decisione del giudice di primo grado era inoltre errata in punto di riconoscimento della carica sindacale. L'onere della prova relativa alla sussistenza degli elementi idonei al riconoscimento incombeva,infatti, alla OT, anche tenutodel distacco sindacale conto che la BT non era al momento sindacalista, avendo semplicemente lavorato come dipendente presso il sindacato.Né in causa era emerso che alla OT fosse stata conferita espressamente una carica sindacale prevista dallo statuto. TE OT proponeva impugnazione incidentale chiedendo che i contributi figurativi le fossero riconosciuti con decorrenza dal 1 aprile 1981.Deduceva a tal proposito che gli errori commessi dal datore di lavoro o dall'organizzazione sindacale non potevano addebitati al distaccato e che, nella specie, l'indicazione essere del 15 settembre 1981, quale data di decorrenza del distacco, era da ascriversi a mero errore, successivamente ripetuto in tutte le comunicazioni inviate all'INPS.Il giudizio del Pretore di scarsa attendibilità dei testimoni escuggi era, inoltre, erroneo per la totale indifferenza di costoro all'esito della lite. Con sentenza del 9 giugno 2000,il Tribunale locale rigettava la domanda della OT. Osservava, in particolare, il Tribunale che:la OT non aveva provato di avere svolto cariche sindacali nel senso precisato 2°, del d.lgs, n.564 del 1996, avente dall'art.3,comma funzione specificante circa gli effettivi beneficiari del trattamento di cui all'art.31 St. Lav.; se era pacifico lo svolgimento di mere prestazioni lavorative per la Cigl da parte della stessa come vertenze, antecedentemente 1'assunzione da addetta all'ufficio Sair, nulla era emerso dalla esperita prova orale parte della relativamente al periodo successivo circa il tipo di incarico cui era stata strumentale la messa in aspettativa;
in tali sensi era, infatti, equivoco, in assenza dei riscontri statutari richiesti dalla citata norma, il riferimento nelle comunicazioni annuali della Cigl all'INPS allo svolgimento da parte della OT di attività impiegatizia presso il sindacato, quale membro della segreteria a tempo pieno. La OT ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi cui ha resistito con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 112 c.p.c.,ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,censura 1'impugnata sentenza per avere deciso l'appello sulla base di una nuova domanda, mai proposta dall'INPS, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione.Ed invero, ella aveva giudizialmente impugnato il provvedimento dell'11 febbraio 1994 aveva- con cui l'Istituto precedenza concesso, della annullato il riconoscimento, in contribuzione figurativa in favore della OT per inesistenza di rapporto di lavoro, cessato il 26 marzo 1981, prima del distacco per motivi sindacali che aveva ilavuto inizio 15 settembre 1981 1 deducendo, nei limiti della motivazione adottata, che l'aspettativa aveva avuto invece inizio il 1° aprile 1981, data in cui il rapporto era corrente, e chiedendo in proposito istruttoria. 5 Orbene, l'INPS aveva dedotto tardivamente, soltanto nelle note autorizzate a seguito dell'istruttoria, la non rispondenza dell'attività prestata al dettato dell'art.3 d.lgs. n.564 del 1996 ovvero la mancanza del carattere "rappresentativo" "dirigenziale" della carica, la "previsione statutaria", la "formale attribuzione", sicchè il Tribunale, nel decidere pur in assenza di una domanda specifica riconvenzionale, aveva oltrepassato il limite della pronuncia alla stregua di quanto domandato. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art.3 d.lgs. 1996, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si n. 564 del censura sentenza per avere applicato retroattivamente le 1'impugnata disposizioni del detto d.lgs.n.564,entrate in vigore nel 1996,in una fattispecie in cui si discuteva di un'aspettativa iniziata il 1 aprile 1981 e conclusasi il 14 febbraio 1985, senza tenere conto che, ai sensi dell'art.11 preleggi, la legge non dispone che per l'avvenire e che nel citato art.3, ossia di una norma emanata oltre ventisei anni dopo, erano mancate le ben note locuzioni deponenti nel senso di una disposizione di tipo interpretativa. Oltretutto, al di là del dato letterale, anche nel profilo logico la norma è intesa a "ridi sciplinare" e "limitare da oggi in poi" il contenuto della generale normativa previgente, tanto da richiedere "1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del senza pregiudizio per le situazioni in atto" presente decreto collocamento in aspettativa con provvedimento l'assunzione del scritto, cioè una formalità che si giustifica proprio con la тео 6 Itintrodotta *formale attribuzione" della carica sindacale "prevsita dalle norme statutarie" per 10 svolgimento di funzioni e dirigenziali" di cui parla l'art. 3 del nuovorappresentative decreto legislativo. omessa, insufficiente Con il terzo motivo, denunciandosi 0 contraddittoria motivazione circa ип punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ○ rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere applicato retroattivamente l'art.3 d.lgs. n.564 del 1996 sul rilievo che la norma assume connotazione specificante del concetto di carica sindacale ovvero ha funzione specificante circa gli effettivi beneficiari. Sennonchè o si è trattato da parte del giudice d'appello di un modo equivoco per ribadire la tesi della interpretazione autentica,e in tal caso si va incontro ad una serie di contraddizioni, ovvero si è inteso affermare che con la nuova norma il legislatore ha introdotto la specificazione di una precedente disposizione a carattere generico,e ciò equivale а dire che trattasi di una disposizione nuova onde la contraddittorietà della motivazione in entrambi i profili dedotti. dagli atti la prova certa cheNel merito, risulta l'aspettativa ebbe inizio il 1° aprile 1981, sia perché questa è la data risultante dai libri paga e matricola e dalla dichiarazione della Sair del 2 ottobre 1981, sia perché in tali sensi hanno testi CI e FR.Dall'altro,le erronee deposto i Cigl in epoche successive non dichiarazioni effettuate dalla 7 possono comunque essere opposte,stante la mancata conoscenza della interessata. I tre motivi,da esaminarsi congiuntamente per connessione delle censure proposte, vanno rigettati perché infondati. Il Pretore, sulla base di prova testimoniale e documentale, ha in sostanza accertato come si è precisato in narrativa - che il 1 rapporto di lavoro tra la OT e la società cooperativa Sair Costruzioni Metalliche aveva avuto la durata di pochi giorni, cioè dal 26 marzo 1981 (data dell'assunzione), al 1 aprile di quell'anno (data del preteso distacco, secondo la tesi della OT). Poiché sul punto si è formato il giudicato per la mancanza di qualsiasi impugnazione da parte dell'interessata,il Tribunale, invece di verificare l'effettivo svolgimento di cariche - peraltro alla stregua di una legge sopravvenuta ai sindacali fatti di causa ed affatto interpretativa sul piano letterale della normativa di cui alla legge n.300 del 1970 avrebbe dovuto trarre da tale dato le dovute conseguenze nel senso della inconfigurabilità di una aspettativa sindacale la quale risultava, nella specie, essere stata chiesta sulla base di un dellerapporto di lavoro ormai cessato e quindi in violazione disposizioni dello stesso Statuto dei Lavoratori. In tali sensi va corretta, ex art.384, comma 2.c.p.c.,la errata motivazione dell'impugnata sentenza il cui dispositivo è però conforme al diritto. Il ricorso va perciò rigettato. 0 08 Non si provvede sulle spese del presente giudizio ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. how
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 16 Jeans 2003. bylichen wall Il Consigliere est. Il Presidente Mr Futter Doust. Vicod IL CANCELLIERE Depositato in Cencelleria 27 MAR. 2003 oggi, alle CANCELLIERE. lusia I D , O L L A 0 3 1 S O 3 S . B 5 A I T T . R D , A N ' A A S L T E 9 L S P 7 E O S . D P I 8 - I M N S 7 I G 7 N A O E D S P A I E D O A T È Ġ , N Á O E O Þ T S R T E T I A S R I L I G L D E O R O P 9